Ius variandi e giustificato motivo
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIn esito ad una elaborata evoluzione normativa, l’attuale art. 118 TUB, rubricato Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, stabilisce (sintetizzando) che le banche e gli intermediari finanziari:
– debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta;
– l’effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente, in caso di contestazione, deve essere provata dall’intermediario;
– la comunicazione, in forma scritta o comunque redatta su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, deve recare la dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto”;
– la comunicazione deve recare l’indicazione delle motivazioni poste a sostegno della modifica proposta, ossia presenza di un giustificato motivo, e la data di entrata in vigore della modifica, previo il rispetto di un termine di 60 giorni di preavviso. Entro tale data il cliente ha la possibilità di recedere gratuitamente dal contratto;
– se il cliente non recede dal contratto le variazioni si intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella Proposta di modifica unilaterale;
– le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell’art. 118 TUB sono inefficaci, se sfavorevoli al cliente.
Il lungimirante Legislatore, al fine di evitare modificazioni arbitrarie della banca (moral hazard), ha opportunamente stabilito che la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in danno del cliente debba essere supportata da un “giustificato motivo”, ossia un evento significativo, di comprovabile effetto, che altera l’equilibrio contrattuale originario ma non imputabile alla banca.
Come indicato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.2.2007 prot. 5574, «in relazione al contenuto minimo della nozione di “giustificato motivo”, questa deve intendersi nel senso di ricomprendere gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario. Tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.). Peraltro, il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base» (dello stesso tenore sono le conclusioni del Collegio di coordinamento ABF n. 1889/2016; v. anche, in argomento, la nota di Bankitalia del 28 marzo 2017, n. 197).
È esclusa l’ammissibilità di un giustificato motivo soggettivo dell’intermediario creditizio (che casomai intenda compensare imprevisti costi gestionali o perdite d’esercizio con un aumento di prezzi e tassi di interesse dei servizi offerti). Non sussiste giustificato motivo in presenza di scelte di politica commerciale o comunque gestionale della banca che non pongano tanto l’esigenza di mantenere l’equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni contrattuali delle parti contraenti, quanto piuttosto siano rivolte a salvaguardare il margine di profitto della stessa banca (ABF Roma n. 1722/2015).
Secondo il Collegio di coordinamento dell’ABF n. 26498/2018, la sopravvenienza normativa non è di per sé un giustificato motivo ai sensi dell’art. 118 TUB, ma, in alcuni casi, può assumere rilevanza a tal fine; ad esempio, quando la stessa normativa preveda la possibilità di modifiche unilaterali (ai sensi dell’art. 118 TUB) ovvero qualora incida sul costo delle attività o dei servizi interessati dalla modifica unilaterale.
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