L’obbligo di deposito telematico presso il Giudice di Pace
di Francesco Tedioli, Avvocato Scarica in PDFCon il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) sono state apportate rilevanti e sostanziali modifiche alla struttura del processo avanti il Giudice di Pace. Il novellato art. 196-quater disp. att. c.p.c. prevede che, dal 30 giugno 2023, anche avanti questo Giudice, gli atti processuali ed i documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, vadano depositati, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria, esclusivamente con modalità telematiche.
Si tratta di una novità che promette di imprimere un’accelerazione al processo innanzi il Giudice di Pace, caratterizzato, sino ad oggi, da un’insostenibile lentezza, in parte originata dal deposito e dallo scambio cartolare di atti e documenti.
Nei procedimenti innanzi a questo magistrato non è, infatti, consentito il deposito degli atti in via telematica, né a mezzo pec. Il deposito degli atti di parte deve, pertanto, avvenire esclusivamente in formato cartaceo, a pena di inammissibilità (Cass. 20 settembre 2020, n. 20575) .
La riforma ha previsto che tale modello venga abbandonato e faccia il suo esordio il processo civile telematico, dal 30 giugno (salvo proroghe) sia per i procedimenti di nuova introduzione che per quelli già pendenti (art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 149 del 2022, che richiama le disposizioni contenute nel Capo I, Titolo V-ter, att. c.p.c., come novellate; ovvero, gli artt. 196-quater disp att. c.p.c. ss., come novellate).
Bisogna dar conto anche di una prima fase di sperimentazione (iniziata il 15 marzo), che ha previsto, per Giudici di Pace e cancellieri, una serie di attività formative all’uso degli strumenti telematici, mediante l’applicativo consolle: nella redazione e nel deposito digitale di provvedimenti giurisdizionali; nell’utilizzo dei riti processuali civili emergenziali, di cui agli artt. 127-bis c.p.c. (collegamenti audiovisivo a distanza) e 127-ter c.p.c. (udienza con scambio di note scritte in telematico), in sostituzione della tradizionale udienza in presenza.
La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) ha, inoltre, stabilito che tale sperimentazione venga svolta, per gli avvocati, con doppio canale: con il deposito sia telematico che cartaceo, entro i termini previsti dal codice. Più nello specifico, all’atto dell’accettazione del deposito telematico, la cancelleria scarica l’evento di deposito sull’applicativo di registro (SIGP). In tal modo, all’evento risulta associato il deposito telematico. Nell’atto depositato telematicamente dovrà inoltre essere attestata in calce la conformità all’originale cartaceo redatto dall’avvocato depositante.
I depositi telematici dovranno essere trasmessi tramite gestionali o redattori atti che utilizzano gli schemi atto (xsd) previsti per gli uffici del Giudice di Pace, già da tempo pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici. L’utilizzo di altri schemi atto, compresi quelli in uso presso i Tribunali, originerebbe, infatti, errore di sistema. Gli Avvocati devono necessariamente aggiornare il proprio software “redattore” o il gestionale utilizzato per la redazione del deposito telematico e verificare l’attivazione del deposito per gli uffici del Giudice di Pace.
Si ricorda che, in questa prima fase, i depositi effettuati dagli avvocati sperimentatori si perfezionano esclusivamente con il deposito dell’originale cartaceo presso la segreteria della cancelleria di pertinenza.
Finita la sperimentazione non sarà più necessario effettuare deposito cartaceo.
Si ricorda, infine, che la riforma Cartabia ha modificato e raggruppato le disposizioni normative che prevedono il potere di attestazione di conformità del difensore e degli altri soggetti processuali a ciò abilitati.
L’art. 196 octies, senza limitazione o riferimento ad alcuni Uffici Giudiziari, equipara all’originale le copie informatiche, anche per scansione, di atti e provvedimenti “presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche” anche se prive di firma digitale e conformità del Cancelliere ed attribuisce a difensori ed ausiliari un esteso potere certificatorio. Possono, infatti, estrarne duplicati e copie cartacee o informatiche e attestarne la conformità ai corrispondenti atti “contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche”.
Ai sensi dell’art. 35, comma 1, d.lgs 149/2022, la norma è applicabile anche ai giudizi pendenti presso il Giudice di Pace ed instaurati successivamente al 28 febbraio. Ne consegue che da tale data gli Avvocati possono estrarre duplicati o copie attestate conformi di quanto presente nei fascicoli telematici o allegato alle comunicazioni e notifiche pec dei GdP. Si tratta principalmente di provvedimenti, ma non si possono escludere atti (tipicamente ricorsi) depositati in cartaceo sino al 30 giugno, che la cancelleria ha scansionato e inserito nei fascicoli informatici.
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