19 Settembre 2023

Fornitura, mancato pagamento, conferimento d’azienda e sorte di contratto e debito

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Appello di Bologna, seconda sezione civile, 3 agosto 2023, Relatore Rossi

Parole chiave

Azienda – Cessione di azienda – Successione nei contratti – Contratti a prestazioni corrispettive – Esecuzione delle prestazioni – Debiti relativi all’azienda ceduta

Massima: “Quando un contratto di compravendita è stato eseguito dal venditore, nel senso che ha consegnato la merce al compratore, e successivamente il compratore cede l’azienda a una società terza, il contratto di compravendita deve considerarsi come già eseguito, con la conseguenza che esso non si trasferisce alla società terza cessionaria dell’azienda, residuando tra venditore e compratore solo rapporti di credito e debito”.

Disposizioni applicate

Art. 1470 c.c. (nozione), art. 1476 c.c. (obbligazioni principali del venditore), art. 2558 c.c. (successione nei contratti), art. 2560 c.c. (debiti relativi all’azienda ceduta)

CASO

Il caso oggetto della sentenza della Corte di appello di Bologna può essere illustrato come segue. Un’impresa (che chiameremo Alfa) effettua delle forniture a una seconda impresa (che chiameremo Beta). L’impresa compratrice non salda il prezzo di alcune forniture. Alfa si trova in difficoltà economico/finanziarie e viene dichiarata fallita. Il curatore del fallimento agisce contro l’impresa Beta, al fine di recuperare il credito, che ammonta a 84.966,33 euro. Sennonché, nelle more, la società Beta aveva effettuato un’operazione consistente nella costituzione di una terza società (che chiameremo Gamma) e nel conferimento dell’azienda gestita da Beta a Gamma.

A fronte della richiesta di pagamento delle forniture avanzate dalla curatela di Alfa, viene presentata opposizione a decreto ingiuntivo da parte di Beta, la quale eccepisce di non essere più il debitore, in quanto i contratti oggetto di contestazione si sarebbero trasferiti a Gamma. Vi sarebbe dunque un difetto di legittimazione passiva, e ogni pretesa dovrebbe essere fatta valere nei confronti di Gamma. Il Tribunale di Parma accoglie l’eccezione della società acquirente: tutti i rapporti, compreso quello di fornitura, si sono trasferiti a Gamma, con la conseguenza che non sussiste la legittimazione passiva di Beta (acquirente dei beni).

SOLUZIONE

La Corte di Appello di Bologna riforma completamente la sentenza di primo grado. Secondo il giudice bolognese, il contratto di fornitura non si è trasferito a Gamma (la terza società acquirente dell’azienda), ma è rimasto in capo a Beta (l’originario acquirente dei beni), cosicché il fallimento di Alfa (venditore dei beni) è legittimato ad agire in giudizio contro Beta. In conclusione, la Corte di appello di Bologna accerta la legittimazione ad agire del fallimento e condanna la società Beta a pagare il prezzo mancante delle forniture.

QUESTIONI

Le questioni trattate prima dal Tribunale di Parma e poi dalla Corte di appello di Bologna sono oggettivamente complesse. Il tema è quello della cessione di azienda e degli effetti che la cessione di azienda ha sui contratti in corso (e sui rapporti di credito/debito in corso).

L’art. 2558 comma 1 c.c. disciplina la successione dei contratti (nell’ambito della cessione di azienda) e prevede che “l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”. Nel caso trattato dalla Corte di appello di Bologna si trattava di forniture di beni, rispetto alle quali erano state sollevate contestazioni di difetti e che il compratore aveva pagato solo in parte. L’azienda gestita da Beta (la società compratrice dei beni) era stata ceduta a Gamma. Alla luce della disposizione appena riportata parrebbe che il contratto – se ancora in corso di esecuzione – si trasferisca a Gamma, e dunque cessi la legittimazione passiva di Beta.

L’altra disposizione che viene però in considerazione è l’art. 2560 comma 1 c.c., secondo cui “l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”. Se il contratto è già stato eseguito, esso non si trasferisce a Beta, proprio in quanto eseguito. Permangono tuttavia i crediti/debiti generati dal contratto. Per tali debiti, l’alienante continua a rispondere.

Nel caso di specie, la particolarità è che il contratto di fornitura era stato parzialmente adempiuto, nel senso che i beni erano stati forniti. Nella compravendita le prestazioni sono due: quella del venditore di fornire il bene e quella dell’acquirente di pagare il bene. Nel caso oggetto della decisione della Corte di appello di Bologna mancava solo il pagamento del prezzo. Il giudice bolognese dà rilievo a questo aspetto. Poiché il contratto era già stato adempiuto da parte del venditore (fornendo la merce), esso non si trasferisce a Gamma, ma rimane in capo a Beta, la quale deve corrispondere il prezzo d’acquisto.

La difesa dell’acquirente obietta che il mancato pagamento era dovuto a contestazioni relative a difetti dei beni forniti. Per questa ragione, il contratto non poteva dirsi eseguito nemmeno sul lato del venditore: questi – sostiene il compratore – avrebbe dovuto fornire dei beni a regola d’arte, e solo in questo caso la sua prestazione avrebbe potuto considerarsi regolarmente effettuata.

La Corte di Appello di Bologna non aderisce a questa tesi. Ai sensi dell’art. 1376 c.c., “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata … la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”. Ne consegue che, nel caso di specie, il contratto si è validamente perfezionato e la proprietà dei beni si è trasferita da Alfa a Beta. Ciò che residua è l’effettuazione delle prestazioni discendenti dal contratto. La prestazione del compratore risulta dall’art. 1476 c.c.: “consegnare la cosa al compratore”. Ciò è quanto è effettivamente accaduto: vengono prodotte in giudizio le schede di trasporto dei beni oggetto di fornitura a riprova dell’avvenuta esecuzione lato venditore. Dal canto suo, dunque, il venditore ha eseguito la propria prestazione. La circostanza che i beni presentino difetti non implica la mancata esecuzione della prestazione. Si potrebbe affermare che la prestazione vi è stata, anche se non esatta.

La Corte di Cassazione (Cassazione, 16 giugno 2004, n. 11318) si è occupata di un caso simile. La Suprema Corte afferma che, in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall’art. 2560 comma 2 c.c., con riferimento ai debiti relativi all’azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l’acquirente dell’azienda è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé solo considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. E infatti, in tal caso, la responsabilità si inserisce nell’ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito).

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