Le modalità di convocazione dell’assemblea dei soci di una S.r.l.
di Eleonora Giacometti, Avvocato Scarica in PDFParole chiave: Società di capitali – Società a responsabilità limitata – delibera assembleare – convocazione assemblea – irregolarità della convocazione – nullità della delibera
Massima: “E’ legittima la convocazione dell’assemblea da parte del socio di una S.r.l. che abbia la partecipazione di almeno un terzo nel capitale sociale ex art. 2479 c.c.; secondo una parte consistente della giurisprudenza di merito, tale norma deve essere interpretata estensivamente e la suddetta facoltà di convocazione deve ritenersi esercitabile dal socio sia nel caso di inerzia dell’organo amministrativo, sia in difetto di inerzia, in tutti i casi in cui in cui il socio intenda convocare direttamente l’assemblea per sottoporle delle questioni. Secondo tale teoria più estensiva, non esorbita dai propri poteri il socio che possieda almeno un terzo del capitale sociale, e ciò nemmeno a fronte di una disposizione statutaria che riservi tale potere al solo organo amministrativo”.
Disposizioni applicate: artt. 2479 ter c.c., 2479 bis c.c., 2479 c.c., art. 2379 c. 1° c.c.
Con il giudizio in esame l’attore ha impugnato la delibera assembleare di una S.r.l. con cui era stato revocato dal proprio ruolo di amministratore unico e contestualmente nominato mero consigliere di un C.d.A. insieme ad altri due membri, con conseguente notevole limitazione dei propri poteri gestori, adducendo di non aver tempestivamente ricevuto la convocazione assembleare; l’atto di convocazione era infatti stato spedito dall’unico socio della società (titolare del 100% del capitale sociale) ed era stato ricevuto dall’amministratore revocato quattro giorni dopo quello in cui si era svolta l’assemblea.
L’attore ha quindi impugnato la deliberazione assembleare ritenendo che (i) a causa della tardiva convocazione egli non aveva potuto intervenire in assemblea, con conseguente invalidità della delibera in base a quanto disposto dell’art. 2479 ter c.c., e, in ogni caso, (ii) l’assemblea era stata irregolarmente convocata in quanto era stata indetta dal socio, al posto dell’amministratore, senza che però si fosse verificata alcuna inerzia da parte dell’organo amministrativo, cui non era stato richiesto di indire alcuna assemblea.
In base a tale ricostruzione, l’assemblea sarebbe dunque stata convocata e si sarebbe svolta in modo difforme rispetto al modello legale.
In assenza di contraddittorio, stante la contumacia della società convenuta in giudizio, il Tribunale delle Imprese di Bologna ha preliminarmente evidenziato che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, consente senza dubbio al socio di una S.r.l. titolare di almeno un terzo del capitale sociale di convocare l’assemblea ai sensi dell’art. art. 2479 c.c.
In particolare, secondo la teoria più estensiva, la suddetta facoltà deve ritenersi esercitabile non solo nel caso di inerzia dell’organo amministrativo (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 10821 del 25/05/2016), ma anche in assenza di inerzia del medesimo, ovvero in tutte quelle situazioni in cui il socio intenda convocare direttamente l’assemblea per sottoporle delle questioni.
Così, ad esempio, con sentenza del 10 novembre 2014 il Tribunale delle Imprese di Milano ha affermato che “nel potere dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di sottoporre gli argomenti di decisione all’assemblea, attribuito dall’art. 2479 c.c., rientri altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti”.
Secondo tale teoria il socio può quindi direttamente e legittimamente convocare l’assemblea, e ciò anche nell’ipotesi in cui lo statuto sociale riservi tale potere al solo organo amministrativo (così. Sentenza del Tribunale delle Imprese di Milano n. 14157 del 11 novembre 2013), come nello statuto del caso in esame.
Il Tribunale delle Imprese di Bologna ha poi rilevato che, anche a voler aderire alla suddetta teoria estensiva, nel caso in esame la raccomandata di convocazione dell’assemblea non era comunque giunta all’amministratore in tempo utile per consentirgli di partecipare alla medesima, e ciò in violazione dell’art. 2479 bis commi 4° e 5° c.c. i quali prevedono che per l’adozione di una valida delibera debbono essere presenti o, per lo meno, debbono essere stati informati della riunione tutti gli amministratori, ed il Presidente dell’assemblea deve verificare la regolarità della costituzione della medesima.
Da ciò discende che l’assemblea in parola non era stata validamente convocata, e tale conclusione trova anche conferma nel costante orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza del 14 ottobre 2013, n. 23218 hanno affermato che “salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza”.
In conclusione, il Tribunale delle Imprese di Bologna ha dichiarato invalida l’assemblea per la sua mancata conoscenza da parte dell’amministratore unico dell’epoca, dichiarando altresì nulla la relativa delibera ai sensi dell’art. 2479 ter c. 3 c.c., in quanto presa “in assenza assoluta di informazione”, con condanna della società convenuta contumace alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attore.
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