Il decesso del correntista nelle decisioni dell’ABF
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa Cassazione n. 25943/2011 definisce il conto corrente bancario (o di corrispondenza) come un rapporto caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente; la disponibilità sul conto può essere costituita con versamento di somme, con accrediti sul conto od anche con intervento da parte della banca – che può assumere il carattere di un’apertura di credito in senso proprio o di una concessione temporanea di credito – il quale costituisce, nella complessità del rapporto, una prestazione accessoria rispetto a quella principale di mandato, non eccedente dai relativi limiti, né contraria ai principi di correttezza e buona fede.
Dibattuto è se l’apertura della successione comporti l’estinzione del conto corrente bancario, oppure la successione degli eredi nel rapporto contrattuale.
Un primo indirizzo propende per ritenere che il rapporto di conto corrente bancario prosegua anche dopo la morte del correntista, succedendovi gli eredi (che, ovviamente, abbiano accettato l’eredità, sic et simpliciter o con beneficio di inventario) (ABF Roma n. 7619/2018).
Un secondo orientamento, qualificato il contratto di conto corrente bancario come un contratto innominato misto – costituito da concorrenti elementi di diversi negozi tipici, con prevalenza delle prestazioni tipiche del contratto di mandato –, sostiene l’applicabilità dell’art. 1722, 1° comma, n. 4) c.c., che prevede l’estinzione del mandato in seguito alla morte del mandante (ABF Milano n. 14866/2019, n. 9469/2019, n. 1931/2014). Anche la Corte di Cassazione ha affermato che il rapporto di conto corrente si scioglie in seguito alla morte del correntista, in virtù della cessazione del rapporto di mandato fra il cliente e la banca (Cass. n. 5264/2000; Cass. n. 12921/1992).
L’adesione al primo indirizzo interpretativo comporta che, in caso di morte del soggetto intestatario del conto corrente, le posizioni debitorie dello stesso si trasferiscano ipso iure agli eredi dell’originario titolare, con la conseguenza che le operazioni effettuate sul conto corrente, a seguito dell’evento morte, debbano ritenersi legittime. Contrariamente, ai sensi del secondo indirizzo menzionato, la morte del soggetto intestatario del conto corrente comporta l’immediata estinzione del rapporto bancario stesso sicché tutti gli addebiti effettuati sul conto a seguito della morte del de cuius debbono ritenersi illegittimi.
Secondo il Collegio di coordinamento dell’ABF n. 24360/2019, in adesione al primo dei due orientamenti, il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi.
La medesima decisione dell’ABF ha altresì evidenziato che una volta acquisita conoscenza del decesso del correntista (onere gravante sugli eredi) si apre, per la banca, una fase dove si intensifica la necessità di rispettare i canoni della correttezza e della buona fede. Tali canoni si traducono e si specificano, per un verso, in comportamenti ispirati a prudenza e a buona amministrazione, volti a conservare integre le ragioni dell’eredità; una volta identificati gli eredi, per un altro verso, in obblighi di trasparenza e di tempestiva, puntuale ed esauriente informazione. La banca, dunque, è tenuta ad inviare al successore, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del conto corrente: la consistenza, la presenza di debiti, di polizze assicurative.
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