Ammortamento francese e TAEG/ISC secondo Corte d’Appello Roma 23 marzo 2023
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFNell’ambito del perdurante dibattito in corso sugli effetti anatocistici dell’ammortamento alla francese e le conseguenze della erronea indicazione nel contratto di mutuo del TAEG/ISC, si segnala una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma del 23 marzo 2023 n. 2126 che, in linea con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha stabilito quanto segue.
Piano di ammortamento alla francese
«La Corte si è più volte pronunciata sulla legittimità di tale piano e non resta, pertanto, che richiamare quanto già detto in altre occasioni.
In particolare, questa Corte ha già avuto modo di affermare la non configurabilità della violazione delle norme in tema di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese (cfr. Corte Appello Roma sez. I n. 1011 del 14.2.2018, Corte Appello Roma sez. I n. 2836/2020, Corte d’Appello Roma sez. IV n.731/2020), sicché per quanto qui non specificamente indicato si fa rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. alle predette pronunce ed alle motivazioni ivi espresse. Trattasi, del resto, di orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di merito (cfr. Corte d’Appello Milano Sez. I, Sent., 23-07-2020 resa nella causa n. r.g. 2386/2019; Corte d’Appello Milano Sez. I, Sent., 22-07-2020 resa nella causa n. r.g. 5149/2018; Corte d’Appello Milano Sez. III, Sent., 15-07-2020 resa nella causa n. r.g. 1532/2019) da cui questa Corte ritiene non doversi discostare.
Ritiene pertanto la Corte, in via generale, che non è sostenibile postulare un automatismo tra ammortamento alla francese ed anatocismo, in quanto si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante proprio del c.d. ammortamento “alla francese”, non comporta invece alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
In tale tipo di mutuo, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l’interesse composto; ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo “alla francese”, la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo che, ai sensi dell’art. 1283 c.c., consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi».
Difformità TAEG/ISC
«In merito alla difformità tra ISC e taeg effettivamente applicato, quanto affermato dal Tribunale va pienamente condiviso, poiché l’ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
L’erronea quantificazione dell’ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall’art. 117, comma 6 TUB».
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