10 Maggio 2022

La Corte di Giustizia UE sugli obblighi per gli intermediari online

di Donatella Marino, Avvocato Scarica in PDF

Parole chiave: intermediari on line – mediatori immobiliari – adempimenti – Corte di Giustizia – Unione europea – Airbnb Ireland – diritto tributario – servizi della società dell’informazione – e-commerce – obblighi di comunicazione – contratti alloggio – strutture ricettive – locazioni brevi – locazioni turistiche – regime fiscale – imposta di soggiorno 

Sintesi

Lo scorso 27 aprile la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito il principio per cui non si applicano al settore tributario le norme previste in materia di “servizi della società dell’informazione”. La Corte ha così deciso su una vicenda che ha visto protagoniste Airbnb Ireland UCC e la Regione di Bruxelle-Capitale, dichiarando non contraria al diritto dell’Unione europea una norma che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare di comunicare all’amministrazione tributaria regionale i dati da quest’ultima richiesti. Attese le ricadute per l’Italia da chi opera nell’intermediazione nell’ambito della ricettività e delle locazioni brevi turistiche. In particolare, pende davanti alla stessa Corte Ue, a seguito di (secondo) rinvio del Consiglio di Stato, una questione analoga in cui la stessa AIrbnb Ireland ha contestato la legittimità degli adempimenti posti a carico di alcuni intermediari dal D-L 50/2017 (conv. in L. 96/2017).

Région de Bruxelles-Capitale: la normativa belga e la vicenda di Airbnb Ireland   

La legge della Regione di Bruxelles-Capitale (L. 23 dicembre 2016) prevede un’imposta forfettaria per pernottamento (che evoca, ma solo per alcuni aspetti, l’imposta di soggiorno italiana) a carico di ogni gestore di esercizio ricettivo turisticocompreso l’alloggio a domicilio di turisti, quando viene effettuato a titolo oneroso” (così sintetizza l’obbligo la C. Giustizia UE, C-674/20).

L’articolo 12 della legge belga prevede inoltre per “gli intermediari” e per coloro che “svolgono un’attività di promozione” per gli esercizi ricettivi turistici ivi situati l’obbligo “di comunicare ai funzionari designati dal governo, su richiesta scritta, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente.”

Il concetto di intermediario è definito dal’art. 2, punto 8, della citata legge regionale, come “qualsiasi persona fisica o giuridica che, a titolo oneroso, interviene

  • per mettere a disposizione un’unità abitativa sul mercato turistico,
  • per assicurare la promozione turistica di un “esercizio ricettivo turistico” o
  • per proporre servizi attraverso i quali i gestori e i turisti possono entrare direttamente in contatto tra loro”

A seguito di ripetute richieste da parte dell’amministrazione tributaria nei confronti di Airbnb Irland, quest’ultima adiva la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale del Belgio), per richiedere l’annullamento dell’articolo 12 della legge regionale citata per violazione con il diritto europeo. La Corte costituzionale belga sospendeva il procedimento chiedendo chiarimenti alla Corte di Giustizia UE.

La qualificazione dell’attività di Airbnb Ireland 

La Corte di Giustizia UE decide riprendendo il suo precedente (Sent. del 19 dicembre 2019, C-390/18) in cui definiva servizio della società dell’informazione disciplinato dalla direttiva 2000/31 “un servizio di mediazione, che ha  lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con  locatori … che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce .. anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione”. La Corte qualifica nuovamente come «servizio della società dell’informazione» il servizio reso da  Airbnb Ireland, in modo pressoché identico in quanto servizio di intermediazione che ha lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in  contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno,  che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione”. Da notare, peraltro, che la fungibilità dei termini di mediatore e intermediario, come utilizzati dalla Corte europea, non trova immediato riscontro quando si calano i medesimi concetti nel diritto italiano (tema peraltro estraneo al presente commento).

Le norme europee rilevanti

Nella valutazione proposta alla Corte Ue rilevano, oltre ai principi di carattere generale (tra cui l’art. 56 TFUE), le seguenti norme.

In materia di “servizi della società dell’informazione” l’art. 3, par. 2, della Direttiva 2000/31 (c.d. direttiva e-commerce), gli Stati membri “non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi”, salvo deroghe specifiche, ricorrendo alcuni requisiti.

La Direttiva 2000/31 tuttavia ai sensi dell’art. 6 co. 5 a) non si applica al settore tributario.

Infine, non si applica la Direttiva 2006/123  in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nonché di libera circolazione dei servizi. 

Il rinvio della Cour Constitutionnelle

La previsione di cui all’art. 12 della legge regionale belga rientra nel “settore tributario”: così decide la Corte europea, quanto alla prima questione prospettata dalla Corte Costituzionale belga. Quanto alla loro sostanza, le “informazioni” che la disposizione censurata impone di trasmettere sono inscindibili dalla normativa tributaria. E’ pertanto espressamente esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico.

L’art. 12 della legge regionale belga è compatibile con l’articolo 56 TFUE e non è discriminatoria. Così ha deciso invece la Corte europea su una parte della seconda questione proposta (una prima parte è stata considerata irricevibile e pertanto esclusa). Secondo La Corte Ue, la prescrizione censurata, riguardando tutti gli intermediari di esercizi ricettivi turistici situati nella Regione, indipendentemente sia dal luogo di stabilimento sia dal modo in cui tali operatori economici effettuano la mediazione (se in forma digitale o con altre modalità di contatto), non può essere considerata discriminatoria. Inoltre, non vertendo, in quanto tale, “sulle condizioni della prestazione di servizi di intermediazione”, ma imponendo solamente ai prestatori di servizi di conservarne i dati ai fini dell’esatta riscossione delle imposte, non contrasta con il divieto di cui all’art. 56 TFUE.

Airbnb Ireland UC – Agenzia delle Entrate: un caso ancora aperto

Su questioni molto simili a quelle citate si è interrogato anche il Consiglio di Stato lo scorso 26 gennaio 2021 (Ordinanza n. 777) che ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte UE nella vicenda italiana. Il caso prende origine dall’impugnativa presentata da Airbnb Ireland, avanti il TAR Lazio, del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 132395, del 12 luglio 2017) e della circolare interpretativa (n. 24 del 12 ottobre 2017), attuativi del regime fiscale per le locazioni brevi introdotto dall’art. 4, co. 4, 5 e 5-bis, del D-L 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge con la L. 21 giugno 2017, n. 96.

Tali disposizioni italiane prevedono per alcune tipologie di intermediari immobiliari on line obblighi che per natura e portata sono ontologicamente diversi da quelli previsti dalla normativa belga: conservazione e comunicazione sistematica (e non “dietro richiesta”, quindi) di dati, ritenuta in qualità di sostituti d’imposta, nomina di rappresentante fiscale. Inoltre, tra i dubbi sollevati da Airbnb Ireland sulla norma italiana, anche la liceità di una norma che impone pesi a soggetti economici “in considerazione dell’inefficacia, altrimenti, del prelievo fiscale relativo alle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio” (punto c) Ord. C. Stato 2021).

Per le ontologiche diversità dei temi, pertanto, la questione italiana rimane ancora aperta.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Responsabilità da e-commerce per intermediari del turismo e property manager