25 Ottobre 2022

Inesistenza e nullità della notificazione dell’atto di impugnazione

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. III, 8 settembre 2022, n. 26511, Pres. Frasca – Est. Cirillo

[1] Notificazione – Inesistenza e/o nullità – Caratteri e distinzioni – Fattispecie (artt. 160, 330 c.p.c.)

Massima: “L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.

CASO

[1] Due medici convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, la Presidenza del Consiglio dei ministri e, assumendo di aver conseguito la specializzazione, rispettivamente, in urologia, fisioterapia e ortopedia e igiene e medicina preventiva, domandavano che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna al pagamento dell’adeguata retribuzione ovvero al risarcimento dei relativi danni, non avendo essi percepito alcun compenso per tale attività.

Si costituiva in giudizio parte convenuta, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Nelle more del giudizio intervenivano altri medici, proponendo analoghe domande.

Il Tribunale accoglieva in parte le domande e condannava la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle somme richieste da alcuni fra i medici parte in causa, rigettando quelle avanzate dagli altri.

La sentenza veniva impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; l’adita Corte d’Appello di Catania, tuttavia, rigettava il gravame con compensazione delle spese. Per quanto di interesse ai fini del presente commento, la Corte territoriale rilevava che la sentenza di primo grado dovesse ritenersi passata in giudicato in relazione a uno dei medici parte in causa: l’atto di appello, infatti, era stato notificato al difensore dello stesso, nel domicilio eletto a Catania, presso lo studio di un determinato avvocato, mentre nel giudizio di primo grado il medico aveva eletto domicilio pur sempre a Catania, ma presso diverso avvocato, dal quale era stato rappresentato e difeso. Data l’irrituale notifica dell’appello, la sentenza impugnata era ormai da considerare definitiva.

Contro tale pronuncia la Presidenza del Consiglio dei ministri proponeva ricorso per cassazione, del quale esamineremo il primo motivo. Tramite lo stesso parte ricorrente denunciava, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 156, 157, 160, 291, 330, 350 e 359 c.p.c., sul rilievo che erroneamente la Corte di merito avrebbe dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale. In particolare, il ricorrente rilevava che il giudice di appello, anziché dichiarare l’irritualità (cioè l’inesistenza) della notifica dell’atto di appello, avrebbe dovuto dichiararne la nullità, disponendone perciò la rinnovazione ai fini dell’integrità del contraddittorio. Dopo aver confermato che il medico era domiciliato in primo grado a Catania, presso lo studio dell’avvocato dal quale veniva rappresentato e difeso, la Presidenza del Consiglio richiamava la sentenza delle Sezioni Unite 20 luglio 2016, n. 14916, che ha distinto la categoria dell’inesistenza da quella della nullità della notifica. Esistendo, nella specie, l’atto di appello e sussistendo gli elementi necessari per rendere qualificabile l’atto come notificazione, il ricorrente sottolineava l’errore della Corte distrettuale e domandava dichiararsi la nullità della sentenza in relazione alla posizione del medico in discorso.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso proposto.

La Suprema Corte muove proprio dalla pronuncia di Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916, che ha distinto la nullità della notifica dell’atto di impugnazione dall’inesistenza della medesima.

Dando continuità a tale indirizzo, la Cassazione afferma che la notifica della quale la Corte d’Appello ha dichiarato l’inesistenza fosse, invece, una notifica nulla. Nella specie, infatti, la notifica dell’atto di appello era avvenuta presso il difensore, nel domicilio eletto a Catania, a mani della segretaria; mentre il medico aveva eletto domicilio a Catania, ma presso lo studio di altro avvocato, dove era sito lo studio del suo effettivo difensore. Secondo i giudici di legittimità è indubbio che, pur essendo la notifica avvenuta presso un soggetto che nessun legame processuale aveva con la parte – com’è evidente per il fatto che la notifica abbia avuto luogo presso lo studio di un diverso difensore – tuttavia tale notifica fosse da ritenere nulla, e non inesistente, sussistendo sia l’elemento della trasmissione, sia l’elemento della consegna, indicati dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite.

Consegue da ciò che la Corte d’Appello, lungi dal ritenere passata in giudicato la sentenza di primo grado (per l’inesistenza della notifica), avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica dell’atto di appello e ordinarne la rinnovazione; da ciò, la decisione di cassare la sentenza sul punto.

Oltre a ciò, la Suprema Corte rileva come l’accoglimento del motivo non giovi, in realtà, alla parte ricorrente, sussistendo poi tutti gli elementi di fatto idonei alla decisione della causa nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., ancorché non sia indispensabile, nel caso di specie, esaminare la decisione assunta.

Basti qui aggiungere che all’accoglimento del motivo di ricorso è seguita la cassazione della sentenza in parte qua e la decisione nel merito, con rigetto dell’appello e conferma della sentenza del Tribunale.

QUESTIONI

[1] La questione centrale ai fini della decisione del ricorso per cassazione proposto attiene, dunque, alla determinazione se il vizio occorso nel caso di specie sia idoneo a comportare una mera nullità della notificazione dell’atto di appello ovvero, più radicalmente, la sua inesistenza.

A questo proposito occorre muovere dalla regola generale in materia di luogo di notificazione dell’impugnazione, identificato dall’art. 330 c.p.c., che impone che la stessa sia compiuta presso il procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c.

La violazione di tale prescrizione, a seconda del grado di intensità del vizio occorso nel caso di specie, può determinare o la nullità della notificazione, ex art. 160 c.p.c., ovvero la sua più radicale inesistenza.

I confini tra nullità e inesistenza della notificazione sono stati tracciati, come correttamente ricordato dal provvedimento in commento, dalla pronuncia di Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916 (su cui si legga A. Maffei, Le Sezioni Unite rivedono i confini tra nullità e inesistenza della notifica, in www.eclegal.it, 22 novembre 2016), dove si è stabilito che l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

È pacifico, anche in dottrina, che la notificazione sia inesistente quando la difformità dal modello legale è tale che il fenomeno non riesce a inserirsi nello sviluppo del processo, con conseguente impossibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo o rinnovazione per ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (C. Punzi, Notificazione (diritto processuale civile), in Enc. Dir., XXVIII, Milano, 1978, 672; G. Balena, Notificazioni e comunicazioni, in Dig. civ., disc. priv., XII, Torino, 1995, 275 ss.; A. Frassinetti, La notificazione nel processo civile, Milano, 2012, 148 ss.; in giurisprudenza, Cass., 20 ottobre 2017, n. 24834).

Per quanto riguarda il caso di specie, è poi utile ricordare come la notificazione sia considerata semplicemente nulla, con conseguente possibilità di sanatoria, qualora risulti effettuata in un luogo o a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano sempre un qualche riferimento con il destinatario, sì da rendere ipotizzabile la conoscenza dell’atto quale potenziale sviluppo dell’attività irritualmente compiuta (tra le molte, Cass., 23 marzo 2016, n. 5716).

È quanto accaduto nel caso di specie, in cui la notificazione effettuata, oltre a presentare quei minimi elementi strutturali richiesti dalla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, è stata effettuata in un luogo diverso, ma non certo privo di qualsivoglia collegamento con il reale destinatario dell’atto.

A ulteriore conferma di tale orientamento possiamo, peraltro, richiamare anche l’arresto di Cass., 18 novembre 2020, n. 26304, la quale ha affermato che la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore poi revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è sanabile a seguito della costituzione del destinatario della notificazione, quand’anche al solo scopo di eccepire la nullità (sul punto, si vis, V. Baroncini, È nulla (e non inesistente) la notificazione dell’atto di appello effettuata presso il difensore revocato, in www.eclegal.it, 9 dicembre 2020).

 

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