Il deposito telematico nella crisi d’impresa: effetti processuali del recepimento della direttiva “insolvency”
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFIl 1° luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 17 giugno ’22, n. 83, con il quale vengono apportate modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 (CCI), in attuazione della direttiva UE n. 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione, le interdizioni e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
La novella legislativa, oltre a riformare profondamente il codice della crisi d’impresa, porta novità anche in tema di deposito telematico, stante che, dalla data della entrata in vigore della stessa (prevista per il 15 luglio prossimo, come da espressa disposizione dell’art. 389, comma 1, del CCI) diventerà applicabile l’art. 16 bis, comma 4-bis, del decreto legge n. 179 del 2012, ai sensi del quale “nei procedimenti giudiziali diretti all’apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4[1]. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del codice della crisi di impresa”.
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