Il figlio di nove anni deve essere ascoltato nuovamente nel giudizio di appello perché il fattore tempo in fase di crescita è rilevante
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza del 03/03/2023, n. 6503
Ascolto del minore – reiterazione nel giudizio di appello
(Art. 337 bis, 337 ter e 337 octies c.c.)
Massima: “In tema di affidamento e collocamento del figlio di età inferiore ai dodici anni, il mancato ascolto dello stesso nel giudizio di appello non può ritenersi “sanato” dalla precedente audizione avvenuta due anni prima, perché il fattore tempo in fase di crescita deve essere considerato. L’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento è un adempimento previsto a pena di nullità, perché finalizzato a raccogliere le sue opinioni e a valutare le sue necessità, dovendosi ritenere irrilevante che sia stato sentito in altri precedenti procedimenti”.
CASO
La Corte d’appello di Firenze aveva disposto l’affidamento esclusivo di un bambino di nove anni al padre, allontanandolo dalla casa della madre e disponendo incontri con la stessa in forma protetta e poi successivamente, in base al giudizio del Servizio sociale incaricato del monitoraggio, in forma libera.
Secondo i giudici fiorentini era emersa una totale incapacità genitoriale della madre in assoluto contrasto con l’interesse del minore, a causa della sua condotta gravemente ostacolante del rapporto con il padre (impediva le visite, non dava notizia del minore e denigrava il padre anche con denunce di abusi tutte poi archiviate). Pur ammettendo l’esistenza di un rapporto privilegiato con la figura materna, la Corte disponeva il collocamento presso il padre, ritenuto più equilibrato e responsabile.
La donna ricorre in Cassazione sostenendo la violazione di tutte le norme nazionali e internazionali che riconoscono il diritto del minore ad essere ascoltato a tutela del suo interesse primario.
Nel corso del giudizio di primo grado il bambino di allora sette anni era stato ascoltato dal tribunale perché giudicato maturo, ma la Corte territoriale non aveva ritenuto di rinnovare l’adempimento.
La ricorrente lamenta inoltre che i giudici non hanno mai disposto una adeguata indagine tecnica preventiva al fine di valutare le rispettive capacità genitoriali, basandosi esclusivamente sulle relazioni dei Servizi sociali.
Ulteriore profilo di illegittimità era da rilevare nel potere discrezionale attribuito al Servizio di decidere il momento in cui gli incontri protetti potevano svolgersi in forma libera e le condizioni per tale ripresa dei rapporti.
L’omissione dell’audizione del minore nel giudizio di appello non può ritenersi “sanata” dal precedente ascolto di due anni prima.
La Cassazione ha accolto il ricorso per violazione delle norme in tema di audizione del minore.
La richiesta della madre di ascoltare nuovamente il figlio, anche mediante una consulenza tecnica, perché si potesse tenere conto della volontà del minore in relazione al suo allontanamento dall’ambiente familiare in cui aveva in precedenza vissuto, era stata respinta dalla Corte d’appello di Firenze senza giustificarne il motivo, limitandosi la sentenza a dichiarare sufficiente il materiale istruttorio in atti.
L’ordinanza della suprema Corte specifica che l’omissione dell’audizione nel giudizio di appello non può ritenersi “sanata” dal precedente ascolto, perché il fattore tempo in una fase di crescita quale quella dai sette ai nove anni, è rilevante. Inoltre, il minore era ancora più vicino alla soglia legale della presunzione di maturità fissata ai dodici anni.
A fronte della prospettiva di un cambiamento di vita così importante, il minore doveva essere ascoltato anche per comprendere le ragioni del suo comportamento verso il padre, per poter meglio valutare l’esistenza e l’entità di condizionamenti e pressioni esterne sul suo volere.
I giudici territoriali non hanno correttamente applicato i principi recentemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di affidamento dei figli minori, l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l’affidamento”(Cass. Civ. n. 9691/2022 e Cass. Civ. n. 1474/2021).
L’audizione del minore dopo la riforma Cartabia.
Il nuovo art. 473-bis.4 c.p.c. in seguito all’entrata in vigore della riforma Cartabia, ha voluto enfatizzare il ruolo del minore nelle procedure finalizzate a incidere nella propria sfera individuale, prevedendo sempre l’obbligatorietà dell’ascolto del minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore se capace di discernimento, a meno che l’audizione non sia in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato. Il provvedimento del giudice che non procede all’ascolto deve essere motivato.
La norma specifica – con formulazione mutuata dalle Convenzioni internazionali – che le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età̀ e al suo grado di maturità.
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