24 Maggio 2022

Composizione negoziata della crisi, domanda di misure protettive e (mancanti) prospettive di risanamento

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Bergamo, Sezione 2, 15 marzo 2022, Giudice Gelato

Parole chiave

Composizione negoziata – Misure protettive – Prospettive di risanamento – Mera liquidazione del patrimonio

Massima: “Nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa, laddove le misure protettive vengano chieste dal debitore, ma non sussistono prospettive di risanamento e poi di continuazione dell’impresa risanata, dal momento che si ipotizza la liquidazione dell’intero patrimonio della società debitrice, le misure protettive non possono essere confermate dal Tribunale”.

Disposizioni applicate

Art. 2 d.l. n. 118/2021 (composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa), art. 5 d.l. n. 118/2021 (accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento), art. 6 d.l. n. 118/2021 (misure protettive), art. 7 d.l. n. 118/2021 (procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)

CASO

Una società immobiliare, che si trova da tempo in stato di crisi, presenta istanza di composizione negoziata per la soluzione della crisi alla Camera di commercio di Bergamo. Contestualmente vengono richieste al Tribunale di Bergamo misure protettive del patrimonio ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118/2021. Difatti contro detta società sono pendenti due cause: una procedura esecutiva immobiliare e un’opposizione a decreto ingiuntivo esecutivo.

L’esperto nominato dalla Camera di commercio dà parere favorevole in merito alla fattibilità del risanamento dell’impresa. L’intenzione è quella di liquidare tutti i beni immobili della società e di pagare i creditori nella misura massima possibile. Peraltro si prospetta un valore di realizzo, dalla vendita degli immobili, di meno della metà del debito ipotecario. Una creditrice ipotecaria, che sta già recuperando il proprio credito in una procedura pendente (una delle due di cui la società immobiliare ha chiesto la sospensione), si costituisce nel procedimento e si oppone alle misure protettive chieste dall’impresa in crisi.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Bergamo rigetta la domanda dell’impresa in crisi e nega la conferma delle misure protettive. Secondo il giudice bergamasco la prospettata dismissione del patrimonio immobiliare della società non si accompagna ad alcuna concreta ipotesi di risanamento. Non è stato adombrato che lo sbocco dell’attività liquidatoria possa essere la continuità aziendale ovvero che, a seguito della liquidazione, si possa generare un surplus tale da consentire la ripresa dell’attività caratteristica. Manca qualsiasi indicazione in ordine alle iniziative di carattere imprenditoriale che la società ricorrente intenderebbe assumere al fine di proseguire la propria attività in esito alla liquidazione del patrimonio. Se ne deve dedurre, afferma il Tribunale di Bergamo, che – al di là del nominale riferimento ad un futuro risanamento dell’impresa funzionale alla prosecuzione della sua attività – la prospettiva postulata dalla ricorrente sia di natura meramente liquidatoria. In conclusione il giudice bergamasco rigetta l’istanza di conferma delle misure protettive.

QUESTIONI

Il d.l. 24 agosto 2021, n. 118 contiene “misure urgenti in materia di crisi d’impresa”. Il testo che è poi stato convertito in legge (l. 21 ottobre 2021, n. 147) disciplina l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, affidata a un esperto nominato dalla Camera di commercio. L’art. 2 comma 1 d.l. n. 118/2021 prevede che “l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere al segretario generale della camera di commercio … la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. Poi l’art. 5 comma 5 d.l. n. 118/2021 stabilisce che “l’esperto … convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento”. L’obiettivo insomma della procedura è quello del risanamento, non quello della liquidazione dell’impresa.

Nell’ambito di questo procedimento “l’imprenditore può chiedere … l’applicazione di misure protettive del patrimonio” (art. 6 comma 1 d.l. n. 118/2021). La legge prevede altresì che “quando l’imprenditore formula la richiesta … con ricorso presentato al tribunale … lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive” (art. 7 comma 1 d.l. n. 118/2021). Dal canto suo “il tribunale … procede … ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive” (art. 7 comma 4 d.l. n. 118/2021). L’ordinanza del Tribunale di Bergamo in commento è uno dei primi precedenti che si pronuncia in merito alla conferma delle misure protettive, peraltro rigettando l’istanza formulata dal debitore.

Questo complesso di disposizioni mira ad assicurare una soluzione veloce ed equilibrata della crisi d’impresa, affidata a trattative stragiudiziali, con un intervento minimale dell’autorità giudiziaria. Al fine di facilitare il buon esito delle trattative, gli articoli esaminati consentono di ottenere dal giudice una sospensione delle azioni giudiziarie già pendenti. Sennonché l’autorità giudiziaria non ha l’obbligo di confermare le misure protettive richieste dal debitore. La circostanza risulta chiara già dal fatto che l’art. 7 comma 4 d.l. n. 118/2021 attribuisce poteri diversificati al giudice: egli può sì “confermare” le misure, ma anche “modificarle” o addirittura “revocarle”.

Il criterio fondamentale per decidere in merito alle misure protettive richieste è se sono soddisfatti i presupposti di legge per la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. Fra detti presupposti quello centrale è che la procedura consenta il risanamento dell’impresa. L’art. 5 comma 5 d.l. n. 118/2021 è chiaro sul punto, se si considera che prospettive di risanamento vengono citate ben tre volte nel comma:“l’esperto … convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento”;

  • “se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento”;
  • “se non ravvisa concrete prospettive di risanamento … l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio … che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata”.

Nel caso deciso dal Tribunale di Bergamo, l’istanza di conferma delle misure protettive viene rigettata, in quanto non ci sono prospettive di risanamento. Il debitore, difatti, intende limitarsi a vendere gli immobili e a pagare (parzialmente) i creditori. Si tratta dunque di una procedura meramente liquidatoria.

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