L’art. 119 TUB nelle decisioni dell’ABF
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’art. 119 TUB stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere copia della documentazione bancaria relativa a singole operazioni effettuate negli ultimi dieci anni. La banca deve rispondere non oltre 90 giorni e può addebitare al cliente solo i costi di produzione della documentazione.
Secondo ABF Napoli n. 577/2022, il diritto del cliente di ottenere copia del contratto stipulato con l’intermediario non è disciplinato dall’art. 119, comma 4, TUB, che riguarda il diritto di accesso ai soli documenti relativi a operazioni compiute nei dieci anni precedenti la richiesta. Trattandosi di documentazione relativa al rapporto bancario nel suo complesso, l’Arbitro ha ritenuto applicabile l’art. 117 TUB e, di conseguenza, ha stabilito che il termine di prescrizione di dieci anni decorre dalla data di chiusura del rapporto.
Il Collegio di coordinamento dell’ABF n. 6887/2022 si è pronunciato sulla pretesa di un cliente di ottenere copia di tutti gli estratti conto relativi a un conto corrente aperto nel 1996. L’Arbitro, in linea con il proprio orientamento consolidato (decisione n. 15404/2021), ha affermato che gli estratti conto, non essendo altro che la rappresentazione sintetica di una pluralità di singole operazioni, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 119 TUB. Il diritto del cliente di avere copia degli estratti conto è pertanto limitato al solo decennio precedente la richiesta (nel caso esaminato, considerato che il cliente aveva richiesto copia degli estratti conto per tutta la durata del rapporto contrattuale e che la banca aveva già consegnato al cliente copia degli estratti conto relativi ai dieci anni antecedenti la richiesta, l’ABF ha respinto il ricorso).
L’ABF è in linea con quanto affermato dalla Cassazione, secondo cui l’art. 119 TUB, comma 4, nonostante si riferisca a «singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni», riguarda anche gli estratti conto. Il cliente può quindi chiedere alla banca o all’intermediario la consegna degli estratti conto, sempre nei limiti del decennio anteriore e con il solo onere di pagare le relative spese (da ultimo, Cass. n. 35039/2022).
Relativamente ai costi che l’intermediario addebita ai clienti per la consegna della documentazione bancaria richiesta, in diverse occasioni l’Arbitro bancario finanziario ha preso posizione sulla congruità dei predetti costi. In un caso relativo alla produzione di diversi estratti conto, il ricorrente riteneva eccessiva la richiesta dalla banca (inizialmente 10,50 euro, poi ridotta a 5 euro per documento). Il Collegio di Bologna, decisione n. 7011/2022, ha ricordato che i costi previsti per la produzione di documentazione bancaria non devono essere eccessivi o volti a comprimere il diritto del cliente all’esibizione dei documenti, ma orientati esclusivamente a coprire i costi del servizio reso (sulla base di questo orientamento l’ABF ha ritenuto non congrua la richiesta dell’intermediario, accogliendo il ricorso).
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