26 Settembre 2023

La Relazione dell’Esperto in ordine ai provvedimenti di conferma delle misure protettive

di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso l'Università degli Sudi di Verona Scarica in PDF

Ordinanza del 06 aprile 2023, Tribunale di Treviso II Sez. Civile; Giudice dott. Bruno Casciarri

Parole chiave: parere esperto, caratteristiche del parere, composizione negoziata, conferma misure protettive

Massima: “Ai fini della conferma dei provvedimenti di cui all’art. 19 co 4 CCI, la relazione dell’Esperto in ordine alla verifica della sussistenza di una ragionevole prognosi di risanamento dell’impresa nonché della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative è da condursi secondo una rigorosa ed attenta disamina della complessiva situazione della società, attraverso l’analisi dei dati documentali e la diretta interlocuzione in loco con l’organizzazione aziendale, evidenziando in maniera critica non solo i fattori di forza dell’azienda ma anche i profili problematici”.

Riferimenti normativi: art. 12 CCI; art. 17 CCI; art. 18 co. 2 CCI; art. 19 co. 4 CCI

CASO 

La società Alfa accedeva alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa e adiva il Tribunale ex art. 19 CCI richiedendo la conferma delle misure protettive ex art. 18 CCI.

In particolare, le misure protettive erano rivolte nei confronti del solo creditore Beta, e avevano ad oggetto la necessità di inibire la facoltà di iniziare o proseguire azioni esecutive per il credito da questa vantato.

Rilevava la società Alfa, in base al business plan e al piano finanziario depositati in coerenza con l’art. 17 co 3 lett. b CCI, che il piano risultava non sostenibile in quanto la continuazione del regolare pagamento di tutti i creditori – ivi prevista – appariva inconciliabile con la restituzione dell’intero credito vantato da Beta se eseguito in un’unica soluzione.

Proponeva quindi la società Alfa di diversificare il trattamento relativo al pagamento del credito di Beta, versando un importo al perfezionamento dell’accordo ai sensi dell’art. 23 co 1 CCI e regolando il residuo in successive sessanta rate mensili.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Treviso, investito della questione, ha confermato le misure protettive richieste dalla società Alfa e per l’effetto ha inibito la società Beta, per il termine di 120 giorni dalla pubblicazione delle misure nel registro delle imprese, la facoltà di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio, i beni o i diritti della società Alfa con i quali viene esercitata l’attività di impresa.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistente i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora alla luce della relazione depositata dall’Esperto, la quale ha, da un lato, confermato la ragionevole perseguibilità del risanamento e, dall’altro, la funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

L’Ordinanza in commento è di assoluto pregio in quanto consente di evidenziare l’attività che l’Esperto deve compiere per fornire il parere richiesto e i criteri ai quali detta attività deve uniformarsi.

A parere del Tribunale l’Esperto ha compiuto una disamina, definita “attenta e rigorosa”, volta all’analisi della complessiva situazione della società.

Al fine di raccogliere tutti gli elementi necessari alla formulazione del giudizio, l’Esperto infatti ha dato corso ad un’attività critica che ha unito l’analisi dei dati documentali alla diretta “interlocuzione in loco con l’organizzazione aziendale”: l’Esperto quindi non si è limitato ad un esame “freddo“ dei dati che sono stati a lui sottoposti, ma è risultato essere una figura presente all’interno della società e ciò per comprendere, in modo concreto, se la dinamicità dell’attività e l’organizzazione dell’impresa potessero confermare – o meno – in modo ragionevole il probabile successo del risanamento rappresentato dai predetti dati. In questo modo, quindi, l’Esperto ha preso contezza non solo dei fattori di forza dell’impresa ma anche dei profili problematici della stessa.

L’attuabilità del piano, intesa secondo il Tribunale come la capacità del piano nelle sue linee essenziali di consentire l’equilibrio della situazione finanziaria e il rilancio dell’attività aziendale, richiede quindi una condotta da parte dell’Esperto assolutamente proattiva: l’analisi e l’attuabilità della manovra nonché della fattibilità delle ipotesi sottostanti alle previsioni del piano richiede infatti “specifiche analisi di sensitività volte a testare la capacità di tenuta del piano sotto diversi scenari alternativi, peggiorativi rispetto allo scenario base”.

Nel caso in esame, l’Esperto ha verificato la puntualità dell’evoluzione dei ricavi con riferimento all’intero orizzonte del piano, ritenendo quindi la realizzabilità di tale obiettivo.

L’Esperto ha analizzato se le azioni pianificate fossero coerenti con gli obiettivi del piano, focalizzando successivamente l’analisi sullo stato di avanzamento degli obiettivi medesimi.

Tale indagine è stata sviluppata secondo il criterio della coerenza delle azioni pianificate rispetto agli obiettivi di piano e sullo stato di avanzamento dello stesso, analizzando l’evoluzione del portafoglio ordini ed utilizzando stress test sui ricavi: detto approccio ha consentito, da un lato, di ritenere come fattibili le ipotesi relative ai ricavi di vendita e le stesse previsioni di vendita, e, dall’altro, di dare conferma della coerenza della pianificazione agli obiettivi.

Dal testo del provvedimento si evince che l’Esperto ha verificato l’effettiva fattibilità dei livelli di EBITDA e la dinamica del capitale netto circolante. In particolare l’Esperto, quindi, ha verificato se detta dinamica riferita al capitale netto circolante riflettesse “evoluzioni fisiologiche”, nei rapporti con la clientela e i fornitori, fondate su presupposti considerati non solo condivisibili ma pure allineati con i dati storici della società: in ciò quindi utilizzando lo stress test sul tempo medio di incasso (DSO Days Sales Outstanding), e quindi focalizzando l’analisi sull’indicatore che misura il numero medio di giorni necessari all’impresa per ottenere il pagamento di una vendita.

Inoltre, il Tribunale riferisce che l’Esperto ha analizzato le prospettive di generazione dei flussi di cassa concludendo positivamente che consentissero di garantire il servizio del debito e l’assolvimento delle obbligazioni contrattuali, anche in considerazione dell’evoluzione della disponibilità di cassa lungo l’orizzonte di piano.

Proprio l’analisi dei flussi di cassa a servizio del debito ha portato l’Esperto, a quanto si legge nel provvedimento, a ritenere che un eventuale pignoramento da parte del creditore Beta avrebbe avuto un impatto negativo sul prosieguo dell’attività.

Ne deriva quindi, a parere del Tribunale di Treviso, la necessità di confermare la misura protettiva, la quale appare proporzionata nel bilanciamento degli interessi e coerente con il fine perseguito; ciò pure in considerazione della conferma fornita dall’Esperto nella propria relazione che dette misure sono funzionali alla continuità e al buon esito delle trattative.

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