Scostamenti minimali TAEG/ISC pattuito in contratto e ricalcolato
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFNell’affrontare la tematica del TAEG/ISC, giusto rilievo deve essere accordato al significativo orientamento giurisprudenziale secondo cui eventuali scostamenti minimali/irrisori tra TAEG pattuito in contratto e TAEG effettivo non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017: una variazione minimale non determina violazione delle regole di trasparenza; Trib. Napoli 9.1.2018: scostamenti minimali ISC pattuito/ISC effettivo non determinano una pregiudizievole violazione delle regole di trasparenza bancaria; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Monza 17.8.2017; Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bari 7.6.2017: TAEG indicato in contratto inferiore a quello reale: si tratta di irregolarità che non determina alcun vizio contrattuale essendo stato regolarmente pattuito in contratto il tasso di interesse; Trib. Roma 8.5.2017, 22.9.2017, 3.1.2018 e 23.2.2018; Trib. Milano 26.10.2017 e 7.11.2017; Trib. Torino 28.9.2017. Contra App. Torino 16.4.2018: la pur minima differenza tra il tasso indicato in contratto da quello effettivamente previsto e applicato non può certo evitare di constatare l’avvenuta violazione dell’art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, «non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva ).
Anche l’Arbitro Bancario Finanziario ritiene che una variazione minimale del TAEG pattuito rispetto a quello effettivo non determini una violazione delle regole di trasparenza bancaria (la normativa di settore richiede che il TAEG sia calcolato in modo esatto, con indicazione fino alla seconda cifra decimale).
È ragionevolmente evidenziato che non può attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, spesso imputabili a meri errori di approssimazione o arrotondamenti, «non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno».
In tali circostanze non è dunque giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare, l’applicazione del rigoroso rimedio previsto in caso di nullità della clausola TAEG, ossia l’applicazione del tasso sostitutivo stabilito dalla normativa di settore: v. art. 125 bis TUB (ABF Palermo n. 25181/2019; ABF Torino n. 13059/2018; ABF Roma n. 10933/2017: nelle fattispecie esaminate dall’ABF, lo scostamento tra TAEG effettivo del finanziamento e TAEG contrattuale era inferiore allo 0,20%.)
In argomento, deve essere richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C 42/15 del 9 novembre 2016 (Home Credit Slovakia a.s. contro Klára Bíróová). Con essa la Corte UE ha ritenuto che, sebbene la normativa nazionale possa prevedere le sanzioni più opportune in caso di violazione delle norme riguardanti l’indicazione del TAEG, per ritenere tali sanzioni proporzionate alla gravità della violazione, e quindi coerenti con la ratio della direttiva n. 48/2008, la loro applicazione deve intervenire solamente nel caso in cui in cui sia alterata «la capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno», circostanza che non sussiste in presenza di scostamenti irrisori tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto (il principio di proporzionalità è frequentemente richiamato nella giurisprudenza costituzionale unitamente al principio di ragionevolezza o, talvolta, come sinonimo di esso; anzi, in qualche occasione la Corte ha esplicitamente affermato che il principio di proporzionalità «rappresenta una diretta espressione del generale canone di ragionevolezza» (Corte cost. n. 220/1995; in arg. v. anche Corte cost. n. 264/1996; Corte cost. n. 1130/1998).
La necessità di «evitare che il minimo scostamento possa determinare il travolgimento dell’intera operazione negoziale» è anche, fatti i debiti mutamenti, una delle argomentazioni che le Sezioni Unite n. 33719/2022 hanno posto a fondamento della sentenza sulle conseguenze del superamento (richiesto «apprezzabile») del limite di finanziabilità nei mutui fondiari.
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