27 Aprile 2022

Perdita dell’assegno divorzile: per la prova bastano le foto con il nuovo partner e un contratto di locazione cointestato

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 04/04/2022 n. 10786

Perdita del diritto all’assegno divorzile

(Art. 5 co. 6 L. n. 898 del 1970)

Massima: “La revoca dell’assegno divorzile sulla base della convivenza stabile instaurata dall’ex coniuge divorziato può essere fondata, sulla base del prudente apprezzamento del giudice, sulla documentazione probatoria – non disconosciuta formalmente in giudizio – costituita da fotografie della nuova coppia e da un contratto di locazione cointestato”.

CASO

Un uomo agisce in giudizio per far dichiarare la cessazione dell’obbligo di versare l’assegno divorzile alla ex moglie sulla base della nuova stabile convivenza instaurata dalla stessa con un altro partner.

Mentre il Tribunale respinge la richiesta, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del reclamo, dispone la revoca dell’assegno di mantenimento.

La Corte partenopea aveva fondato la propria decisione sulla produzione di alcune fotografie che ritraevano la donna col nuovo compagno e di un contratto di locazione cointestato ai due conviventi, dai quali poteva desumersi la prova di una convivenza stabile con caratteristiche equiparabili a un nuovo matrimonio.

La donna ricorre in Cassazione. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione delle norme codicistiche sull’efficacia e valutazione delle prove, in quanto i giudici di merito avrebbero attribuito qualità di prova legale alla documentazione non formalmente disconosciuta.

Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 5, comma 6 della legge sul Divorzio.

La Corte d’Appello avrebbe dedotto l’esistenza di un progetto di vita comune tra la donna ed il nuovo partner, con connotati comparabili a quelli di un matrimonio, da elementi “poco significativi “, come una fotografia e un contratto di locazione cointestato.

SOLUZIONE 

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Nel caso in cui si contesti una errata applicazione del principio di non contestazione, il ricorso per cassazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto realizzata la non contestazione, facendo emergere il vizio in cui è occorso il giudicante (cfr. Cass. Civ. n. 20637/2016).

Inoltre, la Corte d’Appello ha compiuto una valutazione basata sul prudente apprezzamento di alcuni elementi di prova, un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Quanto alla presunta violazione della legge sul divorzio, la norma prevede la perdita del diritto all’assegno divorzile nel caso in cui il beneficiario contragga un nuovo matrimonio.

La giurisprudenza ha equiparato le nuove nozze all’instaurazione di una stabile convivenza con un progetto di vita comune.

Le censure della ricorrente, fondate su una rivalutazione nel merito, non sono state ritenute ammissibili in sede di legittimità, essendo la motivazione del giudice inattaccabile.

QUESTIONI

Sulla questione della rilevanza della convivenza quale fatto estintivo dell’assegno di divorzio, la giurisprudenza è mutata nel corso del tempo.

Secondo il più recente orientamento, la creazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche di fatto, sciogliendo ogni collegamento con il tenore e il modello di vita relativo alla convivenza matrimoniale, determina la decadenza dall’assegno divorzile, senza possibilità di considerare i redditi dei coniugi per stabilire una diversa misura dell’onere contributivo.

Con una sentenza resa a Sezioni Unite la Cassazione ha mitigato i precedenti principi, dichiarando che l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione e quantificazione, in considerazione del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano.

L’ex coniuge che abbia iniziato una stabile convivenza di fatto se economicamente più debole e se privo di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, può mantenere il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa dando prova del contributo offerto alla comunione familiare, tenuto conto della durata del matrimonio (Cass. Civ. Sez. Unite, 5/11/2021 n. 32198).

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