28 Novembre 2023

Sulla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in caso di differenza fra residenza anagrafica e residenza o domicilio effettivi

di Marco Sergio Catalano, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2023, n. 27540 (ord.) – Pres. Manna – Rel. Poletti

Notificazione ex art. 140 C.p.c. – Diversità fra stabile dimora e residenza anagrafica – conoscibilità della residenza o domicilio effettivo – obbligo di notifica alla residenza o domicilio effettivo – sussistenza (C.p.c. art. 140)

Massima: “La notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso la residenza anagrafica del destinatario dell’atto, in realtà dimorante stabilmente altrove, deve ritenersi correttamente eseguita solo qualora non possa addebitarsi al notificante l’inosservanza dell’obbligo di ordinaria diligenza nell’accertamento dell’effettiva residenza del destinatario della stessa” (massima non ufficiale).

CASO

La fattispecie in esame trae origine da un procedimento sommario ex art. 702 bis C.p.c. (ante-riforma Cartabia), promosso da un legale al fine di veder liquidare i compensi relativi all’attività svolta a favore di un proprio cliente.

Il procedimento di primo grado si svolgeva nella contumacia del convenuto, di professione magistrato, concludendosi con ordinanza di accoglimento della domanda del ricorrente e la liquidazione dei compensi da questi rivendicati.

Il provvedimento veniva notificato in forma esecutiva al cliente personalmente e, sulla base di esso, veniva promosso fruttuosamente un procedimento di espropriazione presso terzi, avente ad oggetto i crediti retribuitivi del debitore.

Quest’ultimo, quindi, formulava ricorso straordinario per cassazione, lamentando la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nonché dell’ordinanza conclusiva del procedimento e dei successivi atti del procedimento esecutivo. Sosteneva, infatti, di aver preso cognizione della sussistenza di tali atti solo dopo aver subito la prima ritenuta stipendiale (in ottemperanza all’ordinanza di assegnazione medio tempore ottenuta dal creditore), poiché tutti gli atti precedenti erano stati notificati, ai sensi dell’art. 140 C.p.c., presso il luogo di residenza anagrafica, pur in difetto del requisito della temporanea assenza del destinatario. A sostegno del ricorso, in particolare, veniva osservato come – sin da prima della notifica del ricorso introduttivo – la residenza effettiva del destinatario non coincidesse più con quella anagrafica, essendo quest’ultimo stato trasferito ad esercitare le proprie funzioni presso una Corte d’appello sita in regione differente. E che pertanto il creditore, conoscendo la professione del destinatario dell’atto, impiegando l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto effettuare la notifica al domicilio effettivo anziché alla non più attuale residenza anagrafica.

Nel costituirsi in giudizio, il legale vittorioso in primo grado, eccepiva la tardività del ricorso straordinario, sostenendo che questi fosse stato notificato oltre il termine semestrale dalla pubblicazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento di primo grado.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso straordinario ritenendo, per un verso, che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (nonché degli atti successivi) fosse nulla, in quanto non effettuata presso l’effettiva residenza o il domicilio del destinatario; per altro verso, che proprio in ragione della nullità di tale notifica, il ricorso straordinario per cassazione fosse stato introdotto tempestivamente, giacché l’art. 327, 2° comma, C.p.c. dispone l’inapplicabilità del termine “lungo” per impugnare ove il contumace dimostri – come nel caso di specie – di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notifica dell’atto introduttivo.

QUESTIONI

Al fine di decidere la controversia, la Cassazione ha dovuto stabilire se, ai fini della validità delle notificazioni, sia sufficiente fare affidamento sulle risultanze anagrafiche o, viceversa, vi sia a carico del notificante l’onere di individuare la residenza, il domicilio o la stabile dimora effettivi del destinatario.

Nell’accogliere la soluzione più rigorosa per il notificante, la pronuncia in commento muove dal presupposto che, ai sensi degli artt. 138 e 139 C.p.c., la notifica debba essere effettuata nelle mani del destinatario oppure, ove ciò non sia possibile, nel comune di residenza, presso la casa di abitazione o ancora, nel caso in cui siano sconosciuti residenza o stabile dimora effettivi, presso il domicilio [sull’ordine dei luoghi di notifica, cfr. per tutti  Campus, Sub art. 139 C.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario, diretto da Consolo, 5ª ed., Milano 2013, 1594 s., ove ulteriori riferimenti e citazioni; (Russo,) Ruvolo, Notifiche e diritto vivente, in Corr. Giur., 2013, 124 ss.; Sassone, Sub art. 139 C.p.c., in Codice ipertestuale di procedura civile commentato, a cura di Comoglio e Vaccarella; in giurisprudenza, 30.7.2010, n. 17903, in onelegale.wolterskuwer.it; Cass., 5.8.2002, n. 11734, in Arch. Civ., 2003. Parzialmente diff. Cass., 7.8.2023, n. 23974 (ord.), in onelegale.wolterskluwer.it; Cass., 1.2.2010, n. 2266, ibidem, per la quale, nell’ipotesi in cui la notifica può essere indifferentemente effettuata presso il luogo di residenza, di dimora o di domicilio, laddove questi si trovino nel comune ove il destinatario ha la propria residenza].

Secondo l’interpretazione pressoché unanime – condivisa altresì dalla pronuncia in commento – le norme impongono al notificante di ricercare il luogo di notifica con l’ordinaria diligenza (cfr., fra le altre, Cass., 27.12.2017, n. 30952, in onlegale.wolterskluwer.it; Cass., 11.11.2003, n. 16941, in Guida al dir., 2003, 50, 47; Cass., 16.5.2006, n. 11369, in Arch. Giur. Circolaz., 2007, 694; Cass., 2.10.1991, n. 10248, in onelegale.wolterskluwer.it).

In tale contesto, il notificante si può certamente avvalere delle risultanze dei registri anagrafici, ma il suo onere di diligenza non può dirsi sempre esaurito con la ricerca della residenza anagrafica. Viene infatti universalmente ritenuto come le risultanze anagrafiche abbiano mero valore presuntivo, superabile con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva (v., ex multis, Cass., 18.5.2020, n. 9049 (ord.), in onelegale.wolterskluwer.it; Cass, 13.2.2019, n. 4272, ibidem; Cass., 26.5.1999, n. 5076, in Fall., 1999, 1343, con nota di Lo Cascio; Cass., 18.4.1998, n. 3982, in onelegale.wolterskluwer.it; Cass., 27.2.1998, n. 2230, ibidem).

Ne deriva che il notificante possa notificare gli atti presso la residenza anagrafica, solo quando, incolpevolmente, non sia in grado di reperire l’effettiva residenza, dimora o domicilio del destinatario. Viceversa, qualora, impiegando l’ordinaria diligenza, sia in grado di individuare la residenza, la stabile dimora o il domicilio del destinatario, sarà tenuto ad effettuare la notifica in tali luoghi ai sensi dell’art. 139 C.p.c., a pena di nullità (Cass., 27.12.2017, n. 30952, cit.; Cass., 24.2.2015, n. 3590, in onelegale.wolterskluwer.it; Cass., 2.10.1991, n. 10248, cit.).

Ebbene, poiché nel caso di specie era risultato provato che, al momento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il legale notificante era a conoscenza della professione di magistrato svolta dal destinatario della notifica, la Cassazione ha ritenuto che il notificante, prima di notificare l’atto, potesse agevolmente verificare il luogo di lavoro del destinatario e di inviare correttamente la notifica (quantomeno) al domicilio del cliente, anziché alla residenza anagrafica, non più attuale.

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