Vendita di quadro non autentico e decorrenza della prescrizione del diritto di richiedere la risoluzione e il risarcimento del danno per “aliud pro alio”
di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDFCass. civ. Sez. Seconda, Ord. 14/01/2022, n. 996, Pres. Felice, Est. Besso Marcheis
Contratto vendita – Aliud pro alio – Prescrizione decennale – decorrenza
Massima: “In caso di vendita di quadro non autentico, qualificabile come vendita di “aliud pro alio”, il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente risarcimento del danno è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine inizia a decorrere dalla consegna del quadro, che segna il momento in cui si verifica l’inadempimento, senza che rilevi la circostanza che l’acquirente non fosse a conoscenza della non autenticità, in quanto ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l’impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l’ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
Disposizioni applicate
Art. 2935 c.c. – art. 2946 c.c. – art. 2941 c.c.
CASO
L’attore agiva con domanda di risoluzione del contratto di vendita avente ad oggetto un quadro rivelatosi non autentico, trattandosi di vendita di aliud pro alio, e chiedeva altresì la restituzione del prezzo.
Il venditore si costituiva deducendo che egli a sua volta aveva acquistato il quadro da un terzo, che aveva garantito l’autenticità del quadro e chiedeva la sua chiamata in causa per manleva.
Si costituiva il terzo deducendo la prescrizione dell’azione proposta nei suoi confronti, essendo decorsi oltre dieci anni dalla vendita.
Il Tribunale accoglieva la domanda dell’acquirente e rigettava quella del terzo. Il convenuto impugnava pertanto la sentenza e la Corte d’Appello adita affermava che il dies a quo della prescrizione andava individuato non nel momento del perfezionamento della compravendita, ma nel momento in cui il consulente tecnico d’ufficio aveva depositato la propria relazione nel corso del primo grado o quanto meno nel momento in cui l’attore aveva denunciato per truffa il cennato terzo. La Corte d’appello condannava pertanto il terzo a tenere indenne il convenuto.
Avverso tale sentenza il terzo proponeva ricorso in Cassazione.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e afferma che il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente risarcimento del danno è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine inizia a decorrere dalla consegna del quadro, che segna il momento in cui si verifica l’inadempimento, senza che rilevi la circostanza che l’acquirente non fosse a conoscenza della non autenticità, in quanto ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l’impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto.
QUESTIONI
La sentenza in commento si occupa di individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale del diritto di richiedere la risoluzione del contratto per aliud pro alio.
Nel caso di specie l’aliud pro alio è rappresentato dalla non autenticità di un quadro, scoperta dall’acquirente: il venditore a sua volta ha quindi chiesto la manleva da parte del soggetto che a sua volta glielo aveva venduto attestandone l’autenticità.
Afferma la Corte di legittimità nella sentenza in commento che il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente diritto al risarcimento dei danni sono soggetti alla prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c. e il termine di prescrizione incomincia a decorrere dal momento in cui si è verificato l’inadempimento, momento che coincide con la consegna del quadro.
Sostiene ancora la Corte che “condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, con la conseguenza che ove il termine di prescrizione decorra senza che il compratore (il titolare del diritto) si attivi (sebbene sia in buona fede o ignori i propri diritti), questi non potrà agire nei confronti del “venditore scorretto” (così Cass. 19509/2012, nonché più recentemente Cass. 1889/2018)”.
Occorre evidenziare che gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto comportano esclusivamente, ai sensi dell’art. 2941 c.c., specifiche e tassative ipotesi di sospensione del decorso del termine prescrizionale, tra le quali comunque non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità si è infatti espresso nel ritenere che l’impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l’esercizio del diritto e non quindi anche i cennati impedimenti soggettivi (cfr. Cass. 3584/2012).
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto di non poter attribuire alcun rilievo al fatto che il venditore (che a sua volta aveva acquistato dal terzo) si sia accorto della non autenticità dell’opera solo dopo circa vent’anni (a causa della CTU effettuato nel giudizio promosso dall’acquirente); condizione necessaria e sufficiente della decorrenza della prescrizione è infatti che il titolare del diritto si astenga dall’esercitarla pur avendone giuridicamente la possibilità.
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