16 Maggio 2023

Sull’utilizzabilità, in sede civile, delle prove raccolte in altro processo

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947, Pres. Scoditti – Est. Iannello

[1] Prova civile – Prove raccolte in altro processo – Utilizzazione – Ammissibilità – Condizioni e limiti – Violazione del principio del contraddittorio – Esclusione – Ragioni – Fattispecie (art. )

In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. 

CASO

[1] All’esito di un giudizio di primo grado, un tribunale campano condannava un soggetto al pagamento, in favore di un’impresa assicuratrice, di una somma di denaro in restituzione di quanto indebitamente erogato per indennizzo assicurativo da incendio, in relazione a un evento che il giudice di merito riteneva doloso e frutto di attività truffaldina ai danni dell’impresa medesima.

La Corte d’Appello di Napoli confermava tale pronuncia, ritenendo correttamente desunta la prova dell’origine dolosa e fraudolenta dell’incendio – e dunque del carattere indebito del pagamento effettuato -, dagli elementi di prova in precedenza acquisiti nel procedimento penale, costituenti indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui, in particolare, le dichiarazioni rese in sede penale e le risultanze delle intercettazioni telefoniche che confermavano la ricostruzione dei fatti emergente da dette dichiarazioni.

Avverso tale decisione, parte soccombente proponeva ricorso per cassazione mediante il quale denunciava: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 34, 35 e 36, d.lgs. n. 231/2001, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., provocata dall’affermazione, esplicitamente posta a giustificazione della predetta valutazione di merito, secondo cui “in ossequio del principio generale della libertà di forma delle prove, il giudice di merito, in mancanza di divieti di legge può avvalersi per la decisione non soltanto delle prove raccolte tra le stesse, o anche tra altre parti, in un diverso giudizio, ma anche delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale che debbono, in tale ultimo caso, essere considerate come indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio, la cui concreta efficacia probatoria deve essere valutata dal giudice nella loro convergenza globale senza limitarsi alla valutazione di un solo elemento di prova”; secondo parte ricorrente, all’opposto, sarebbe strettamente interconnessa con il principio di autonomia del giudicato penale rispetto al giudizio civile, al di fuori delle ipotesi ex artt. 651 e 652 c.p.p., l’inutilizzabilità di elementi probatori acquisiti in un procedimento penale, svoltosi in assenza di contraddittorio con l’odierno ricorrente, all’interno di un diverso procedimento giurisdizionale, ovvero dei giudizi civili di primo e secondo grado; b) omesso esame di una circostanza decisiva ai fini della controversia, relativamente al fatto che il procedimento penale da cui sono tratti gli elementi di prova valorizzati si era svolto in assenza di contraddittorio con la ricorrente.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i due motivi di ricorso proposti, li giudica inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1) c.p.c., per avere, il provvedimento impugnato, deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che l’esame dei motivi medesimi abbia offerto utili elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Il provvedimento in epigrafe, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso per cassazione presentato.

QUESTIONI

[1] La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte – decisa dal provvedimento di merito impugnato in senso conforme alla sua giurisprudenza – attiene alla possibilità di utilizzare in sede di giudizio civile le prove acquisite in un differente processo (in particolare, in un procedimento penale), compatibilmente con il dovuto rispetto al prevalente principio del contraddittorio.

Secondo tale granitico orientamento giurisprudenziale, poiché nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie; in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all’art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999).

In argomento, si segnala anche la recente pronuncia di Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947, la quale ha affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l’introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (si trattava, nel caso di specie, dell’avvenuta produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel processo penale).

La pronuncia ci riporta immediatamente al discusso tema delle prove atipiche, definibili in prima approssimazione come quei mezzi di convincimento del giudice, circa l’esistenza di un fatto allegato, non espressamente codificati da alcuna norma di legge.

Sul punto, è opportuno dar conto dell’esistenza di un’autorevole opinione secondo cui l’elencazione dei mezzi di prova rinvenibile nel nostro ordinamento può di per sé ritenersi esaustiva e dunque idonea a ricomprendere anche quegli strumenti di convincimento che la communis opinio tende, all’opposto, a ricondurre al novero delle c.d. prove atipiche, con la conseguenza per cui nessuna necessità vi sarebbe di fare ricorso a tale categoria (il riferimento è a B. Cavallone, Critica della teoria delle prove atipiche, in B. Cavallone, Il giudice e la prova nel processo civile, Padova, 1991, 345 ss.).

Viceversa, dal principio di non tassatività dei mezzi di prova disciplinati dall’ordinamento muove l’indirizzo dottrinale maggioritario, sia nel riconoscere cittadinanza a tale categoria dogmatica sia, soprattutto, per affermarne l’ammissibilità e l’utilizzabilità in giudizio. In altri termini, dall’assenza di una norma di chiusura del catalogo legale delle prove si è ritenuto di desumere l’ammissibilità, nel nostro ordinamento processuale, di mezzi di convincimento non positivamente disciplinati (sul punto, anche per ulteriori riferimenti, M. Taruffo, Fatti e prove, in M. Taruffo, La prova nel processo civile, Milano, 2012, 72 ss.).

Sulla scia di questa seconda opinione, come si è visto poc’anzi, è assestata anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ricorre ampiamente alla categoria delle prove atipiche e giustifica la sua piena utilizzabilità in giudizio mediante il ricorso al principio del libero convincimento del giudice [(ra le tante, Cass., 21 agosto 2018, n. 20865; Cass., 20 marzo 2018, n. 6892; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593). Sul punto, la dottrina ha però posto l’accento sulla necessità di garantire il dovuto rispetto ai principi regolatori del giusto processo, richiedendo ineludibilmente, nell’acquisizione delle prove atipiche, il rispetto del principio del contraddittorio, così escludendo l’ammissibilità in giudizio di quelle assunte inaudita altera parte (è il caso, ad esempio, della perizia stragiudiziale: sul punto, per i dovuti riferimenti, si rinvia a M. Montanari, V. Baroncini, sub art. 116 c.p.c., in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, Milano, 2018, I, 1391 ss.).

Passando al tema dell’efficacia probatoria riconosciuta alle prove atipiche, è stato efficacemente osservato come, a tal proposito, la giurisprudenza abbia ordinato la variegata gamma di tali mezzi di prova secondo un ordine gerarchico che rispecchia quello intercorrente tra i mezzi di prova tipici ai quali la prova atipica presa in considerazione maggiormente si avvicina (di nuovo, M. Montanari, V. Baroncini, sub art. 116 c.p.c., cit., 1386).

Così, all’apice di tale scala gerarchica è possibile individuare le prove documentali atipiche assimilate agli atti pubblici, in quanto tali dotate dell’efficacia di prova legale descritta all’art. 2700 c.c. È il caso, ad esempio: dei verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’ispettorato del lavoro o degli organi di polizia giudiziaria; dei verbali di accertamento di violazioni di natura amministrativa; dei certificati di stato civile o rilasciati dalle camere di commercio; dei certificati medici redatti da pubblici ufficiali; della relazione ex art. 33 l. fall. redatta dal curatore fallimentare.

Su un gradino inferiore, si collocano invece le prove documentali atipiche assistite da una presunzione iuris tantum di corrispondenza al vero dei fatti ivi riportati, in quanto tali idonee a vincolare il convincimento giudiziale circa l’esistenza di un determinato fatto sino a prova contraria: in tale categoria, generalmente, si riconducono le certificazioni amministrative.

Scendendo ulteriormente si incontrano quelle prove atipiche cui si tende a riconoscere valore di prova libera, in quanto tali idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, circa l’esistenza del fatto allegato. In questa categoria è possibile rinvenire alcune tra le fattispecie più interessanti e ricorrenti di prove atipiche prese in considerazione dalla prassi applicativa dei nostri tribunali. È il caso – occorso nella vicenda decisa dal provvedimento in commento – delle prove raccolte in altro processo tra le stesse o altre parti che, laddove prodotte in giudizio, sono appunto considerate quali prove liberamente valutabili dal giudice (con generico riguardo alla possibilità di utilizzare, al fine in esame, i verbali di causa di un altro processo in cui siano state trasfuse le risultanze istruttorie ivi acquisite, Cass., 1° febbraio 2019, n. 3133). In tal senso ci si è espressi, ad esempio, in relazione alle prove assunte nell’ambito di un processo penale (Cass., 12 gennaio 2016, n. 287; con riguardo specifico alle testimonianze rese in un processo penale, Cass., 31 gennaio 2019, n. 2786), ovvero in riferimento agli atti acquisiti o formati in sede di indagini preliminari (Cass., 31 maggio 2018, n. 13766; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593).

Infine, all’ultimo gradino della gerarchia sin qui passata in rassegna ritroviamo quelle prove atipiche cui viene riconosciuta un’efficacia probatoria meramente indiziaria, ossia la mera idoneità a corroborare il convincimento che il giudice si sia formato sulla base di altre risultanze istruttorie. In tale categoria ricadono, fondamentalmente, gli scritti provenienti da terzi estranei al giudizio, ossia le scritture prodotte nei confronti di una parte che non appare esserne l’autore, né dell’autore appare essere erede o avente causa (tra le più recenti, Cass., 8 ottobre 2018, n. 24695; Cass., 19 gennaio 2017, n. 1315; C. App. Milano, 4 maggio 2017).

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