Il deposito sul conto cointestato di denaro personale non è donazione indiretta tra coniugi
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza del 03/04/2023 n.9197
Comunione legale dei coniugi – denaro personale sul conto cointestato
(art. 179 comma 1 lett. b) c.c. – art. 1298 comma 2 c.c.)
Massima: “Il deposito di denaro o di titoli, non rientranti nella comunione in quanto beni personali ai sensi dell’art. 179 comma 1 lett. b) c.c., in un conto cointestato tra i coniugi in comunione legale, non può essere configurato come donazione indiretta all’altro coniuge, se non c’era l’intenzione dell’ex coniuge di effettuare un atto di liberalità”.
CASO
Il marito separato agisce per chiedere la restituzione delle somme illegittimamente prelevate dalla moglie in pendenza di separazione (oltre 200.000 euro) dal conto cointestato ai coniugi. Il denaro non sarebbe entrato nella comunione legale poiché proveniente da una donazione della madre dell’uomo in titoli bancari, che l’uomo aveva trasferito su un conto titoli cointestato. La moglie si costituiva in giudizio chiedendo a sua volta la restituzione della metà di quanto prelevato dal marito da altri conti comuni in regime di comunione legale, per spese non riconducibili al soddisfacimento delle esigenze familiari.
Nei due gradi di giudizio il marito riesce a dimostrare la donazione dei titoli dalla madre e pertanto ottiene la condanna alla restituzione della somma, in forza del principio secondo cui i beni acquistati da un coniuge per donazione sono personali e non ricadono nella comunione legale dei beni quando nell’atto di liberalità non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
È onere dell’altro coniuge, che al momento dello scioglimento della comunione chieda la metà dei beni “ricevuti in donazione dall’ex”, darne la prova relativa.
In Cassazione la moglie sostiene che il trasferimento delle somme sul conto titoli cointestato, configura una donazione indiretta del marito in suo favore.
Infatti, in seguito alla donazione dei titoli azionari dalla madre, questi aveva girato i titoli nel conto cointestato utilizzato per svariati anni per le spese della famiglia (spese di ristrutturazione e per acquisto di due appartamenti per le figlie). Tale trasferimento sarebbe stato effettuato con animus donandi e conseguentemente, trattandosi di una donazione indiretta, doveva essere accolta la propria domanda riconvenzionale in punto di contitolarità al 50% tra i coniugi delle somme giacenti e prelevate sul conto deposito titoli.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato la sentenza di merito.
SOLUZIONE
Il trasferimento dei titoli sul conto cointestato non è donazione
Respingendo le numerose censure della ricorrente perché inammissibili, la Corte ha confermato il corretto accertamento della provenienza dei titoli bancari da una donazione della madre del marito, provata documentalmente e per testimoni.
Una volta determinata la provenienza dei titoli, come beni personali non rientranti nella comunione legale, la Corte si è concentrata sulla tesi prospettata dalla ricorrente ossia che l’ex marito abbia voluto regalarle quei titoli depositandoli sul conto cointestato.
In effetti, per la validità delle donazioni indirette, ossia le liberalità realizzate mediante un negozio tipico diverso da quello previsto dall’art. 782 c.c., non è richiesta la forma dell’atto pubblico.
Tuttavia – secondo la Cassazione – se la somma di denaro o altra utilità all’atto della cointestazione, risulta essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, l’atto può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia accertato l’animus donandi, ossia l’intenzione del proprietario del denaro di compiere un atto di liberalità (Cass. Civ. n. 468/2010 e Cass. Civ. n. 4682/2018). L’assunto non è stato dimostrato dalla ricorrente e dal giudizio non è emersa la volontà di donare ma solo quella di un trasferimento dettato da motivi pratici e per ragioni di opportunità.
La presunzione dell’uguaglianza delle quote di conto bancario cointestato
Quanto alla questione degli effetti della cointestazione tra più persone di un conto corrente bancario e di un conto deposito titoli, con facoltà di compiere operazioni anche separatamente, l’art. 1854 c.c. prevede che “gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Con riguardo poi alla cointestazione di un conto deposito titoli, la giurisprudenza ha chiarito che in caso di deposito bancario di titoli cointestato ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art. 1298, comma 2, c.c.: le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente. La presunzione di uguaglianza può comunque essere superata, dimostrando la diversa ripartizione delle quote.
Quando la comunione legale tra i coniugi si scioglie in seguito alla separazione personale, sul residuo non consumato si realizza la comunione cosiddetta “differita”. In questo caso i guadagni di un coniuge derivanti dalla propria attività lavorativa cadono in comunione nella misura in cui non sono stati consumati.
Non entrano mai a far parte della comunione i beni o denaro pervenuti al coniuge in donazione o successione (art. 179 c.c.) che devono essere dunque scorporati dalle somme da riconoscere in sede di divisione.
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