Rimessione in termini: è ammessa se il ritardo nel deposito telematico dell’atto è imputabile alla lentezza del sistema
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. I, 8 marzo 2023, n. 6944, Pres. Cristiano – Est. Abete
[1] Atti processuali – Termini – Rimessione in termini – Limiti (art. 153 c.p.c.)
Deve riconoscersi la sussistenza dell’ipotesi della causa non imputabile e di un errore fatale, con conseguente rimessione in termini, nel caso in cui il ricorso risulti tardivo perché depositato pochi minuti dopo la mezzanotte dell’ultimo giorno utile a causa della lentezza di caricamento del sistema.
CASO
[1] La Corte di Cassazione è stata sollecitata a intervenire nell’ambito di un procedimento per il riconoscimento di protezione internazionale in cui, per quanto di interesse ai fini dell’illustrazione della decisione in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito con ricorso avverso il rigetto dell’istanza di protezione internazionale della competente Commissione Territoriale, dichiarava inammissibile detto ricorso per essere stato proposto tardivamente, ossia in data 4.10.2018, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta in data 3.9.2018.
Nel dettaglio, il Tribunale evidenziava che il ricorso risultava iscritto nel registro telematico il giorno 4.10.2018 alle ore 00.12 e dunque oltre il termine di 30 giorni dettato dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, destinato a scadere il 3.10.2018.
Inoltre, secondo il Tribunale non vi era margine per accogliere l’istanza di rimessione in termini presentata dal ricorrente, per essere quest’ultimo incorso in decadenza per causa a lui imputabile. Ancora, dagli atti di causa risultava che il ricorrente avesse depositato i messaggi relativi alle ulteriori pec, ma non avesse giammai allegato né dimostrato l’orario di invio telematico del ricorso né quello di consegna, non avendo depositato né la prima né la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso per cassazione denunciando, in particolare, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153, 2°co., c.p.c., in combinato disposto con l’art. 294, 2° e 3°co. c.p.c.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che ben avrebbe meritato accoglimento l’istanza di rimessione in termini, viepiù in considerazione dei pochi minuti di ritardo che hanno segnato il completamento del deposito del ricorso e della circostanza per cui l’officiato difensore ha ricevuto la documentazione indispensabile alla redazione del ricorso soltanto nel tardo pomeriggio del 3.10.2018, ultimo giorno utile per il deposito del ricorso.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione giudica fondato e meritevole di accoglimento il motivo di ricorso proposto, conseguentemente cassando il decreto del Tribunale di Napoli e rinviando allo stesso tribunale in diversa composizione.
Nella parte argomentativa del provvedimento, la Suprema Corte richiama un recentissimo precedente di legittimità (Cass., 5 gennaio 2023, n. 238), il quale ha chiarito che “in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all’esito dei controlli della cancelleria, di un errore fatale che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l’accettazione del deposito, oltre a consentirne l’eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, 3°co., c.p.c.”.
Nel caso di specie, le prospettazioni del ricorrente, secondo cui: a) il proprio difensore aveva provveduto a disporre il comando del suo deposito telematico tempestivamente nella data del 3.10.2018; b) che per un problema di carattere informatico e telematico, assolutamente imprevisto e imprevedibile, il sistema impiegava parecchi minuti a caricare la busta telematica e a completare la sua trasmissione al sistema; c) che pertanto le pec relative alla accettazione, alla consegna e anche all’esito dei controlli automatici, venivano generate pochi minuti dopo la mezzanotte, quando oramai la data era quella del 4 ottobre 2018, sono state qualificate idonee a integrare gli estremi di una causa non imputabile e di un errore fatale.
QUESTIONI
[1] La questione interpretativa risolta dalla Cassazione attiene all’idoneità del rallentamento del sistema informatico, imprevisto e non dipendente dal difensore della parte, che abbia provocato il ritardo nel deposito telematico del ricorso avverso la decisione di diniego di protezione internazionale, a integrare una causa non imputabile fondante un provvedimento di rimessione in termini ex art. 153, 2°co., c.p.c.
A questo proposito è senz’altro utile ricordare il testo della norma da ultimo citata, secondo cui «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma».
È noto che tale comma sia stato inserito nel corpo dell’art. 153 c.p.c. ad opera della l. n. 69/2009, che ha generalizzato la disciplina pregressa, di cui al previgente art. 184-bis c.p.c., che limitava la possibilità di rimessione all’interno del grado di giudizio, escludendola in relazione ai poteri “esterni” al singolo grado di giudizio.
La disposizione trova applicazione con riferimento a tutte le ipotesi di perdita di un potere processuale per mancato esercizio nei limiti temporali previsti dalla legge e, come si accennava, dopo la riforma del 2009 ha riguardo sia alle decadenze maturate a carico delle parti durante lo svolgimento di ciascun singolo grado di giudizio, sia alle decadenze dai poteri esterni al processo, come il potere di proseguire o riassumere il processo sospeso o interrotto e il potere di impugnazione.
In materia di rimessione in termini, possiamo ricordare il generale insegnamento della Corte di cassazione secondo cui l’istituto, sia nella norma dettata dall’art. 184-bis c.p.c., sia in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153, 2°co., c.p.c., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (tra le tante, Cass. 6 luglio 2018, n. 17729).
A questo riguardo, si ritiene che l’impedimento all’esercizio del potere processuale possa derivare o dall’incapacità naturale della parte, cioè dallo stato di fatto della persona che per qualsiasi ragione non sia in grado di intendere o di volere; ovvero dalla mancata conoscenza dell’esistenza o delle modalità di esercizio del potere, dovuta o ad ignoranza del fatto legittimante o ad ignoranza della norma processuale; ovvero, ancora, da quei fatti che, senza escludere la conoscenza del potere, incidono direttamente sulla possibilità del suo esercizio, impedendo alla parte di compiere l’atto nel termine previsto dalla legge (per ulteriori approfondimenti, S. Boccagna, F. De Santis di Nicola, sub art. 153, in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, I, Milano, 2018, 153).
Tra le pronunce più recenti, possiamo altresì ricordare Cass., sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135, secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute, postula un errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza.
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha evidentemente ritenuto di poter qualificare il rallentamento del sistema informatico nei termini di impedimento estraneo alla volontà del ricorrente, assoluto e determinante nella verificazione della decadenza dal potere di ricorrere contro il provvedimento di rigetto della protezione internazionale, conseguentemente accordando alla parte la rimessione in termini.
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