L’annullamento del contratto stipulato da una società di capitali in conseguenza di conflitto di interessi
di Dario Zanotti, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., Sez. II, ordinanza del 21 marzo 2022, n. 9054.
Parole chiave: Amministratore – Società per azioni – conflitto di interessi.
Massima: “L’art. 1394 c.c. rappresenta la base giuridica dell’azione di annullamento di un contratto stipulato in conflitto di interessi laddove il conflitto di interessi si manifesta al momento dell’esercizio del potere rappresentativo (es. in assenza di deliberazione), la prova del conflitto è raggiungibile per mezzo di presunzioni semplici e in assenza di deliberazioni è chiaro come non assuma valore, ai fini della convalida del contratto, la conoscenza del conflitto di interessi da parte di un organo deliberativo di una società.”
Disposizioni applicate: Artt. 1394, 1399, 2373, 2391 e 2729 c.c.
Con l’ordinanza in commento, la Cassazione fornisce interessanti spunti in tema di annullamento del contratto stipulato da una società di capitali come conseguenza di conflitto di interessi.
La vicenda riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo nell’ambito della quale il Tribunale adito ha annullato ex art. 1394 c.c. due contratti di consulenza ed agenzia pubblicitaria posti a fondamento della richiesta monitoria. L’annullamento è stato poi confermato in sede di gravame. In particolare, i contratti sono stati annullati per effetto di conflitto di interessi, giacché la stessa persona che aveva sottoscritto i contratti per conto di una società aveva (rilevanti) partecipazioni nell’altra società che forniva i servizi di consulenza. Accanto a tale situazione, nel corso del giudizio sono emersi ulteriori elementi di criticità dei contratti, primo fra tutti un corrispettivo notevolmente superiore a quello di norma praticato per analoghi servizi, che avrebbero assicurato alla società che prestava servizi di consulenza un significativo vantaggio economico.
La Cassazione, confermando quanto rilevato dai giudici di merito, si concentra su tre temi principali che meritano approfondimento:
- la disciplina dell’annullamento del contatto come conseguenza del conflitto di interessi: secondo la Cassazione, si applica l’art. 1394 c.c. se il conflitto di interessi si manifesta al momento dell’esercizio del potere rappresentativo; invece, se il conflitto di interessi si manifesta al momento dell’esercizio del potere deliberativo (rispettivamente, in sede di assemblea e di consiglio di amministrazione) sono applicabili gli artt. 2373 e 2391 c.c. Perciò, ad esempio come nel caso di specie, in assenza di una previa deliberazione, la disciplina del conflitto deve essere ricondotta a quella dettata dall’art. 1394 c.c., anziché alle norme degli artt. 2373 e 2391 c.c. (cfr. anche Cass. n. 23089/2013 e Cass. n. 3501/2013);
- la prova del conflitto di interessi può essere raggiunta con presunzioni semplici: quanto alla prova del conflitto di interessi ai fini dell’annullamento del contratto, la Cassazione ammette il ricorso a presunzioni semplici. È necessario infatti che il confitto di interessi sia in concreto idoneo a determinare un pregiudizio per il rappresentato, occorrendo anche salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi di buona fede. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha chiarito quale sia stato il vantaggio economico personalmente ritratto dall’amministratore in conflitto di interessi e ha posto a fondamento della propria decisione degli elementi presuntivi. La Suprema Corte ha avallato tale approccio, perché l’art. 1394 c.c. (come detto sopra applicabile alla fattispecie in esame) è tutela posta anche con riguardo ad un pregiudizio potenziale per la parte rappresentata e di conseguenza non è necessario provare che l’atto si sia poi effettivamente rilevato vantaggioso o svantaggioso per la parte che ha subìto il conflitto di interessi.
Secondo la Cassazione, i vincoli di solidarietà e la comunanza d’interessi fra rappresentante e terzo sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere esistente, secondo l’id quod plerumque accidit, il conflitto di interesse specie laddove sussistono chiari elementi come ad esempio: l’inesistenza di qualsiasi interesse al contratto, la sussistenza di un pregiudizio non correlato ad alcun vantaggio, il proposito del rappresentante di favorire il terzo, la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo, o ancora il divario fra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall’acquirente e la comunanza di interessi fra rappresentante e terzo.
Nella specie, la Cassazione ritiene che l’accertamento del conflitto di interessi esistente tra la società opponente ed il proprio amministratore sia incensurabile in sede di legittimità, in quanto è stato logicamente argomentato e tale da evidenziare l’esistenza di un rapporto d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, conflitto peraltro dimostrato non in modo astratto o ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, ha consentito la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro (cfr. Cass. n. 2529/2017);
- condizioni di ratifica del contratto in conflitto di interessi: cosa accade laddove una parte sostenga (o sia in grado di sostenere) che l’organo decisionale della società non poteva non essere a conoscenza del conflitto e quindi avrebbe ben potuto immediatamente agire a tutela del proprio interesse? Sarebbe in questo caso possibile l’annullamento o si sarebbe in presenza di una ipotesi di ratifica del contratto?
La Cassazione, anche su questo punto, si pronuncia a favore dell’annullamento del contratto, ma lo fa perché alla fattispecie in esame non trova applicazione il disposto di cui all’art. 2391 c.c. (né d’altra parte, come sostiene la Corte, sarebbe stata fornita alcuna prova di tale conoscenza).
In conclusione, secondo la Cassazione, (i) l’art. 1394 c.c. è applicabile come fondamento per l’azione di annullamento di un contratto stipulato in conflitto di interessi laddove il conflitto di interessi si manifesta al momento dell’esercizio del potere rappresentativo (es. in assenza di deliberazione), (ii) la prova del conflitto è raggiungibile per mezzo di presunzioni semplici e (iii) in assenza di deliberazioni è chiaro come non assuma valore, ai fini della convalida del contratto, la conoscenza del conflitto di interessi da parte di un organo deliberativo di una società.
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