Cognome ai figli: libera scelta e fine della prevalenza del cognome paterno
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCorte Costituzionale, sentenza del 31/05/2022, n.131
Attribuzione del cognome ai figli
(art. 262 c.c. II comma – art. 237c.c. II comma – art. 299 c.c. III comma – art. 27 L. 184/93)
Massima: “Le norme sull’attribuzione del cognome ai figli al momento del riconoscimento o ai figli nati nel matrimonio, o agli adottati sono costituzionalmente illegittime nella parte in cui prevedono l’assegnazione del cognome paterno, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell’ordine da loro concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.
Dopo il comunicato del 27 aprile 2022, arriva il deposito della sentenza integrale della Corte costituzionale. Tutti i figli, nati nel matrimonio o riconosciuti, compresi gli adottivi, porteranno automaticamente entrambi i cognomi dei genitori, nell’ordine deciso dalla coppia, salvo diverso accordo per la scelta di un solo cognome.
CASO
Una coppia di genitori non coniugati, in sede di dichiarazione di nascita, ha effettuato un riconoscimento contemporaneo della figlia attribuendole il solo cognome della madre.
L’Ufficiale dello Stato civile formava l’atto di nascita ma in seguito presentava istanza presso la Procura del tribunale di Bolzano, affinché venisse promosso il giudizio di rettificazione dell’atto di nascita, al fine di renderlo conforme a quanto previsto dall’art. 262 c.c. primo comma.
Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 262 primo comma del Codice civile, nella parte in cui – nell’potesi di riconoscimento contemporaneo del figlio – non consente ai genitori di trasmettere al figlio il solo cognome materno.
La norma censurata, come risultante dall’interpretazione della sentenza della stessa Corte costituzionale n. 286 del 2016, permette l’attribuzione al figlio del doppio cognome, mediante l’aggiunta di quello materno, ma non – come richiesto dai genitori – l’attribuzione del solo cognome della madre.
Il disposto avrebbe violato gli artt. 2,3,29, secondo comma della Costituzione, nonché l’art. 117 primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.
Nel corso del giudizio, anche la Corte d’appello di Potenza ha sollevato, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 237,262,299 c.c., dell’art. 72 primo comma del R.D. n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile), nonché degli artt. 33 e 34 del D.P.R. n. 396/2000, nella parte in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli il solo cognome materno.
Il caso riguardava una coppia sposata, genitori di due figlie e di un figlio. Le prime due erano state riconosciute inizialmente dalla sola madre, assumendo il suo cognome che avevano mantenuto anche in seguito al riconoscimento del padre e senza l’aggiunta di quello paterno. Con la nascita del terzogenito, successiva al matrimonio della coppia, i ricorrenti lamentavano di vedersi imporre l’attribuzione al figlio di un cognome diverso rispetto a quello delle sorelle.
I due genitori avevano denunciato una violazione del diritto dei figli alla propria identità, alla pari dignità e all’unità familiare, in quanto l’adozione dello stesso cognome delle sorelle avrebbe assicurato la formazione dell’identità personale del minore in maniera uniforme rispetto ai fratelli.
Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Corte costituzionale
I parametri costituzionali sui quali si incentrano le censure sono l’art. 2 Cost., in relazione alla tutela dell’identità del figlio, e l’art. 3 Cost., invocato a difesa del principio di uguaglianza nei rapporti fra i genitori.
La Corte richiama la giurisprudenza della Corte Edu in materia (cfr. sentenza Cusan e Fazzo contro Italia del 7 gennaio 2014) e il rispetto del dettato della Convenzione dei diritti dell’uomo di cui agli artt. 8 e 14.
I meccanismi di attribuzione automatica di attribuzione del cognome fondati sulla prevalenza del cognome paterno, a fronte dell’evoluzione dell’ordinamento, costituiscono –
Secondo la Corte – una discriminazione non più tollerabile, che si ripercuote anche sul diritto all’identità del figlio.
La Corte si è pronunciata sulla sola questione di costituzionalità dell’art. 262 I comma c.c., ma a cascata sono state poi dichiarate incostituzionali anche le altre norme non conformi ai principi della Costituzione e alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
Con la decisione in esame la Corte ha dichiarato che il cognome del figlio deve comporsi con entrambi i cognomi dei genitori, salvo loro diverso accordo.
L’accordo può essere orientato a garantire l’identità del figlio trasmettendo i due cognomi, o tenere conto del legame con fratelli o sorelle, che portano il cognome di uno solo dei due genitori. Nell’interesse del figlio la coppia potrebbe decidere di trasmettere il cognome del solo genitore che abbia già altri figli, dando così risalto al rapporto tra fratelli e sorelle.
QUESTIONI
La sentenza contiene un espresso invito al legislatore a intervenire con legge su due scenari futuri: in primo luogo, per impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un “meccanismo moltiplicatore” che alla fine comprometterebbe la funzione di identità del cognome.
Inoltre – precisa la Corte – spetta al legislatore valutare l’interesse del figlio a non vedersi assegnato un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. Per questo sarebbe opportuno riservare le scelte relative all’attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), per poi renderle vincolanti rispetto ai successivi figli che nasceranno.
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