12 Aprile 2022

Se i nipoti sono adulti e possono chiedere il reddito di cittadinanza cessa l’obbligo di contribuzione del nonno

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione Civile sez. I, ordinanza del 31 marzo 2022, n. 10450

Obblighi di mantenimento degli ascendenti – autosufficienza figli maggiorenni

(art. 148 c.c.- art. 316 bis c.c.)

Massima: “Ai fini della cessazione dell’obbligo degli ascendenti di fornire ai nipoti il supporto economico quando il genitore non è in grado di adempiere, deve essere valutata anche l’età e la raggiunta maturità e capacità di provvedere a sé stessi. Deve inoltre essere considerata la possibilità di accedere al beneficio sociale del “reddito di cittadinanza”.

CASO

Il nonno di due nipoti maggiorenni agisce in giudizio per far dichiarare la cessazione del proprio obbligo di contribuzione nei loro confronti. Lo stesso, infatti, era stato onerato di tale obbligo nel 1999, quando i nipoti erano entrambi minorenni, il loro padre era deceduto e la madre non godeva di un reddito sufficiente per mantenere i due figli.

Decorsi tredici anni dal provvedimento del tribunale, il ricorrente aveva motivato la domanda di revoca del mantenimento sulla base del mutamento dei presupposti di fatto rispetto al momento della statuizione.

L’uomo dichiarava di possedere il solo modesto reddito da pensione pari ad euro 700 mensili, mentre la madre dei ragazzi non avrebbe sfruttato appieno la propria capacità lavorativa per provvedere autonomamente ai figli.

Inoltre, i nipoti, ormai maggiorenni e trentenni, dovevano essere considerati economicamente autosufficienti, avendo anche già completato il loro percorso di studi.

I giudici di merito, anche in secondo grado, hanno respinto la richiesta di revoca ritenendo che il prospettato mutamento delle condizioni dell’obbligato non fosse sufficiente per la cessazione dell’obbligo a suo carico, perché i due nipoti beneficiari, sebbene maggiorenni, non avevano ancora raggiunto l’autonomia economica e non potevano essere mantenuti dalla sola madre.

L’uomo ricorre in Cassazione, prospettando la violazione degli artt. 147,148 e 316 bis c.c..

Secondo la normativa vigente, l’obbligo di mantenimento grava sui nonni in via sussidiaria rispetto ai genitori, per la parte in cui questi ultimi non possano provvedere.

La Cassazione ha accolto il ricorso, motivandolo anche sulla base della intervenuta capacità dei nipoti di produrre reddito o di ottenere dallo Stato i benefici del “reddito di cittadinanza”.

SOLUZIONE

In base al disposto dell’art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Secondo la consolidata giurisprudenza in materia, il genitore deve sfruttare tutte le sue risorse reddituali e patrimoniali, nonché la sua capacità lavorativa, prima di poter richiedere il contributo (Cass. Civ. n. 20509/2010 e Cass. Civ. n. 10419/2018).

Inoltre, nel caso di specie, la Corte di merito non avrebbe svolto nessuna valutazione circa la raggiunta autosufficienza economica dei due nipoti.

Pur non avendo il nonno dimostrato la loro autonomia, i due beneficiari ormai ultratrentenni, secondo la Cassazione, sono da considerarsi persone adulte.

La Corte ha ritenuto che doveva essere considerato anche il lungo periodo di tempo trascorso dall’ordinanza con cui era stato accertato il diritto al mantenimento (circa tredici anni).

Inoltre, l’esiguità del reddito della madre e/o l’assenza di redditi dei due beneficiari fa presumere la sussistenza dei presupposti per l’erogazione del “reddito di cittadinanza”, quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, che può essere utilizzata ad integrazione dei redditi familiari.

QUESTIONI

Secondo la consolidata giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice deve valutare caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo, fermo restando che l’onere non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (Cass. Civ. n. 17183/2020 e Cass. Civ n. 38336/2021).

Tali principi, secondo la Cassazione in esame, possono essere utilizzati in via analogica anche per gli obblighi relativi agli ascendenti.

Di particolare interesse è il richiamo alle misure di sostegno sociale, quali il “reddito di cittadinanza” ai fini della cessazione dell’obbligo di mantenimento.

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