Azione di responsabilità promossa dal socio contro l’ex amministratore: la società è litisconsorte necessario
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFTribunale di Torino, Sezione I, Sentenza n. 103 dell’11 gennaio 2023.
Parole chiave: amministratori – mala gestio – azione di responsabilità – diligenza – mandatario – business judgement rule – diligenza professionale – litisconsorzio – azione sociale – contraddittorio – nullità
Massima: “L’autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall’art. 2476 c. 3 c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un’azione sociale di responsabilità, rifluendo l’eventuale condanna dell’amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all’azione e transigerla, con la conseguenza che la sentenza eventualmente emessa in assenza di contraddittorio con la società cui riferisce l’azione, e quindi a contraddittorio non integro, è nulla”.
Disposizioni applicate: articoli 1176 c. 2 e 2476 c. 3 c.c.; art. 102 c.p.c.
Il giudizio in esame prende le mosse dall’azione di responsabilità, avanzata dalla socia di una società a responsabilità limitata nei confronti dell’ex amministratore della società stessa.
In particolare, l’attrice ha dedotto che il convenuto avesse posto in essere diverse condotte di mala gestio, tre le quali il fatto di aver incassato importi ed assegni e di non averli registrati nella contabilità della S.r.l.
Il convenuto, dal canto suo, ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree, deducendo la correttezza del proprio operato e la marginalità della propria posizione con riferimento alle vicende oggetto di causa.
Il Tribunale di Torino ha solo parzialmente accolto le domande attoree, in quanto non tutte sufficientemente provate.
Merita, ad ogni modo, sottolineare i principi di diritto sollevati nella pronuncia in esame dal Tribunale.
In primo luogo, con riferimento alla diligenza degli amministratori, il Tribunale di Torino ha affermato il fatto che gli amministratori di una società di capitali rispondono non con la diligenza del mandatario, ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176 c. 2 c.c., per cui, in applicazione della business judgement rule, le loro scelte sono insindacabili a meno che, valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti (Corte di Appello di Torino, Sez. V – Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sent. n. 965 dell’8 settembre 2022). Al riguardo, nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che l’ex amministratore, non registrando gli importi incassati nella contabilità sociale, non avesse compiuto scelte discrezionali, bensì avesse violato i doveri minimi di diligenza professionale, attinenti alla gestione ordinata dei flussi di cassa e delle relative annotazioni e formalizzazioni contabili.
Inoltre, si sottolinea che in corso di causa il Tribunale di Torino ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. anche nei confronti della S.r.l..
Il Tribunale di Torino ha infatti richiamato due pronunce della Corte Suprema di Cassazione (v. Cass. Sent. n. 10936 del 2016 e Cass., Ord. n. 17493 del 2018), secondo le quali, nel caso di azione di responsabilità promossa dal socio ex art. 2476 c. 3 c.c., sussiste litisconsorzio necessario con la società.
Infatti, l’autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall’art. 2476 c. 3 c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un’azione sociale di responsabilità, rifluendo l’eventuale condanna dell’amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all’azione e transigerla, con la conseguenza che la sentenza eventualmente emessa in assenza di contraddittorio con la società cui riferisce l’azione, e quindi a contraddittorio non integro, è nulla.
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