19 Dicembre 2023

Ordine di esibizione degli estratti conto e limite dei 10 anni ai sensi dell’art. 119 comma 4 t.u.b.

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Napoli, 1° dicembre 2023, Giudice Tedesco

Parole chiave

Conto corrente – Comunicazioni alla clientela – Estratti conto – Limite dei 10 anni – Ordine di esibizione

Massima: “Il limite di 10 anni previsto dal comma 4 dell’art. 119 t.u.b. non concerne le comunicazioni periodiche alla clientela, come gli estratti conto, con la conseguenza che la banca – a fronte della richiesta del cliente – deve produrre tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, anche oltre il limite temporale del decennio”.

Disposizioni applicate

Art. 119 t.u.b. (comunicazioni periodiche alla clientela)

CASO

Tra un correntista e una banca sorge un contenzioso in merito al rapporto di conto corrente. Nel corso del procedimento giudiziario, il correntista chiede – a mezzo memoria istruttoria – che il giudice ordini alla banca l’esibizione degli estratti conto relativi a tutto lo svolgimento del rapporto di conto corrente, ossia anche oltre il limite temporale di 10 anni stabilito dal comma 4 dell’art. 119 t.u.b.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Napoli ritiene che il limite decennale, previsto dal comma 4 dell’art. 119 t.u.b., non si applichi agli estratti conto. Di conseguenza ordina alla banca l’esibizione di tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, anche di quelli risalenti oltre il decennio.

QUESTIONI

L’art. 119 t.u.b. è una delle disposizioni del testo unico bancario che ha conosciuto i più articolati sviluppi giurisprudenziali negli ultimi anni. Ragione di questi nuovi orientamenti è l’ampio contenzioso bancario che è sorto negli ultimi 10-15 anni, frutto a sua volta della crisi economica di imprese e privati.

L’art. 119 t.u.b. si compone di 4 commi. I più rilevanti sono i commi 2 e 4, che recitano come segue:

  • per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile” (comma 2);
  • il cliente, colui che gli succede … hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” (comma 4).

La questione è se l’art. 119 t.u.b. si applichi a tutti i documenti bancari. Il più recente orientamento della giurisprudenza è nel senso di distinguere tra contratti bancari e altra documentazione. Per i contratti bancari, la disposizione di riferimento non è l’art. 119 t.u.b., bensì l’art. 117 comma 1 t.u.b., secondo cui “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. Questa norma concerne la consegna dell’originale del contratto al momento della sua sottoscrizione e, a rigore, non riguarda la consegna di una copia del contratto mesi o anni dopo che il contratto è stato siglato. Ciò nonostante, la giurisprudenza degli ultimi anni afferma che il cliente ha comunque in ogni tempo diritto a ottenere copia del contratto. Si tratta di un obbligo in capo alla banca derivante dal principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Se la base normativa per il dovere della banca (e il diritto del cliente) di ottenere copia del contratto è l’art. 117 comma 1 t.u.b., da ciò consegue che a esso non si applica il limite temporale dell’art. 119 comma 4 t.u.b.

Scendendo poi a esaminare le disposizioni dell’art. 119 t.u.b., questo articolo distingue tra le comunicazioni “periodiche” alla clientela e quelle “occasionali”. I commi 1 e 2 fanno riferimento a documenti, come gli estratti conto, che hanno natura periodica: a certe scadenze (mensili o trimestrali, nella maggior parte dei casi) l’estratto conto va inviato al cliente. Diversamente, il comma 4 del medesimo art. 119 t.u.b. concerne comunicazioni occasionali di documenti, su singola e specifica richiesta del cliente.

L’ordinanza del Tribunale di Napoli accoglie la domanda del correntista e ordina l’esibizione degli estratti conto anche oltre il limite dei 10 anni. Secondo il giudice napoletano, non opera il limite temporale del comma 4 dell’art. 119 t.u.b. Non si tratta difatti della domanda di specifici documenti, bensì della richiesta di avere copia di documentazione periodica, come sono gli estratti conto.

Il correntista aveva chiesto i documenti prima del giudizio. Una precedente richiesta stragiudiziale è necessaria se si vuole ottenere poi in giudizio l’ordine di esibizione, nel caso la banca non adempia spontaneamente. La Corte di cassazione ha deciso in più occasioni che non può essere concesso l’ordine di esibizione se i documenti non sono stati chiesti prima del giudizio, in via appunto stragiudiziale. Fra i precedenti più recenti si può menzionare Corte di cassazione, n. 27018, del 21 settembre 2023: si trattava di un’azione intentata da una società correntista contro una banca. La società non produce né contratti né estratti conto, chiedendone l’esibizione in corso di giudizio. Il giudice di primo grado non concede l’ordine di esibizione, reputando che il cliente avrebbe dovuto farsi parte diligente e chiedere i documenti – ai sensi dell’art. 119 t.u.b. – prima di instaurare il giudizio. Dal momento che gli estratti conto non entrano a far parte del materiale processuale, la Suprema Corte ritiene che la domanda della società correntista sia sfornita di prova e la rigetta.

Nel caso oggetto dell’ordinanza del Tribunale di Napoli in commento, a fronte della richiesta stragiudiziale del cliente di comunicazione degli estratti conto, la banca aveva ottemperato alla richiesta, ma limitatamente agli ultimi 10 anni. Il giudice napoletano ordina l’esibizione dall’apertura del rapporto di conto corrente, travalicando il limite temporale del decennio. Dal momento che gli estratti conto degli ultimi 10 anni erano già stati consegnati dalla banca al correntista, il Tribunale di Napoli specifica che devono essere consegnati solo quelli anteriori; altrimenti si duplicherebbe inutilmente la dazione dei medesimi documenti.

L’ordinanza del Tribunale di Napoli ordina l’esibizione degli estratti conto mancanti “telematicamente”. Bisogna osservare che, più si torna indietro nel tempo, meno gli estratti conto venivano predisposti dagli istituti di credito in formato telematico. Da diversi anni, invece, ormai gli estratti conto vengono preparati dalla banca e comunicati al cliente per via elettronica, cosicché la loro produzione in giudizio con questa modalità risulta facile. Del resto, considerando che il processo civile è ormai da anni telematico, se i vecchi estratti conto fossero ancora in modalità cartacea, sarebbe comunque necessario scansionarli, al fine di caricarli sulla piattaforma del processo civile telematico.

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