20 Settembre 2022

Le sanzioni pecuniarie per il genitore che ostacola la frequentazione dell’altro genitore con i figli

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 7 settembre 2022 n. 26352

Affidamento e frequentazione figli minori – violazione dei provvedimenti

(art. 709 ter c.p.c. – art. 614 bis c.p.c.)

Massima: “Il giudice che si pronuncia in merito alla violazione dei provvedimenti che dispongono l’affidamento e la frequentazione del genitore con i figli minori, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., può anche condannare il genitore inadempiente al pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di violazione del provvedimento”.

CASO

Nel giudizio di merito in ordine all’affidamento della figlia minore di una coppia, la Corte d’appello ha confermato il provvedimento di affido condiviso di una bimba, collocandola presso l’abitazione della madre e incaricando i servizi sociali per la prosecuzione del percorso di avvicinamento della minore al padre.

La madre aveva richiesto l’affido esclusivo della figlia per presunti problemi di dipendenza dall’alcool del padre non provati in giudizio, causa del disinteresse del padre.

La perizia svolta aveva invece rilevato l’esistenza del comportamento impeditivo della donna nell’accesso della figlia all’altro genitore, oltre a una patologica interdipendenza tra la bambina e la madre.

Quest’ultima era stata sanzionata con la condanna al pagamento della somma di 1.000 euro per aver ostacolato l’esercizio del diritto di visita del padre per alcuni anni.

Il padre, con appello incidentale, stante il sistematico rifiuto frapposto ad ogni incontro con la figlia, aveva chiesto la condanna, ex art. 614 bis c.p.c., della madre della minore al versamento di un importo da versare per ogni violazione o inosservanza successiva del provvedimento giudiziale di esercizio del diritto di visita, in aggiunta alla sanzione pecuniaria già disposta ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.

In Cassazione la donna ha dedotto la violazione delle norme relative all’ascolto della minore, nel mancato esame di fatti decisivi non presi in considerazione in CTU, come il deficit di competenze paterne. Si lamenta infine che la decisione si sia fondata sul riconoscimento della PAS (sindrome da alienazione parentale), ove tale malattia non risulta scientificamente riconosciuta.

SOLUZIONE: l’applicazione delle misure di coercizione indiretta

La Corte di Cassazione ha respinto le censure della madre ricorrente, ritenendole generiche, e non ammissibili.

La decisione della Corte territoriale è stata confermata in toto. I giudici non hanno aderito alle risultanze della CTU in maniera acritica ma sono stati valutati tutti gli aspetti, comprese le competenze paterne, e il rifiuto della minore di recarsi agli incontri con il padre, come risultanti dal forte condizionamento della madre.

Secondo la Cassazione, l’iniziale difficoltà paterna non ha impedito alla bambina il nascere di sentimenti di affetto nei confronti del padre da poco conosciuto e, comunque, è stata ritenuta superabile col supporto dei nonni paterni e del Servizio sociale.

La Corte ha confermato, infine, il cumulo delle due sanzioni, quella di cui all’art. 709 ter c.p.c. e quella derivante dall’inadempimento di un provvedimento contenente una condanna ad un obbligo di fare, eseguibile mediante mezzi di coercizione indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c.

La recente legge di riforma n. 206/2021: la condanna a una somma per ogni giorno di violazione dei provvedimenti.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda il cumulo delle due misure sanzionatorie previste da due distinte disposizioni di legge. La questione era aperta ad interpretazione mancando un raccordo espresso da parte del Legislatore.

La legge 26 novembre 2021 n. 206 di riforma del processo civile, in forza dell’art. 1, commi 33 e 37, ha modificato la formulazione dell’art. 709 ter c.p.c., con efficacia dal 22 giugno 2022.

Nell’attuale testo, al punto 3) è prevista la possibilità per il giudice di disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614-bis.

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