La Delibera CICR 9 febbraio 2000: art. 6 (trasparenza contrattuale)
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’art. 6 della Delibera CICR 9.2.2000 stabilisce che i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo la sua entrata in vigore devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato (TAN); nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, deve essere inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (TAE).
Il rispetto della previsione normativa è assicurato verificando se la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori sia avvenuta secondo le medesime modalità, e quindi se il TAE creditore è maggiore del TAN creditore, come sempre avviene nel TAE debitore rispetto al TAN degli interessi passivi (Trib. Roma 16.11.2016; Trib. Agrigento 18.10.2016; Trib. Grosseto 2.7.2006 n. 1431; Trib. Reggio Emilia, 7.1.2019 n. 7603).
La predetta disposizione, che riguarda i contratti stipulati dal 22 aprile 2000, non è stata reiterata dalla attuale Delibera CICR 3.8.2016 (avendo la stessa eliminato le capitalizzazioni infrannuali).
Nei contratti di conto corrente stipulati dopo l’entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000 tre sono, in definitiva, i requisiti di legittimità della pattuizione: 1) pari periodicità nella liquidazione degli interessi debitori e creditori; 2) indicazione, oltre che del tasso nominale, anche del tasso effettivo su base annua, in relazione agli effetti della capitalizzazione infrannuale; 3) specifica approvazione per iscritto da parte del cliente della clausola (in arg. Cass. n. 17634/2021).
La Cassazione (Cass. n. 4321/2022) ha chiarito che la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (con tassi minimali la capitalizzazione è percepibile soltanto dopo alcuni decimali: hanno ritenuto rispettata la previsione normativa, artt. 2 e 6 Delibera CICR 9.2.2000, per essere la capitalizzazione percepibile (TAE) dopo molti decimali Trib. Benevento 10.1.2019 n. 48 e 17.5.2019 n. 857; Trib. Torino 5.10.2021 n. 4473).
In riferimento ai contratti di mutuo non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria l’obbligo di indicare in contratto il TAE. Il predetto art. 6 Delibera CICR 9.2.2000 prevede infatti la necessità di indicare in contratto « il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione » nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale; tale disposizione è ritenuta dalla prevalente giurisprudenza non applicabile ai contratti di mutuo, sul presupposto che non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell’obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (Trib. Milano 16.10.2018; App. Torino 5.5.2020; App. Venezia 1.6.2022 n. 1369; Trib. Ferrara 9.1.2023; ABF Bologna n. 3879/2022; v. anche ABF Bologna n. 25502/2021; ABF Bari n. 142/2019; ABF Roma n. 18299/2019).
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