Postergazione ex art. 2467 c.c. del finanziamento soci “travestito” da fornitura di merce
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile, Sez. I, Ordinanza, 30 ottobre 2023, n. 30089
Parole chiave: Società – Finanziamenti dei soci – Postergazione
Massima: “Posto che rientra nella categoria dei finanziamenti effettuati “in qualsiasi forma”, a norma dell’art. 2467 c.c., ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futura restituzione, la fornitura di merci, in esclusiva e di lungo corso, accompagnata da una sistematica dilazione di pagamento – abnorme rispetto a quelle mediamente praticate dagli altri fornitori e ai termini d’uso dei pagamenti del settore – può essere idonea ad integrare un finanziamento per il quale si applica al relativo credito di rimborso il regime civilistico della postergazione.”
Disposizioni applicate: art. 2467 c.c.
La vicenda in esame trae la sua origine da un’opposizione allo stato passivo proposta da una società che aveva provveduto ad insinuare il proprio credito per forniture di merci eseguite al passivo del fallimento di una S.r.l. . La creditrice, che era altresì socia della medesima S.r.l., aveva inoltre concesso all’atto delle forniture di merci sistematiche, quanto abnormi, dilazioni di pagamento, il che si desumeva dal fatto che tali dilazioni erano di gran lunga superiori a quelle mediamente praticate dagli altri fornitori ed alla prassi del settore.
Il giudice delegato incaricato della procedura di Fallimento della S.r.l. aveva infatti ammesso al passivo della medesima il credito per fornitura di merci in postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c.. La società creditrice, intendendo contestare tale postergazione, aveva proposto opposizione allo stato passivo.
Successivamente, poiché anche il Tribunale di prime cure aveva respinto la pretesa della creditrice, considerando che il meccanismo instaurato tra la socia fornitrice e la S.r.l. si apparentava ad un finanziamento soci, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2467 c.c., tenuto conto anche del fatto che la S.r.l. si trovava in condizioni di squilibrio patrimoniale e finanziario, la creditrice era ricorsa in Cassazione.
La creditrice sosteneva infatti che la qualifica del Tribunale di prime cure del suddetto meccanismo quale finanziamento soci postergato ex art. 2467 c.c. fosse errata, contestando pertanto la postergazione del rimborso del proprio credito rispetto alla soddisfazione di tutti gli altri creditori.
Nella propria ordinanza, la Corte di Cassazione ha innanzitutto specificato che il termine “finanziamento” di cui all’art. 2467 c.c. non fosse esclusivamente riferito ai soli contratti di credito, ma riguardasse qualsiasi forma di finanziamento, compresa pertanto qualsivoglia attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futura restituzione[1].
Orbene, nel caso di specie, la Corte di Cassazione – così come avevano fatto il Giudice Delegato e il Tribunale di prime cure – ha ritenuto che la fornitura di merci, in esclusiva e di lungo corso, accompagnata dalla sistematica ed abnorme dilazione di pagamento integrasse la nozione di finanziamento ex art. 2467 c.c., giacché grazie (i) al sistematico mancato pagamento di un debito scaduto o il suo pagamento con un ritardo abnorme, in palese contrasto con la prassi del settore, palesemente difforme da ogni prassi commerciale e (ii) al continuo beneficiare delle forniture della creditrice, la S.r.l. debitrice aveva mantenuto la possibilità di spostare la liquidità su altri pagamenti o investimenti, usufruendo di un’operatività che, diversamente, non avrebbe avuta.
Infatti, hanno sottolineato gli ermellini come un normale operatore economico terzo e razionale avrebbe (i) tollerato da parte del debitore pagamenti ritardati, ma senza continuare a rifornirlo oppure (ii) continuato a rifornirlo, ma chiedendo il pagamento di un sostanzioso acconto e/o stendendo un piano di rientro oppure ancora (iii) chiesto il rilascio di determinato garanzie.
Al termine del suo ragionamento, la Corte Suprema ha considerato che le agevolazioni fornite dalla società creditrice nel caso di specie fossero tali da ritenere che la fornitura di merci costituisse un finanziamento anomalo o “sostitutivo del capitale”, dato che nessun altro creditore sul mercato del credito lo avrebbe mai concesso, senza un minimo di garanzie e comunque non a quelle condizioni, giacché la S.r.l. risultava già in situazione di difficoltà finanziaria.
Tutto ciò premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto di rigettare il ricorso della creditrice ricorrente.
[1] Cass. n. 3017/2019; Cass. n. 6104/2019.
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