24 Maggio 2022

È escluso il regolamento di competenza contro l’ordinanza di rigetto della chiamata in causa del terzo

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. VI, 6 aprile 2022, n. 11223, Pres. Doronzo – Est. Boghetich

[1] Istanza diretta alla chiamata in causa di un terzo – Natura di provvedimento processuale privo di contenuto decisorio – Conseguenza – Regolamento di competenza – Proponibilità – Esclusione (art. c.p.c.)

Massima: “L’ordinanza avente ad oggetto l’istanza diretta alla chiamata in causa di un terzo ha natura di provvedimento processuale attinente alla regolarità del contraddittorio od alla opportunità che il terzo partecipi al giudizio, è priva di qualsiasi contenuto decisorio, ed è, pertanto, insuscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza”. 

CASO

[1] La decisione in commento, pronunciata su un ricorso per regolamento di competenza, trae origine da una domanda presentata al Tribunale di Firenze, sezione lavoro, di condanna al pagamento di differenze retributive, in relazione a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato prestato nei confronti di una s.r.l.

Con la memoria difensiva con cui si era tempestivamente costituita in primo grado, oltre a domandare il rigetto della domanda attorea, la società convenuta chiamava in causa il Centro per l’Impiego di Firenze, sostenendo che, per un determinato periodo temporale, l’attrice avesse svolto un mero periodo di tirocinio, debitamente autorizzata da tale organo pubblico: contestualmente, chiedeva la separazione della causa relativa al tirocinio, eccependo, relativamente a questa, l’incompetenza per materia del giudice del lavoro a favore del giudice amministrativo.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza, non autorizzava la chiamata in causa del terzo e, per l’effetto, rigettava l’eccezione di incompetenza per materia del giudice del lavoro e l’istanza di separazione della causa relativa al periodo di effettuazione del tirocinio.

La società convenuta impugnava tale ordinanza con “regolamento di competenza e/o straordinario ex art. 111 Cost.”, chiedendo di accertare e dichiarare “la competenza esclusiva e di conseguenza la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere la causa relativa al tirocinio effettuato dall’attrice con il Centro per l’impiego di Firenze” nonché “l’accoglimento della chiamata in causa del terzo e comunque la sua legittimità” e “la separazione della causa relativa al tirocinio dalle restanti cause introdotte dall’attrice avanti al giudice ordinario del Tribunale di Firenze”.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione, condividendo le conclusioni del Procuratore Generale, conclude per l’inammissibilità del ricorso.

In particolare, la decisione viene fondata sul consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’ordinanza con la quale si provvede in ordine all’istanza diretta alla chiamata in causa di un terzo (sulla base di una valutazione che ha carattere discrezionale anche nel rito del lavoro: in tal senso, Cass. n. 6657 del 1999) ha natura di provvedimento processuale attinente alla regolarità del contraddittorio, o alla opportunità che il terzo partecipi al giudizio, ed è priva di qualsiasi contenuto decisorio, essendo, conseguentemente, insuscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza (Cass. n. 11211 del 1991; Cass. n. 6785 del 2000; Cass. n. 7693 del 2002).

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dal provvedimento in commento attiene, dunque, alla possibilità di impugnare mediante regolamento di competenza l’ordinanza con cui il giudice del lavoro ha rigettato l’istanza di chiamata in causa del terzo avanzata dal convenuto nella memoria difensiva e l’eccezione di incompetenza per materia del giudice del lavoro contestualmente sollevata, sulla base dell’asserita competenza sulla causa del giudice amministrativo.

In prima battuta occorre rilevare come, in realtà, nel caso di specie il convenuto avrebbe dovuto dolersi del difetto di giurisdizione dell’adito giudice ordinario, in relazione alla causa attinente al periodo di tirocinio svolto dalla lavoratrice, a favore del giudice amministrativo: è noto, infatti, come la definizione dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali integrino questioni di giurisdizione ai sensi dell’art. 37 c.p.c.

Dunque, senza necessità di entrare nel merito della questione – per definire se il rapporto di lavoro in discorso appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, o rientri in quelle categorie di rapporti di pubblico impiego ancora riservati alla giurisdizione del giudice amministrativo – si può osservare come, nel caso di specie, il convenuto avrebbe dovuto dolersi del difetto di giurisdizione in capo all’adito giudice del lavoro sollevando apposita eccezione, ferma la possibilità di ricorrere al regolamento preventivo di giurisdizione.

In relazione a quest’ultimo strumento, occorre ricordare come l’art. 41 c.p.c. ne limiti la proponibilità sino al momento in cui la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado. Assolutamente nota, peraltro, è l’interpretazione che la Corte di Cassazione ha fornito di tale norma, nel senso per cui qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, sia attinente al merito, sia attinente a questioni inerenti ai presupposti processuali, abbia efficacia preclusiva del regolamento di giurisdizione (Cass., sez. un., 5 giugno 2018, n. 14435; Cass., sez. un., 4 marzo 2016, n. 4249; Cass., sez. un., 8 febbraio 2010, n. 2716).

Sempre la giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che le ordinanze non precludono la proponibilità del regolamento di giurisdizione, atteso che tali provvedimenti, per loro natura sempre modificabili e revocabili, non costituiscono la decisione finale del giudizio di primo grado (tra le più recenti, Cass., sez. un., 5 giugno 2017, n. 13912). In particolare, stante il loro carattere non definitivo e non decisorio, non precludono la proponibilità del regolamento di giurisdizione le pronunce di inammissibilità dell’intervento di un terzo (Cass., 15 ottobre 1975, n. 3330): si tratta, con tutta evidenza, di una fattispecie assimilabile a quella occorsa nel caso in esame.

Dunque, l’intervenuta pronuncia di inammissibilità della chiamata in causa del terzo non sarebbe stata preclusiva della proponibilità del regolamento di giurisdizione, relativamente alla causa attinente al periodo di tirocinio svolto dalla lavoratrice.

Non è chiaro il motivo per cui la società convenuta abbia scelto di veicolare la doglianza in esame dapprima tramite un’eccezione di incompetenza per materia del giudice del lavoro e, poi, mediante l’impugnazione dell’ordinanza di inammissibilità della chiamata in causa del termo e di rigetto della predetta con regolamento di competenza. A monte, poi, non è chiaro neppure il motivo per cui il giudice abbia dichiarato l’inammissibilità della chiamata in causa del terzo e perché la domanda contro il terzo sia stata proposta davanti a un giudice che l’attore reputava incompetente.

Dato atto di tali perplessità, ci sembra comunque corretta la soluzione cui è pervenuta la Suprema Corte, di inammissibilità di tale ricorso, sia per i motivi già ricordati in sede di esposizione della decisione assunta dalla Corte, sia in quanto, come già rilevato, nel caso di specie si discuteva non di questioni di competenza, bensì di questioni di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

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