Recesso per giusta causa dal rapporto di apertura di credito
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa disciplina del recesso dal contratto di apertura di credito è prevista dall’art. 1845 c.c., che distingue tra i contratti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. Dal recesso derivano, notoriamente, due effetti: la sospensione della disponibilità del fido (efficacia estintiva del recesso) e l’obbligo di rientro da parte del cliente.
Il termine stabilito dal secondo comma dell’art. 1845 c.c. (applicabile alle aperture di credito a tempo determinato) concerne l’obbligo di restituzione delle somme già utilizzate, e non invece l’efficacia (estintiva) del recesso, la quale si realizza immediatamente in conseguenza del relativo esercizio mediante comunicazione all’affidato; il termine stabilito dal terzo comma attiene invece proprio al profilo dell’efficacia della revoca, dovendosi la norma interpretare nel senso che, successivamente alla comunicazione del recesso, il rapporto rimarrà efficace (e l’accreditato potrà quindi compiere ulteriori atti di utilizzo della provvista) fino alla scadenza del termine di preavviso stabilito contrattualmente o, in via gradata, dagli usi, o ancora, in assenza, in quello di quindici giorni stabilito dalla legge. Nulla viene disposto, invece, relativamente al termine per la restituzione delle somme già utilizzate e dei relativi accessori (nei termini ABF Roma n. 4155/2015).
Il primo comma dell’art. 1845 c.c. stabilisce che «Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa».
Si considerano “giusta causa” di recesso quegli eventi che determinano una concreta modificazione delle basi essenziali del contratto, soprattutto in termini di significativa menomazione del rapporto di fiducia normalmente posto a fondamento del contratto di apertura di credito.
Rilevano, al riguardo: il deterioramento delle condizioni patrimoniali del sovvenzionato (inadempimento; indici di insolvenza); l’aver fornito alla banca informazioni inesatte sulla propria situazione finanziaria; il rifiuto a sostituire/reintegrare le garanzie prestate (art. 1844 c.c.); la destinazione delle somme accreditate diversa da quella concordata (ex multis Cass. n. 4538/1997; Cass. n. 831/1998; Trib. Monza 18.7.2004; Trib. Roma, 14.2.2011; Trib. Livorno 9.5.2016). Possono assumere rilievo anche la morte o la sopravvenuta incapacità dell’accreditato.
Il recesso per “giusta causa”, espressamente previsto per l’apertura di credito a tempo determinato, può essere convenuto dalle parti anche per l’apertura di credito a tempo indeterminato (pur non essendo previsto dal terzo comma dell’art. 1845 c.c.).
Nel recesso per “giusta causa” la banca deve indicare nella comunicazione (recettizia) i motivi del recesso. Il difetto di “giusta causa” rende inefficace il recesso, con eventuale diritto dell’accreditato a chiedere il risarcimento dei danni. Nelle aperture di credito a tempo indeterminato è sufficiente l’indicazione dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 1845 c.c., eventualmente integrato dalle clausole contrattuali che lo prevedono.
L’esercizio del diritto di recesso è legittimo anche nel caso in cui la banca abbia in precedenza tollerato gli sconfinamenti. Il solo ritardo nell’esercizio del diritto di recesso – per quanto imputabile al titolare del diritto stesso tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato – non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un’inequivoca rinuncia tacita o modifica della disciplina contrattuale, per cui, in difetto di deduzione e prova di tali evenienze, è legittima la revoca dell’affidamento intimata dalla banca pur dopo avere a lungo tollerato gli sconfinamenti dai relativi limiti da parte del correntista (Cass. n. 23382/2013, che richiama il precedente di Cass. n. 5240/2004; Cass. n. 29317/2020).
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