12 Settembre 2023

Direttiva Omnibus e Codice del Consumo – Parte 1: Prodotti digitali e pratiche commerciali ingannevoli

di Donatella Marino, Avvocato Scarica in PDF

Parole chiave: Codice del consumo – Direttiva Omnibus – consumatore – viaggiatore – mercati online – e-commerce – immobili – Hospitality – pratiche commerciali scorrette – azioni ingannevoli – pratiche omissive –  AGCM – sanzioni – Vinted

Sintesi

Il D.Lgs. 26/2023 recepisce la c.d. “Direttiva Omnibus” e modifica il Codice del Consumo intervenendo, tra le altre, sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, individuandone di nuove e rafforzando le conseguenze sanzionatorie.I servizi digitali e il mercato online nelle nuove definizioni per le pratiche commerciali

Nel recepire la Direttiva 2019/216, il D.Lgs. 26/2023 (di seguito, Decreto) introduce in Italia una nuova tutela per i consumatori, anche dell’e-commerce, modificando la Parte II, Titolo III, Capo II del D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, Codice del consumo). Oltre che il TItolo III della Parte III, sulle informazioni precontrattuali e contrattuali da fornire ai consumatori (v. EC Parte 2).

In primo luogo, l’Art. 18 del Codice del consumo, come modificato, riporta ora alcune nuove definizioni rilevanti per il Titolo. Così,

  • per “prodotto” si intende “qualsiasi bene  o  servizio,  compresi  i  beni immobili, i servizi digitali  e  il  contenuto  digitale,  nonché  i diritti e gli obblighi”. Da ritenere che rientrino in questa categoria tutti i portali della Hospitality che offrono alloggi per vacanze o anche per locazioni di medio o lungo periodo.
  • per “classificazione” si intende “la rilevanza relativa  attribuita  a prodotti,   come   illustrato,   organizzato   o    comunicato    dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici  usati  per  tale presentazione, organizzazione o comunicazione”
  • per “mercato online” si intende un servizio che utilizza  un  software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da  o per  conto  del  professionista,  che  permette  ai  consumatori   di concludere  contratti  a  distanza   con   altri   professionisti   o consumatori”.

Pratiche commerciali scorrette – esempi sanzionati in Italia: Vinted, Unieuro, Monclick

Il Codice del consumo già vietava all’Art. 20 le c.d. pratiche commerciali scorrette” intese come pratiche contrarie alla diligenza  professionale,  che falsano o idonee a falsare in misura apprezzabile  il  comportamento  economico, in relazione al prodotto, di un  consumatore medio.

Per la violazione di questo divieto, negli ultimi anni molti gli operatori, specialmente marketplace che operavano in Italia, come Unieuro o Monclick (nel 2021) o Vinted (nel 2022), sono stati destinatari di pesanti sanzioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) (v.

https://www.eclegal.it/mancata-trasparenza-della-piattaforma-marketplace-sanzione-vinted/ )

A rinforzo di questo principio di cui all’Art. 20, il nuovo Decreto estende i comportamenti da considerarsi azioni o omissioni ingannevoli.

Azioni ingannevoli

L’Art. 21 oggi definisce una pratica commerciale come “ingannevole” se contiene “informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva,  induce  o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più degli elementi indicati nella norma o che “in ogni caso, lo induce o e’  idonea  a indurlo ad assumere una  decisione  di  natura  commerciale  che  non avrebbe altrimenti preso”. Tra gli elementi indicati: l’esistenza stessa del prodotto o la sua natura o caratteristiche, gli obblighi del professionista, il prezzo e simili.

La norma allarga le ipotesi in cui si considera pratica commerciale ingannevole ogni azione che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le  caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il  consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”, se comporta (e questa è la nuova ipotesi esemplificativa) un’attività  di marketing che promuova un bene “come  identico  a  un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre  questo  bene  ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove cio’ sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi”.

 Omissioni ingannevoli

L’Art. 22 del Codice del consumo invece definisce e regola le “omissioni ingannevoli”. Il Codice del consumo, già prima degli interventi, definiva “ingannevole” quel tipo di  “omissione di informazioni rilevanti di cui il consumatore  medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale” e che induca o sia idonea a indurre così “il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Tre le nuove informazioni considerate rilevanti, a seguito del recepimento della Direttiva Omnibus:

  • “le modalità di pagamento, consegna ed  esecuzione”  se “difformi  dagli   obblighi   imposti   dalla   diligenza professionale”;
  • quando i prodotti offerti su mercati online, i chiarimenti sul soggetto terzo (rispetto alla piattaforma) che offre i prodotti, specificando se si tratta di  “un professionista o meno,  sulla  base  della dichiarazione del terzo stesso”;
  • inoltre, se viene fornita ai consumatori la possibilità di cercare  prodotti  “sulla base di una ricerca sotto forma di  parola  chiave, frase o altri dati,…  le informazioni  generali, … in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca …”;
  • ancora, “gli obblighi di informazione, previsti  dal  diritto  comunitario,  connessi  alle comunicazioni   commerciali,   compresa   la   pubblicita’    o    la commercializzazione del prodotto”;
  • infine, se un professionista fornisce l’accesso  alle  recensioni dei  consumatori  sui  prodotti, “le informazioni  che  indicano  se  e  in  che  modo  il  professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto”.

Pratiche in ogni caso ingannevoli

Esistono poi nuove ipotesi di pratiche commerciali che, per la loro rilevanza, vengono considerate “in ogni caso ingannevoli”. E’ per esempio ingannevole, secondo il nuovo Art. 23 del Codice del consumo, la pratica di:

  • fornire “risultati di ricerca in risposta a una  ricerca online del  consumatore” senza che sia chiaramente indicato se si tratta di annuncio a pagamento;
  • rivendere “biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato  tali  biglietti  utilizzando  strumenti automatizzati per eludere … qualsiasi… norma applicabile all’acquisto di biglietti”;
  • indicare che le recensioni di un prodotto provengono da consumatori che hanno  effettivamente  utilizzato  o  acquistato  il prodotto  “senza  adottare  misure  ragionevoli  e  proporzionate  per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori”;
  • inviare, o dare incarico a un altro soggetto di inviare recensioni false o falsi apprezzamenti oppure “fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti  sui  media  sociali” per la promozione del prodotto.

Le sanzioni 

La Direttiva Omnibus ha inciso anche sulle sanzioni. L’AGCM può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro  a  10.000.000  euro,  “tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed  anche  delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista” (Art. 27 co. 9 Codice del Consumo), sempre che non pongano a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori, per le quali la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro. In alcuni casi specifici (Art. 27 co. 9 Codice del Consumo) la sanzione può raggiungere un importo  massimo  pari  al  4%  del  fatturato  annuo  del professionista  realizzato  in  Italia.

Nelle irrogare le sanzione l’Autorità tiene conto, oltre che della “natura, gravita’, entita’ e durata della violazione”, anche delle “eventuali  azioni  intraprese  dal   professionista   per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio”, delle “violazioni   commesse    in    precedenza    dal professionista”, e “da altre sanzioni inflitte da altri Stati membri per la medesima violazione”, nonché, di “eventuali altri fattori aggravanti  o  attenuanti”.

Il nuovo Articolo 27 co. 15 bis del Codice, infine, prevede sempre la possibilità per i consumatori lesi da pratiche commerciali scorrette di adire il  giudice  ordinario  per “ottenere  rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del  prezzo  o  la  risoluzione  del contratto”.

[Continua…]

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