Misure protettive chieste da una società di costruzioni e rapporti con i creditori bancari
di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Pescara, 5 maggio 2022, Giudice Capezzera
Parole chiave
Composizione negoziata – Misure protettive – Conferma
Massima: “Nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa, le misure protettive chieste dall’imprenditore indebitato vanno confermate dal tribunale quando sussiste il rischio che altrimenti i creditori avviino iniziative giudiziarie atte a pregiudicare il buon esito delle trattative”.
Disposizioni applicate
Art. 5 d.l. n. 118/2021 (accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento), art. 6 d.l. n. 118/2021 (misure protettive), art. 7 d.l. n. 118/2021 (procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)
CASO
Una società immobiliare versa in difficili condizioni finanziarie e presenta al giudice competente (Tribunale di Pescara) ricorso per la conferma delle misure protettive già chieste con la domanda di composizione negoziata depositata presso la Camera di commercio di Pescara. La parte ricorrente chiede che il giudice vieti ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore e di avviare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Inoltre la società ricorrente chiede che il Tribunale di Pescara vieti ai creditori di provocare la risoluzione dei contratti di mutuo pendenti. La richiesta viene formulata per un periodo di 120 giorni.
Si costituiscono in giudizio alcuni creditori e l’esperto rende il suo parere. Emerge che l’eventuale esito negativo delle trattative e il mancato raggiungimento di un accordo con gli istituti finanziari esporrà la società debitrice a un inevitabile rientro rispetto alle anticipazioni ricevute e alle garanzie rilasciate, posto che si tratta di istituti che vantano ingenti crediti di natura finanziaria in parte assistiti da garanzia ipotecaria. I creditori manifestano la volontà di partecipare alle trattative.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Pescara rileva che sono soddisfatti tutti i presupposti per la conferma delle misure protettive. Pur essendo apprezzabile la volontà delle banche di partecipare alle trattative in corso, vi è il rischio che le banche possano proseguire con condotte ostili all’imprenditore risolvendo i mutui o i fidi oppure iscrivendo ulteriori garanzie sui beni ovvero iniziando azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società debitrice. In conclusione il Tribunale di Pescara conferma le misure di protezione nei confronti di tutti i creditori, stabilendo il permanere dell’efficacia di tali misure sino a 120 giorni dalla pubblicazione del suo provvedimento. Il giudice pescarese avverte i creditori che non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive.
QUESTIONI
Il d.l. 24 agosto 2021, n. 118 contiene “misure urgenti in materia di crisi d’impresa”. Il testo normativo, che è poi stato convertito in legge (l. 21 ottobre 2021, n. 147), disciplina l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, affidata a un esperto nominato dalla camera di commercio. L’art. 2 comma 1 d.l. n. 118/2021 prevede che “l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere al segretario generale della camera di commercio … la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. Poi l’art. 5 comma 5 d.l. n. 118/2021 stabilisce che “l’esperto … convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento”.
Nell’ambito di questo procedimento “l’imprenditore può chiedere … l’applicazione di misure protettive del patrimonio” (art. 6 comma 1 d.l. n. 118/2021). La legge prevede altresì che “quando l’imprenditore formula la richiesta … con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive” (art. 7 comma 1 d.l. n. 118/2021). Dal canto suo “il tribunale … procede … ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive” (art. 7 comma 4 d.l. n. 118/2021).
Questo complesso di disposizioni mira ad assicurare una soluzione veloce ed equilibrata della crisi d’impresa, affidata a trattative stragiudiziali, con un intervento minimale dell’autorità giudiziaria. Al fine di facilitare il buon esito delle trattative, gli articoli esaminati consentono – fra l’altro – di ottenere dal giudice una sospensione delle azioni giudiziarie pendenti. Sennonché l’autorità giudiziaria non ha l’obbligo di confermare le misure protettive richieste dal debitore. La circostanza risulta chiara già dal fatto che l’art. 7 comma 4 d.l. n. 118/2021 attribuisce poteri diversificati al giudice: egli può sì “confermare” le misure, ma anche “modificarle” o addirittura “revocarle”.
Per decidere positivamente in merito alla conferma delle misure protettive richieste, bisogna che siano soddisfatti i presupposti di legge per la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. Il Tribunale di Pescara procede ad un accurato esame delle condizioni per la conferma delle misure richieste. In primo luogo accerta di essere il tribunale competente. A questo riguardo l’art. 7 d.l. n. 118 richiama l’art. 9 l.fall., cosicché è competente il “tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa”.
Il Tribunale di Pescara verifica poi che sussistano prospettive di risanamento. A questo riguardo è stato presentato un piano finanziario di risanamento che espone le iniziative industriali che la società intende adottare. Si tratta di articolate iniziative, quali:
- la gestione del patrimonio immobiliare disponibile (mediante la prosecuzione dei contratti di locazione in corso e l’esecuzione dei contratti preliminari di vendita pendenti);
- il completamento delle finiture degli appartamenti;
- il completamento delle infrastrutture viarie.
Criterio decisivo per la conferma delle misure protettive è la circostanza che la società presenta un attivo nettamente superiore rispetto al passivo. Ne consegue che la valorizzazione del patrimonio esistente è sufficiente per il pagamento dei debiti sociali. Al contrario, le singole iniziative giudiziarie dei creditori potrebbero pregiudicare il risanamento.
In conclusione, il Tribunale di Pescara conferma le misure protettive richieste, concedendo il termine massimo di 120 giorni. Viene concesso questo termine lungo per l’elevato numero di creditori coinvolti e per la complessità delle trattative da intraprendersi con il ceto creditizio, non facilitate dalle numerose iscrizioni ipotecarie esistenti sul patrimonio della società debitrice.
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