28 Giugno 2022

La responsabilità del general contractor: responsabilità da appalto o mandato?

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Sintesi del focus

La normativa sul superbonus è di carattere fiscale. Pochi si preoccupano delle conseguenze civilistiche dei contratti di appalto che vengono conclusi per l’esecuzione dei lavori. Che succede se l’appaltatore recede dal contratto? Oppure che succede se l’appaltatore esegue male i lavori? La soluzione di questi problemi è complicata dal fatto che non è nemmeno certo se il rapporto fra il committente e il general contractor sia da qualificarsi in termini di appalto oppure di mandato. Le limitazioni poste dal Governo e dalle banche alla cessione dei crediti fiscali possono determinare un significativo contenzioso fra committenti e appaltatori.

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L’art. 119 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, regola gli “incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”. L’art. 121 del medesimo d.l. n. 34/2020 consente la “opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”. Il complesso di queste norme fiscali permette al committente di far eseguire i lavori senza anticipare somme di danaro. Questi benefici hanno sollecitato numerosi proprietari di abitazioni a stipulare dei contratti di appalto per la realizzazione dei lavori che possono usufruire del superbonus.

Come è possibile per i committenti ottenere l’esecuzione dei lavori senza pagare alcunché? Il meccanismo opera mediante la cessione dei crediti fiscali. Il committente matura dei crediti fiscali, che cede all’appaltatore. L’appaltatore, dal canto suo, cede i crediti a una banca, la quale – previa applicazione di una commissione – anticipa all’appaltatore danaro per un importo corrispondente al credito fiscale (meno, appunto, la commissione mediante la quale la banca guadagna).

Questo articolato meccanismo presuppone la conclusione di una serie di contratti fra le parti. Si possono identificare almeno i seguenti contratti:

  1. il contratto di appalto fra committente e appaltatore;
  2. il contratto di subappalto fra appaltatore e subappaltatore (se i lavori vengono svolti, in tutto o in parte, da un soggetto diverso dall’appaltatore);
  3. il contratto di cessione del credito fra committente e appaltatore;
  4. il contratto di cessione del credito fra appaltatore e banca.

Ciascuno di questi contratti presenta proprie peculiarità e implica rischi e possibili responsabilità. Di seguito ci soffermeremo sul contratto “principale”: quello fra committente e appaltatore. Va detto che il committente può essere un condominio oppure anche una persona fisica proprietaria di una casa.

Ma siamo sicuri che il rapporto fra il committente (ossia fra chi incarica di fare i lavori) e l’appaltatore (ossia chi si impegna a eseguire i lavori) sia effettivamente un contratto di appalto? Per cercare di rispondere a questa domanda (e in mancanza, al momento, di precedenti giurisprudenziali sul punto), è necessario in primo luogo comprendere cosa si intende per contratto di appalto. A questo riguardo, è di aiuto la legge che ne offre una definizione: “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” (art. 1655 c.c.). Nelle operazioni connesse al superbonus parrebbe in effetti concluso un contratto di appalto, nel senso che l’appaltatore si impegna a eseguire i lavori, che danno poi diritto al committente di usufruire dei benefici fiscali. Ma non è sempre così.

In alcuni casi l’appaltatore è un c.d. “general contractor” (si potrebbe tradurre l’espressione inglese con “appaltatore generale”). L’appaltatore generale assume nei confronti del committente non solo l’obbligo di realizzare l’opera, ma anche l’obbligo di coordinare le varie figure professionali che intervengono nel corso dei lavori. Talvolta l’appaltatore si obbliga a selezionare i professionisti coinvolti e a concludere con essi i necessari contratti. Addirittura in alcuni casi è il general contractor a pagare i professionisti (salvo rivalersi sul committente). Ma se l’attività del general contractor non è solo “materiale” (= realizzazione dell’opera), ma è anche giuridica (= conclusione di contratti), il rapporto contrattuale potrebbe essere qualificato come contratto di mandato.

Secondo la definizione che ne dà il codice civile, “il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra” (art. 1703 c.c.). Nel caso del general contractor, si possono verificare diverse situazioni, i cui estremi sono i seguenti:

il general conctractor esegue in proprio tutti i lavori (e in questo caso ricorrono certamente elementi dell’appalto);

il general contractor si limita a subappaltare totalmente i lavori e a concludere i contratti con i professionisti (a queste condizioni il contratto potrebbe essere qualificato come mandato, mancando qualsiasi elemento di facere, che caratterizza invece il contratto di appalto).

Esistono ovviamente nel nostro ordinamento anche i contratti atipici. L’art. 1322 comma 2 c.c. prevede che “le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”. Il contratto che prevede la figura del general contractor è, già dalla denominazione, atipico.

Il problema è dove rinvenire la sua disciplina. Secondo la giurisprudenza, in caso di contratti che contengono elementi riconducibili a due diversi tipi, si applica la disciplina del tipo prevalente. E così, se nel contratto concluso fra le parti con cui il committente si affida al general contractor vi sono elementi sia dell’appalto sia del mandato, bisogna comprendere di volta in volta se prevalgono gli elementi dell’appalto oppure quelli del mandato. Una risposta fissa e valida per ogni caso non esiste: bisogna analizzare e interpretare il singolo contratto, per qualificarlo correttamente come appalto oppure come mandato.

La questione che si è sopra brevemente tratteggiata sarà di fondamentale importanza nel contenzioso che si genererà nell’ambito dei lavori edili connessi ai vari bonus fiscali. Mentre difatti nell’ambito dell’appalto vi sono disposizioni articolate in tema di responsabilità dell’appaltatore, la disciplina sul mandato è più generica. Nel contesto del contratto di appalto, gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. disciplinano in dettaglio la responsabilità dell’appaltatore. Si prevede una garanzia ex lege per le difformità e i vizi (art. 1667 c.c.), si identificano i rimedi di cui dispone il committente (art. 1668 c.c.) e si regola ad hoc la responsabilità dell’appaltatore in caso di beni immobili (art. 1669 c.c.). A voler invece qualificare il rapporto con il general contractor come mandato, troverebbe applicazione l’art. 1710 comma 1 c.c., secondo cui “il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia”. Si tratta, all’evidenza, di una disciplina scarna (se non inesistente) della responsabilità del mandatario. Bisognerà attendere i primi sviluppi giurisprudenziali per comprendere meglio quale sia la corretta qualificazione giuridica del rapporto intercorrente fra il committente e il general contractor. E, se si tratta di un mandato, il “committente” (ossia chi conferisce l’incarico di eseguire i lavori) andrebbe meglio denominato come “mandante”.

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