Mancata trasparenza della piattaforma marketplace: sanzione a Vinted
di Donatella Marino, Avvocato Scarica in PDFSintesi
Sanzione di un milione e mezzo di Euro per Vinted UAB. Secondo l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM o Antitrust), Vinted ha posto in essere condotte in contrasto con il dovere di diligenza professionale e con l’obbligo di chiarezza e completezza informativa, integrando così una pratica commerciale scorretta, in violazione dei doveri di trasparenza dei gestori di piattaforme online che operano con il pubblico dei consumatori.
Come opera Vinted
Si legge, nel provvedimento dell’AGCM (Adunanza 25 ottobre 2022) che Vinted UAB, società di diritto lituano che gestisce il noto marketplace per la compravendita di articoli di seconda mano, offre, dal 2020 anche in Italia attraverso vinted.it, un servizio di “hosting, intermediario online, che facilita … le transazioni tra gli utenti”. Per acquistare sono possibili due percorsi.
- In via principale, Vinted propone la conclusione della transazione tramite la piattaforma valendosi così della c.d. Protezione Acquisti – Euro 0,70 più il 5% del prezzo dell’articolo – “applicata automaticamente e obbligatoriamente agli acquirenti”. La Protezione Acquisti permette di beneficiare di alcuni servizi: il “sistema di pagamenti sicuri” (per cui Vinted “trattiene il denaro degli acquirenti presso un fornitore di pagamenti esterno” prima di trasferirlo al venditore), il “supporto clienti” e la “specifica politica di rimborso Vinted”, nonché l’utilizzo degli strumenti di “spedizione integrati di Vinted”. Il venditore, invece, “non è soggetto ad alcun esborso”.
- La società, inoltre, consente un’alternativa agli utenti che preferiscono concludere la transazione “al di fuori dalla Piattaforma” negoziando “un prezzo diverso attraverso messaggi privati”. In questo caso venditore ed acquirente possono accordarsi direttamente sul metodo di pagamento e di spedizione.
Quanto alle modalità di promozione della piattaforma, Vinted utilizzava vari mezzi di comunicazione volti a veicolare nei diversi claim pubblicitari il concetto di “gratuità”. In particolare:
i) Vinted lasciava intendere che la transazione fosse “realizzata senza esborsi da parte degli utenti”. Al contrario, l’acquirente deve corrispondere una commissione;
ii) né sulla homepage né nelle schede-prodotto risultava “il costo complessivo della transazione commerciale online” comprensivo delle commissioni e dei costi di spedizione, “essendo unicamente evidenziato con grande enfasi grafica il prezzo di acquisto proposto dal venditore”;
iii) Vinted ometteva di esplicitare le “opzioni alternative di acquisto” in particolare, la possibilità di “negoziazione privata con il venditore attraverso una transazione conclusa al di fuori della Piattaforma e senza commissioni”.
La vicenda
A partire dal febbraio 2021, alcune segnalazioni da parte di consumatori e delle relative associazioni lamentavano l’“ingannevole prospettazione dei costi di pagamento e di spedizione dei beni offerti in vendita sulla Piattaforma” da parte di Vinted. Alcuni utenti segnalavano inoltre di aver subito il blocco unilaterale del proprio account dopo aver presentato reclamo proprio sui costi aggiuntivi.
Tale pratica ingannevole, unitamente alla “aggressività della condotta relativa al blocco unilaterale degli account”, portavano l’AGCM a disporre, nel luglio 2021, la sospensione cautelare di “ogni attività diretta alla diffusione di messaggi pubblicitari e informazioni ingannevoli ed omissive relative alla gratuità … delle operazioni di compravendita realizzate sulla Piattaforma”.
Durante il periodo dell’istruttoria Vinted introduceva modifiche “nelle modalità di presentazione dei prodotti sul sito e nelle relative informazioni sui costi di acquisto”, chiarendo in particolare i claim che enfatizzavano la “gratuità” della vendita attraverso specifici disclaimer.
L’AGCM prorogava più volte la conclusione del procedimento istruttorio, su richiesta di Vinted, fino al 13 settembre 2022, quando decideva “di non accogliere l’ulteriore istanza di proroga”.
Posto che la pratica commerciale di Vinted era stata diffusa “tramite vari mezzi di comunicazione, quali spot televisivi, youtube, il sito internet del Professionista e l’applicazione Vinted disponibile su App Store e Google Play”, veniva chiesto il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che confermava come i mezzi di comunicazione utilizzati fossero idonei “a sviluppare un significativo impatto sui consumatori” e in particolare che Internet è “strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale”.
Con decisione del 25 ottobre 2022 l’Antitrust concludeva riscontrando nella condotta di Vinted (malgrado le modifiche) “una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo” vietandone “la diffusione e continuazione”, comminando la sanzione.
La decisione dell’AGCM
L’Antitrust ha ritenuto idonei solo in parte gli interventi di adeguamento di Vinted.
- Quanto ai claims pubblicitari che enfatizzavano la gratuità delle transazioni, le modifiche di Vinted, per l’Antitrust, costituiscono “misure idonee a …superare i profili di illiceità”.
- Quanto alle modalità di presentazione dei prezzi dei prodotti, invece, secondo l’AGCM, enfatizzare “non il prezzo finale ed effettivo dei prodotti” ma “un prezzo base a cui si aggiungono ulteriori costi, omettendo di indicare fin dall’inizio del processo di acquisto, in maniera chiara e trasparente, attraverso modalità grafiche e di presentazione di adeguata evidenza, il costo finale della transazione con l’indicazione puntuale di ogni onere economico gravante sul consumatore” costituisce una condotta “in contrasto con l’obbligo di correttezza e completezza informativa, che impone al professionista di mostrare ai consumatori, attraverso un’adeguata ed esaustiva informazione preventiva, il prezzo complessivo del prodotto fin dal primo contatto, dal c.d. momento dell’aggancio”.
I concetti di “aggancio pubblicitario”, “consumatore medio” ed “evidenza grafica”
Nella sua decisione l’AGCM si è soffermata su alcuni concetti di interesse per tutti i gestori di piattaforme online che offrono servizi ai consumatori.
- L’“aggancio pubblicitario”. Si verifica quando il consumatore accede alla homepage del sito in cui sono contenute le inserzioni. Vinted, secondo l’AGCM, aveva omesso di indicare in modo chiaro e trasparente, “fin dal momento dell’iniziale «aggancio pubblicitario», l’esistenza a carico degli acquirenti di costi ulteriori rispetto al prezzo di acquisto del prodotto”, inducendo così in errore i potenziali acquirenti che invece devono disporre “fin dal primo contatto, di tutte le informazioni utili”.
- Il “consumatore-medio”. Oggi è individuato dalla giurisprudenza UE, nella “persona ragionevolmente critica, consapevole e avveduta nel proprio comportamento sul mercato”. Secondo l’AGCM, resta comunque un “preciso «onere di diligenza» gravante sul Professionista quello della corretta e completa informazione” per cui se la pubblicizzazione del servizio è idonea a falsare le ordinarie scelte “si realizza una evidente lesione nei confronti del consumatore qualificato «medio», che, sia pur normalmente avveduto, per le riscontrate carenze non ha potuto esercitare la sua «avvedutezza»”.
- La rilevanza dell’“evidenza grafica”. Secondo l’AGCM se la rappresentazione grafica e testuale del funzionamento di un sito e dei prezzi dei prodotti rende “di difficile percezione talune informazioni (in quanto rese con scarsa evidenza grafica a fronte della enfatizzazione di altri elementi), ben può essere ricondotta al paradigma normativo delle pratiche commerciali scorrette”.
La quantificazione della sanzione
Quanto alla quantificazione della sanzione l’AGCM ha tenuto conto delle seguenti circostanze:
i) la dimensione economica dell’operatore;
ii) la specificità del settore dell’e-commerce, “che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto ai venditori online”;
iii) l’ampia diffusione delle condotte grazie al mezzo impiegato che consente di aggiungere “rapidamente un numero elevatissimo di consumatori localizzati sull’intero territorio nazionale”;
iv) la tipologia dell’illecito legata proprio al primo contatto pubblicitario.
L’AGCM ha comminato pertanto la sanzione pecuniaria, riducendola da tre milioni a un milione e mezzo di Euro, anche in considerazione delle difficoltà di Vinted “che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita”.
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