Commissione di anticipata estinzione e TEG
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFCome noto, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso e in conseguenza dell’inadempimento); non è consentito utilizzare il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, ossia rispettivamente il regolare adempimento e l’inadempimento del contratto (Cass. n. 14214/2022; Cass. n. 31734/2023).
Tanto premesso, deve ormai considerarsi consolidato l’orientamento di legittimità (da ultimo Cass. n. 31734/2023) secondo cui, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni negoziali (Cass. n. 7352/2022; Cass. n. 238662022).
A supporto di questo indirizzo è spesso invocato il c.d. principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (Cass. n. 7352/2022 e, in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. Un., n. 16303/2018).
La predetta commissione costituisce, infatti, un importo forfettizzato previsto in favore del mutuante, per il caso in cui venga pattuito, ed esercitato, il diritto di recesso (ad opera del mutuatario), avente la funzione di porre riparo agli svantaggi derivanti al mutuante dalla chiusura anticipata del rapporto, mentre gli interessi moratori costituiscono un risarcimento forfettizzato del pregiudizio conseguente al ritardo nella restituzione del denaro.
La commissione di estinzione anticipata non è, dunque, collegata, se non indirettamente, all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlato corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, posto che, al contrario, si tratta di un importo dovuto nel caso di scioglimento dagli impegni negoziali (Cass. n. 7352/2022).
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