13 Giugno 2023

L’ammissibilità al concordato minore del consumatore per debiti d’impresa derivanti da accertamento fiscale

di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara Scarica in PDF

Trib. Ferrara, sez. civile, 23 maggio 2023 – Est. Ghedini

Parole chiave

Concordato minore – sovraindebitamento – persona fisica non imprenditore – debiti d’impresa. 

Massima: “Ai fini del vaglio dell’ammissibilità della persona fisica non imprenditore al concordato minore si deve aver riguardo alla natura delle obbligazioni che compongono il sovraindebitamento. Quale conseguenza, è ammessa all’istituto del concordato minore la persona fisica il cui sovraindebitamento derivi da debiti d’impresa derivanti da un accertamento fiscale per evasione di passività tributarie a carico di una società a responsabilità limitata in cui il soggetto ricorrente ha rivestito la carica di socio”

 Riferimenti normativi

Art. 74 CCII – art. 36 D.P.R. 603/73 – art. 2495 c.c.

CASO E QUESTIONI RILEVANTI

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso di Tizio per l’ammissione al concordato minore. Tizio è stato socio e liquidatore di numerose s.r.l., tutte cancellate dal Registro delle Imprese prima del deposito del ricorso, ma non è mai stato imprenditore.

I debiti gravanti su Tizio derivano da un accertamento fiscale a carico di una s.r.l. unipersonale in cui Tizio era stato socio unico, per l’anno di imposta 2008 per un paio di milioni di euro.

La prima questione affrontata dal Giudicante è stata quella relativa alla possibilità di Tizio di accedere allo strumento di composizione del sovraindebitamento invocato.

Sul punto rileva il Giudicante che sia noto che la legge 3 del 2012 prevedeva uno strumento concordatario denominato accordo che poteva essere utilizzato sia dall’imprenditore sottosoglia, che dal professionista, che dal consumatore; e dall’altra parte uno strumento esclusivamente dedicato al consumatore. Per contro il nuovo CCI prevede, a fianco della procedura liquidatoria invocabile da ogni soggetto sovraindebitato, uno strumento di composizione dedicato al professionista ed all’imprenditore o comunque ai soggetti diversi dal consumatore, ed uno strumento fortemente agevolato riservato al consumatore.

Ciò posto, l’avviso era divenuto definitivo ai sensi degli artt. 36 D.P.R. 603/73 e 2495 c.c. Nel caso in esame, l’importo era addebitato anche al socio personalmente dal momento che il mancato recupero della somma nei confronti della società era dipeso da colpa del liquidatore, in quanto il maggior reddito determinato da costi disconosciuti in sede di accertamento era verosimilmente da attribuirsi a utili extracontabili riscossi dal socio unico.

Come evidenziato dal Giudicante, Tizio non era imprenditore ma le obbligazioni che compongono il suo sovraindebitamento sono debiti da impresa, nello specifico debiti da evasione fiscale espletata nell’esercizio dell’impresa.

Così qualificato, Tizio non potrebbe pacificamente accedere allo strumento riservato ai consumatori poiché le obbligazioni dalle quali chiede di essere esdebitato non sono di natura consumieristica.

Ciò posto, il Giudicante osserva che il nuovo CCI mira ad offrire un assetto normativo che, fatta eccezione per le leggi speciali, regolamenta ogni tipo di insolvenza, compreso il sovraindebitamento quale insolvenza del debitore sotto soglia e degli atri debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale. Per questo motivo, se una situazione quale quella in cui si trova ricorrente venisse lasciata senza nessun’altra tutela se non la liquidazione controllata, si avrebbe una situazione irragionevole.

Pertanto, a parere del Giudicante pare opportuno affermare, in linea con quanto precedentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 1869/2016) in un’ipotesi avversa che l’accesso allo strumento deve essere determinato avendo riguardo alla natura delle obbligazioni che compongono il sovraindebitamento.

In osservanza di questa tesi, nel caso sottoposto all’esame del Giudicante essendo le obbligazioni relative all’esercizio dell’attività di impresa, il ricorrente va ammesso all’utilizzo dello strumento del concordato minore pur in assenza della qualifica di imprenditore.

Preme osservare, per completezza, che il Giudicante esclude la condivisibilità dell’orientamento sostenuto dal Tribunale di Pistoia (13.12.2022) e dal Tribunale di Bergamo (24.3.23) secondo i quali sarebbe la stessa lettera dell’art. 74 comma 2 CCI a giustificare che il consumatore possa accedere al concordato minore nel caso in cui vi sia l’apporto di risorse esterne. Si rammenta sul punto che il concordato minore non richiede il presupposto della meritevolezza, ed è per questo che si ravvisa l’interesse del consumatore a poter presentare un ricorso per concordato minore.

Con riferimento a questa tesi, il Giudicante sottolinea che la contrapposizione tra il primo ed il secondo comma dell’art. 74 CCI, ferma la preclusione di cui al primo comma, è inerente alla regola generale che ammette il concordato liquidatorio solo nel caso di un significativo apporto di risorse esterne. Questa interpretazione risponde, oltre che alla simmetria con lo strumento dell’accordo di ristrutturazione riservato solo al consumatore, anche al necessario parallelismo con il concordato preventivo, nella cui disciplina appare chiaro che la forma principe e agevolata dall’ordinamento è quella del concordato in continuità; mentre la forma liquidatoria è stretta in confini precisi di soddisfacimento minimo e soprattutto subordinata alla presenza di risorse esterne nella proporzione indicata dalla legge.

Affermata, così, la tesi secondo la quale si deve aver riguardo alla natura delle obbligazioni che compongono il sovraindebitamento ai fini del vaglio dell’ammissibilità della persona fisica non imprenditore al concordato minore, il Giudicante ha ritenuto l’ammissibilità del ricorso per concordato minore sotto il profilo della legittimazione attiva.

Tuttavia, il caso sottoposto all’esame del Giudicante ha posto un’ulteriore questione circa l’ammissibilità del ricorso ossia il rispetto o meno dell’art. 74 comma 2 CCI.

Ciò poiché la disciplina del concordato minore prende espressamente in esame solo il concordato in continuità, aziendale o professionale (quest’ultima un’autentica novità rispetto anche a quanto prevedeva l’accordo di cui alla L. 3/2012), lasciando per il resto un’ampia libertà al debitore. Il ché è anche quanto accade in tema di concordato preventivo, ma con significative differenze. Infatti, l’art. 84, CCII, disciplina piuttosto dettagliatamente l’ipotesi del concordato liquidatorio, determinando la percentuale minima di soddisfacimento dei creditori e l’obbligo di finanza esterna, quantificandola.

A contrario, nel caso del concordato minore oltre a non esservi cenno alla modalità liquidatoria pura, si prevede più genericamente un aumento del soddisfacimento derivante dall’attivo con finanza esterna in misura apprezzabile.

Ciò significa anzitutto che la finanza esterna non deve assicurare, a differenza dell’ipotesi del concordato preventivo, un’aggiunta pari almeno al 10% dell’attivo, ma deve trattarsi di un contributo sicuramente consistente, come suggerisce l’aggettivo utilizzato, che ridonda, rafforzandolo, il concetto di non irrisorietà del soddisfacimento aggiuntivo, e cioè di un soddisfacimento economicamente valutabile in termini tali da differenziare il trattamento che sarebbe risultato dal mero attivo. Inoltre, il riferimento significativo, seppur generico, induce a ritenere che tale apporto non deve necessariamente avere natura pecuniaria, non facendo riferimento ad una percentuale, ma potrebbe essere costituito da utilità diverse (concetto proprio della disciplina del concordato preventivo), e in ciò vi è un’ulteriore differenza rispetto al concordato preventivo.

Nel caso de quo a fronte di debiti per 2.497.041,74 (di cui solamente 3.248,24 dovuti a una società finanziaria, per il resto trattandosi di debiti verso l’Erario conseguenti il citato accertamento) il debitore ha proposto a mezzo del solo versamento di finanza esterna per 20.000 euro.

In questo caso, la soddisfazione dell’Erario sarebbe pari a meno dell’1% del debito: percentuale ritenuta dal Giudicante pressoché irrisoria, assolutamente inidonea a integrare il presupposto di legge e che non giustifica affatto l’effetto esdebitatorio immediato che conseguirebbe al debitore per effetto della eventuale omologa.

A parere del Giudicante, ulteriore e definitivo motivo di inammissibilità del piano è costituito dalla previsione di pagamento del debito verso la finanziaria attraverso il rimborso delle rate in adempimento al piano di ammortamento. Tale circostanza configura una palese lesione della par condicio creditorum, in quanto un debito di natura concorsuale di rango chirografario verrebbe pagato per l’intero e alla scadenza, mentre il debito, abbondantemente scaduto e in privilegio, dell’Erario verrebbe pagato alla percentuale irrisoria dell’1%.

Oltre che violare il principio del rispetto delle cause di prelazione e del divieto di pagamento dei debiti concorsuali chirografari in misura piena, laddove i privilegiati sono falcidiati, la previsione incontra anche l’ostacolo specifico della previsione di cui al comma 3 dell’art. 75 CC che prevede che “quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”.

La norma citata, dedicata solo alla ipotesi di concordato in continuità, consente, in via di evidente eccezione alla regola generale, di pagare un debito (purché riguardi il mutuo per la cui garanzia è stata iscritta ipoteca sul bene strumentale) secondo l’originario piano di ammortamento. Ciò significa che così come il debito resterà estraneo alla proposta di ristrutturazione, parallelamente anche il bene dato in garanzia resterà estraneo al piano. La norma, che deroga al principio immanente della universalità della procedura, non è passibile di applicazione analogica: e non può in tutta evidenza essere applicata nel caso de quo, in cui non vi è piano in continuità, né nessun bene costituito a garanzia della restituzione del prestito.

Così ricostruite le questioni sottoposte all’esame, il Giudicante ha dischiarato l’inammissibilità del ricorso.

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