Fusione o incorporazione: da quando ne decorrono gli effetti giuridici?
di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDFCass. Civ., Sez. III, 8 maggio 2023, n. 12128
Parole chiave: Società – Fusione o incorporazione – Adempimento delle formalità pubblicitarie – Legittimazione ad impugnare della società risultante dalla fusione di quella presente in primo grado (o incorporante la stessa) – Prova dell’adempimento delle formalità pubblicitarie
Massima: “Gli effetti giuridici della fusione o dell’incorporazione si producono dal momento dell’adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l’iscrizione nel registro delle imprese, dell’atto di fusione; ne consegue che – ai fini del riconoscimento della legittimazione all’impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente – è necessaria la prova del predetto adempimento.”
Disposizioni applicate: art. 2504, comma 2, c.c., art. 2504 bis c.c., art. 2697 c.c., art. 360 c.p.c.
Nell’ambito di un contenzioso tra una S.r.l. ed il suo istituto di credito nel quale la prima chiedeva la condanna del secondo per l’inadempimento da parte sua ai propri obblighi nascenti da un contratto di mutuo fondiario.
Il Tribunale di prime cure accoglieva la richiesta della S.r.l., condannando l’istituto di credito, decisione avverso la quale proponeva appello un’altra banca, nella propria dichiarata qualità di succeditrice, per effetto di fusione per incorporazione, dell’istituto di credito. La Corte d’appello, ritenendo dimostrata la qualità di succeditrice dell’appellante e la sua legittima ad agire riformava la sentenza di primo grado.
La S.r.l. ricorreva pertanto in cassazione lamentando in particolare il difetto di prova e di allegazione in ordine agli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504 bis c.c., “ivi compresa la cancellazione dal Registro delle Imprese della vecchia società partecipante alla fusione costituita nel giudizio di primo grado”.
In particolare, la ricorrente deduceva a sostegno del proprio ricorso la mancata allegazione e prova da parte della banca succeditrice di uno degli elementi integrativi della fattispecie di opponibilità a terzi della fusione, ovvero la prova dell’adempimento della cancellazione della società incorporata presso l’Ufficio competente, ratione loci, del Registro delle Imprese.
La Corte di Cassazione ha innanzitutto rammentato il dettato dell’art. 2504, comma 2 c.c. secondo il quale “l’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante” e dell’art. 2504 bis, comma 2 c.c. secondo cui “la fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504”.
Gli ermellini, rifacendosi ad un precedente delle Sezioni Unite della Corte di legittimità del 2021 (Cass., Sez. U, 30/07/2021, n. 21970), hanno chiarito che gli effetti della fusione tra società si producono dal momento dell’adempimento delle formalità pubblicitarie, ovvero il deposito dell’atto di fusione per l’iscrizione del registro delle imprese.
Orbene la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di prime cure avesse – a torto – considerato che la banca (succeditrice) appellante, la quale aveva in origine prodotto solo l’atto pubblico, avesse poi correttamente “documentato l’espletamento delle successive attività necessarie affinché la fusione fosse pienamente efficace erga omnes”. Riesaminando infatti il fascicolo del giudizio di appello, gli ermellini non avevano rinvenuto alcun documento atto a dimostrare l’asseverazione della cancellazione della società incorporata dal Registro delle Imprese competente, non sussistendo pertanto alcun riscontro attestante detto adempimento fra i documenti prodotti.
Alla luce di quanto precede, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la decisione della Corte d’Appello, precisando che, nel caso di specie, mancando la suddetta documentazione, mancava anche la possibilità di verificare in concreto la completezza delle formalità pubblicitarie afferenti la fusione societaria e la regolarità della sequenza cronologica delle stesse ed altresì la prova, ad opera della società appellante, della asserita qualità di successore della parte soccombente in prime cure e della propria legittimazione ad impugnare la pronuncia resa dal Tribunale di prime cure.
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