9 Maggio 2023

Revisione dell’assegno divorzile all’ex coniuge: devono essere considerati anche gli obblighi di mantenimento verso i figli del nuovo coniuge

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 27/04/2023, n. 11155

 Modifica assegno divorzile – Obblighi di mantenimento – nuovo nucleo familiare

(Art. 143 c.c. – art. 9 legge n. 898/1970)

Massima: “In sede di revisione dell’assegno divorzile deve essere analizzata anche la costituzione di una nuova famiglia da parte dell’obbligato, considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, comprendono anche i figli nati dalla precedente relazione di uno dei coniugi, in forza del dovere di solidarietà in ambito familiare”.

CASO

Un uomo agisce in giudizio per ottenere la revisione dell’assegno divorzile stabilito nel 2013, allegando una serie di circostanze sopravvenute. In primo luogo, un nuovo matrimonio con una donna con due figli, non riconosciuti dal padre biologico, i quali contribuiva a mantenere non essendo sufficienti i redditi della madre.

L’ex moglie titolare di assegno sosteneva di aver abbandonato la professione di psicologa e che dopo il divorzio, all’età di 47 anni, non era riuscita a reinserirsi nel mondo del lavoro. Per questo motivo, aveva chiesto dei prestiti al fratello ed era stata costretta a vendere due immobili per ripagare i suddetti debiti.

In entrambi i gradi del giudizio di merito la domanda dell’uomo viene respinta. Secondo la Corte d’Appello dell’Aquila, l’uomo con una pensione di 1.800 euro mensili e il reddito della seconda moglie di 600 euro mensili, detratte le spese e gli oneri di mantenimento, aveva un reddito sufficiente per il sostentamento, non essendo lo stesso tenuto a provvedere al mantenimento dei figli della seconda moglie in assenza di vincoli giuridici.

In Cassazione, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato adeguatamente i fatti che hanno modificato l’assetto economico-patrimoniale originario sulla cui base era stato fissato l’assegno di divorzio.

La rilevanza del nuovo nucleo familiare nelle obbligazioni di mantenimento.

La Cassazione ha accolto il ricorso rilevando in primis il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5.

Dal provvedimento impugnato non si ricava il “fondamento della decisione”, ossia come sia stato raggiunto il convincimento del giudice con riguardo ai giustificati motivi sopravvenuti per la revisione delle condizioni economiche del divorzio.

Quanto alla rilevanza del mantenimento del nuovo nucleo familiare dell’ex coniuge, la Corte ha sbagliato nel dichiarare che l’uomo non sarebbe tenuto, in difetto di “vincoli giuridici”, a mantenere i figli della nuova moglie, senza valutare le eventuali esigenze di mantenimento di quest’ultima e senza considerare le regole di solidarietà vigenti – ai sensi degli artt. 143 e ss. c.c. – in ambito familiare, anche nei confronti dei soggetti non legati da vincoli di sangue con l’obbligato, se gli altri soggetti tenuti al “sostegno alimentare” non abbiano la possibilità di farlo.

Secondo la Corte quindi, in sede di revisione dell’assegno divorzile deve essere analizzata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell’obbligato, in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio o convivenza di uno dei coniugi stessi.

Il giudice di merito avrebbe dovuto effettuare un bilanciamento rispetto al soggetto obbligato al versamento dell’assegno divorzile, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo familiare ed i precedenti doveri di solidarietà post-coniugale verso l’ex coniuge.

Il dovere di solidarietà nelle famiglie così dette allargate.

La sentenza è interessante per l’attività interpretativa che la Corte compie rispetti ai doveri di solidarietà nell’ambito delle famiglie così dette allargate, dove si afferma esistere un generale dovere di collaborazione e sostegno che prescinde dal vincolo giuridico.

Si richiama la normativa relativa alla disciplina dei figli a carico del dipendente e dell’estensione del beneficio anche ai figli del coniuge nati da precedente matrimonio.

Anche la Corte di giustizia europea, in tema dei sussidi economici dello Stato per gli studi dei figli dei lavoratori circolanti all’interno dell’Unione,  si è pronunciata sulla necessità di assicurare che anche i figli del coniuge o del partner riconosciuto dallo Stato di accoglienza del lavoratore frontaliero, possano essere considerati come figli dello stesso, se quest’ultimo provvede al loro mantenimento, al fine di poter beneficiare del diritto di percepire il sussidio (Corte Giustizia UE sez. II, 15/12/2016, n. 401).

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