La rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni legittima il recesso del socio ex art. 2437 c. 2 lett b) c.c. indipendentemente dalla sua rilevanza sostanziale
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFCassazione civile, Sezione I, Sentenza n. 20546 del 27 giugno 2022.
Parole chiave: recesso del socio – vincoli di circolazione delle azioni – rimozione – modifica – statuto – rilevanza sostanziale – legittimazione –
Massima: “Al fine di accertare la legittimità del recesso a norma dell’art. 2437 c. 2 lett b) c.c., è sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un vincolo alla circolazione delle azioni prima esistente, indipendentemente dal fatto se tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina”.
Disposizioni applicate: art 2437, comma 2, lett b) c.c.
L’ex socio della società Alfa S.p.A. ha convenuto in giudizio quest’ultima società, al fine di far accertare e dichiarare che la modifica della clausola di cui all’art. 7 dello statuto di Alfa ha costituito “una rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni” e, pertanto, ha integrato una causa di recesso ai sensi dell’art. 2437 c. 2 lett b) c.c., con la conseguenza l’ex socio ha esercitato efficacemente il diritto di recesso. In via cumulativa e/o alternativa, l’ex socio ha domandato di far accertare e dichiarare che il trasferimento della partecipazione del 52,13 % del capitale sociale di Alfa ad altra società, determinando il mutamento del soggetto esercente il potere di direzione e coordinamento, nonché il mutamento delle condizioni di rischio dell’investimento effettuato dall’attore, ha integrato la causa di recesso di cui all’art. 2497 quater c. 4 lett c) c.c., con la conseguenza che l’ex socio ha esercitato efficacemente il diritto di recesso.
Il Tribunale di Firenze ha ritenuto che non fosse stata integrata una causa di recesso ex art. 2437 c. 2 lett. b) c.c., non essendosi verificata, in senso sostanziale, una rimozione del vincolo alla circolazione delle azioni. È stato invece ritenuto dal giudice di primo grado che fosse stata integrata legittimamente la causa di recesso ex art. 2497 quater c.c..
Proposto appello da parte di Alfa, la Corte d’Appello di Firenze ha invece accertato l’illegittimità del recesso effettuato dall’ex socio, da un lato, non ritenendo integrato il requisito dell’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento previsto per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2497 quater c. 1, lett c) c.c. e, dall’altro, sostenendo che la modifica dell’art. 7 dello statuto non avesse determinato alcuna modifica sostanziale della clausola di prelazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ex socio.
La Corte di Cassazione, pur ritenendo inammissibili le deduzioni relative alla violazione e falsa applicazione all’art. 2497 quater c. 4 lett c) c.c. (rigetto del 1° e del 2° motivo), ha accolto il 3° motivo del ricorso, relativo alla violazione dell’art. 2437 c. 2 lett. b) c.c.
A tale ultimo riguardo, la Corte di Cassazione ha infatti condiviso l’impostazione del ricorrente, secondo cui, al fine di accertare la legittimità del recesso a norma dell’art. 2437 c. 2 lett b) c.c., è sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni prima esistente, indipendentemente dal fatto se tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina.
Nel caso di specie la modifica dell’art. 7 dello statuto di Alfa ha determinato la sottrazione del diritto di prelazione ai soci in occasione di trasferimenti di azioni a società direttamente o indirettamente controllate, con conseguente rimozione di un limite alla circolazione delle azioni prima esistente.
Quanto alla non rilevanza del grado di significatività della variazione sugli assetti organizzativi voluti dalle parti, la Corte di Cassazione ha ritenuto persuasivi gli argomenti di natura testuale e sistematica evidenziati dal ricorrente e, in particolare il fatto che:
(i) è lo stesso legislatore a richiedere, ove lo ritenga necessario, l’ulteriore requisito della rilevanza sostanziale, come nel caso della previsione di cui art. 2437 c. 1 lett a) c.c. (“cambiamento significativo dell’attività della società”); ne consegue che, nell’ipotesi di cui all’art. 2437 c. 2 lett. b) c.c., il fatto che il legislatore non abbia richiesto tale requisito significa che, ai fini del recesso, è sufficiente una qualsiasi modifica statutaria idonea a rimuovere i limiti alla circolazione delle azioni; e
(ii) l’art. art. 2437 c. 1 lett a) c.c. concerne un’ipotesi tassativa ed inderogabile di recesso ed è per questo che la legge richiede che la modifica abbia un qualche impatto significativo, mentre, in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni (ex art. 2437c. 2 lett. b c.c.), il diritto di recesso può essere convenzionalmente escluso dalle parti. In tale ultimo caso, pertanto, le parti hanno già uno strumento per soddisfare l’esigenza di evitare che il recesso possa essere collegato a modifiche da essi non considerate sostanziali, potendo, a monte, escludere per le stesse modifiche la stessa astratta possibilità del recesso.
Alla luce di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia