L’usura in concreto (art. 644, comma 3, c.p.)
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl terzo comma dell’art. 644 c.p. prevede che « sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria » (c.d. usura soggettiva o “in concreto”).
Il delitto di usura si configura, dunque, non solo quando gli interessi pattuiti in relazione alla somma di denaro prestata siano superiori al tasso soglia stabilito dalla legge (c.d. “usura presunta”), ma anche quando l’agente ottiene da persone in difficoltà economica o finanziaria vantaggi sproporzionati rispetto all’opera prestata; sproporzione che deve essere valutata “in concreto” dal giudice, effettuando una comparazione tra i vantaggi effettivamente conseguiti e quelli ordinariamente correlati all’effettuazione delle prestazioni erogate.
Il delitto di usura c.d. “in concreto” è dunque funzionale a sanzionare condotte di sfruttamento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima attraverso l’induzione della stessa all’accettazione di condizioni contrattuali sproporzionate rispetto a quelle che caratterizzano il libero mercato (Cass. pen. 25.5.2017, n. 26214).
Perché sia integrata la c.d. usura soggettiva, occorre che: a) il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria; b) gli interessi pattuiti (pur se inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi risultino, avuto riguardo alle «concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari», comunque «sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione». Trattasi di elementi il cui accertamento in concreto (diversamente dai casi di usura c.d. presunta) è rimesso alla discrezionalità del giudice (Cass. pen. n. 5683/2012; vedi anche Cass. n. 24971/2020)
Riguardo all’operatività della previsione normativa in commento, la Cassazione penale, con l’importante decisione n. 18778 del 7 maggio 2014, ha fissato i seguenti principi di diritto:
ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale della c.d. usura “in concreto” occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti risultino – avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e del tasso medio praticato per operazioni similari – sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro o di altra utilità ovvero alla attività di mediazione;
la « condizione di difficoltà economica » della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la « condizione di difficoltà finanziaria », invece, investe più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni;
le « condizioni di difficoltà economica o finanziaria » della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo “stato di bisogno” perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli);
le «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post;
il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.
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