26 Aprile 2023

L’inefficacia del decreto ingiuntivo ex artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c. può essere dichiarata solo in ipotesi di inesistenza della notifica

di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, terza sez., ordinanza del 30 marzo 2023, n. 9024; Pres. Scarano; Rel. Condello.

Massima: “Non può essere dichiarata, ex art. 188 disp. att. c.p.c., l’inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità”.

CASO

Banca Ifis S.p.a., vantando un credito verso la Mandala di Santoro Claudio & C. s.a.s. per mancato pagamento di canoni dovuti in adempimento di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un autoveicolo, otteneva dal Tribunale di Cuneo un decreto ingiuntivo, con il quale erano ingiunti alla società utilizzatrice la riconsegna del veicolo ed il pagamento di € 19.449,58, oltre interessi.

La ricorrente notificava il ricorso ed il pedissequo decreto ingiuntivo il 17 maggio 2018 presso la sede legale della società all’indirizzo indicato in contratto e, successivamente, anche presso l’indirizzo indicato nella visura camerale.

Stante l’esito negativo, tentava la notifica presso il legale rappresentante della società debitrice, senza ottenere riscontro positivo e, quando ormai era scaduto il termine, notificava l’atto presso la residenza del legale rappresentante, questa volta con esito positivo. La notifica si perfezionava, quindi, solo il 17 settembre 2018.

Contro il decreto notificato, la società debitrice proponeva opposizione, eccependo, tra l’altro, l’inefficacia del decreto ingiuntivo e, successivamente, proponeva ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c.

Il Tribunale di Cuneo, con ordinanza n. 12476/2019, accogliendo il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c., rilevava che il decreto ingiuntivo avrebbe perso la sua efficacia perché la notifica non era stata validamente eseguita nel termine di 60 giorni ex art. 644 c.p.c. ed altresì che l’opposizione presentata dalla società debitrice, nella quale quest’ultima si era difesa nel merito, era stata proposta “per mero scrupolo difensivo” e non determinava, quindi, alcuna conseguenza.

Banca Ifis S.p.a. proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza.

SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ha cassato l’ordinanza impugnata e, rilevando che non erano necessari altri accertamenti in fatto, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c., decidendo nel merito.

QUESTIONI

Con il primo motivo di ricorso, Banca Ifis S.p.a. ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 188 disp. att. c.p.c., 644, 645, 641 e 650 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo, in violazione del principio per cui se il decreto è stato comunque notificato, anche tardivamente, va esclusa la presunzione di abbandono del titolo esecutivo.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c. e 111, co. 7, Cost., avendo l’ordinanza pronunciata ex art. 188 disp. att. c.p.c. natura decisoria, stante il fatto che il Giudice ha deciso anche sulle spese di lite.

Entrambi i motivi sono dichiarati fondati dalla Corte di Cassazione.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che il provvedimento con il quale il giudice di primo grado, ex art. 188 disp. att. c.p.c., dichiara l’inefficacia del decreto ingiuntivo, è suscettibile di ricorso per cassazione, in quanto ha contenuto decisorio ed incide sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore e non è, peraltro, altrimenti impugnabile (in questo senso, già Cass., 26.07.2001, n. 10183; Cass., 14.09.2006, n. 19799; Cass., 02.04.2013, n. 7976; Cass., 02.10.2018, n. 23903).

Con riguardo al primo motivo, la Cassazione ha osservato che il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c., è utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica – ipotesi questa che ricorre laddove la notifica sia stata eseguita in luogo o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui completamente estranee – e non nelle ipotesi di nullità della notifica stessa, né tanto meno per ovviare alla mancanza di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario.

Pertanto, se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi (Cass., 14.02.2014, n. 3552; Cass., sez. 1, 02.04.2010, n. 8126).

A questo punto la Suprema Corte ha richiamato il principio consolidato (Cass., 02.10.2018, n. 23903; Cass., 13.09.2022, n. 33516) secondo cui “non può essere dichiarata, ex art. 188 disp. att. c.p.c., l’inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità”.

La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indicazione della volontà del creditore di avvalersi del decreto e, di conseguenza, esclude la presunzione di abbandono del titolo esecutivo che costituisce il fondamento dell’azione ex artt. 188 disp. att. c.p.c. Invero, la previsione di inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c. è applicabile solo in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente (Cass., 31.10.2007, n. 22959).

Inoltre, la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo oltre i termini di cui all’art. 644 c.p.c. comporta che, se si costituisce il rapporto processuale in seguito all’opposizione, il giudice ha il potere-dovere di vagliare nel merito la fondatezza della pretesa (Cass., 18.04.2006, n. 8955; Cass., 16.01.2013, n. 951; Cass., 29.02.2016, 3908).

Nel caso di specie, dopo una serie di tentativi non andati a buon fine a causa dell’irreperibilità del destinatario, la notifica risulta eseguita, seppur tardivamente. Se ne desume che la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo è stata emessa in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, considerato che nella scarna motivazione dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha semplicemente rilevato che i precedenti tentativi di notifica non sono andati a buon fine e che la parte notificante non si è attivata prontamente, con gli strumenti a sua disposizione, al fine di notificare il decreto ingiuntivo nel termine di legge.

La Corte ha dichiarato infondati gli argomenti esposti nella memoria illustrativa della società debitrice, secondo cui il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, non avendo la banca ricorrente impugnato l’ordinanza di non luogo a procedere pronunciata nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, cui era stato riunito il procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c.

Secondo la debitrice, anche tale provvedimento avrebbe avuto natura decisoria e avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione unitamente al provvedimento impugnato, quest’ultimo quale atto presupposto.

Tale eccezione è disattesa dalla Suprema Corte, sia perché poggiante sul presupposto, non dimostrato, della riunione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c., sia perché il provvedimento reso nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale il Tribunale si è limitato a dichiarare “il non luogo a provvedere sul ricorso in opposizione”, non ha natura decisoria.

Ciò esposto, decidendo nel merito, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la Corte di Cassazione ha cassato l’ordinanza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c., liquidando le spese secondo la soccombenza.

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