8 Marzo 2022

Per far valere il pagamento effettuato da un condebitore solidale si può proporre opposizione a precetto o all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

di Maddalena De Leo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, sezione III, 14 ottobre 2021, n. 28044; Pres. De Stefano; Rel. Rubino.

Decreto ingiuntivo – Obbligazione solidale – Opposizione a decreto ingiuntivo – Pagamento eseguito da uno dei condebitori – Fatto estintivo del credito – Precetto – Opposizione a precetto – Deduzione del fatto estintivo del credito con l’opposizione all’esecuzione – Eccezione in senso stretto – Mera difesa – Giudicato – artt. 1292, 1306, 2909 c.c.; 479, 615, 645 c.p.c.

La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l’opposizione all’esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. l’avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l’esistenza e l’ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto.

CASO

La creditrice O.E. notificava il 31 luglio 2014 un decreto ingiuntivo a tutti i condebitori in solido Go.Se., G.M. e G.S.: avverso il provvedimento monitorio proponevano opposizione soltanto i condebitori Go.Se. e G.M.

Pertanto, la creditrice notificava il precetto al solo condebitore G.S., sul presupposto che nei confronti di quest’ultimo il decreto ingiuntivo fosse passato in giudicato.

G.S. proponeva opposizione contro l’atto di precetto, sulla base dell’avvenuto pagamento da parte degli altri coobbligati in data 11 agosto 2014, nelle more del termine per la formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo; l’opposizione a precetto veniva accolta dal Giudice di pace.

La creditrice impugnava la decisione avanti al Tribunale di Monza, in funzione di giudice di appello: il giudice di seconde cure rigettava il gravame in virtù del principio per cui l’estinzione del debito da parte di uno dei coobbligati solidali giova anche agli altri, anche se non invocano il principio di cui all’art. 1306 c.c.

Ricorreva in Cassazione la creditrice sulla base, per quel che qui rileva, di due motivi.

Con il primo motivo di ricorso, O.E. sosteneva che il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto considerare i fatti estintivi anteriori al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti solo con l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Con il secondo motivo la creditrice, richiamando il principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22696/2015, sosteneva che G.S. non potesse giovarsi del disposto dell’art. 1306, co. 2, c.c., non avendo a sua volta opposto il decreto ingiuntivo.

SOLUZIONE

La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Monza impugnata dalla ricorrente, rigettando di contro i due motivi di ricorso in quanto infondati.

In particolare, secondo la Suprema Corte l’avvenuta formazione del giudicato non impedisce al condebitore, anche in sede di opposizione a precetto o all’esecuzione, di far valere l’avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria.

QUESTIONI

La questione che si è posta all’attenzione della Corte concerne la possibilità per il condebitore che non ha opposto il decreto ingiuntivo di opporre al creditore, in sede esecutiva, il pagamento ricevuto prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività oppure se fosse onere del condebitore proporre opposizione a decreto ingiuntivo, per impedire la formazione del giudicato nei suoi confronti.

L’opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, rappresenta il mezzo attraverso il quale l’ingiunto impugna il decreto. In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista autorità di giudicato sostanziale. In particolare, come è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo” (così Cass. civ, sez. III, 11/05/2010, n.11360; si vedano altresì Cass. civ. n. 18791/2009; Cass. civ. n. 16319/2007; Cass. civ. n. 6628/2006).

Nel caso in esame, è bene evidenziarlo, il fatto estintivo del credito, rappresentato dal pagamento integrale da parte di uno dei condebitori, si verificava in un momento successivo alla notifica del decreto ingiuntivo, ma prima del decorso del termine per proporre opposizione.

Già alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, pare doversi escludere la sussistenza di un onere in capo al condebitore di proporre opposizione al decreto ingiuntivo per far valere l’avvenuto pagamento da parte di un condebitore o di un terzo dopo la notifica del provvedimento monitorio: invero, come precisato dalla Suprema Corte, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativa del credito precedenti al ricorso per ingiunzione.

Ciò premesso, gli Ermellini hanno fondato la soluzione al quesito iniziale su altri rilievi.

In particolare, la Corte di cassazione ha ritenuto di porre l’attenzione sulla distinzione tra passaggio in giudicato del titolo esecutivo di formazione giudiziale e utilizzabilità di tale titolo in sede di esecuzione.

Nello specifico, se la funzione della formazione del giudicato è quella di accertare definitivamente l’esistenza e l’ammontare del credito, in base al titolo esecutivo il creditore è legittimato a ottenere l’intero ammontare del suo credito, ma non può legittimamente pretendere più del suo credito né può legittimamente pretendere di essere pagato da tutti i condebitori solidali, una volta che il suo credito sia stato già integralmente soddisfatto.

In altre parole, l’accertamento definitivo del credito non determina una moltiplicazione del credito stesso: il creditore ha diritto di ottenere l’intero ammontare del suo credito, ma non oltre.

Posta questa distinzione, la Suprema Corte non manca di evidenziare che il pagamento integrale rappresenta una mera difesa atta a paralizzare l’avversa pretesa, e non una eccezione in senso stresso.

Secondo le regole generali delle obbligazioni solidali, infatti, il pagamento dell’intero credito da parte di uno dei debitori solidali avviene con effetto liberatorio per tutti gli altri coobbligati: ai sensi dell’art. 1292 c.c. l’avvenuto pagamento determina l’estinzione ipso iure del debito anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati.

In questi termini si è pronunciata la Suprema Corte: “in tema di obbligazioni solidali passive, per le quali costituisce regola fondamentale che tutti i debitori siano tenuti ad un medesima prestazione in modo che l’adempimento di uno libera tutti i coobbligati (art. 1292 c.c.), l’avvenuto pagamento determina l’estinzione ipso iure del debito anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati, e tale effetto estintivo, rilevabile e deducibile anche in sede di legittimità — atteso che l’eccezione di pagamento integra una mera difesa della quale il giudice deve tenere conto ove essa risulti comunque provata, anche in mancanza di un’espressa richiesta in tal senso — opera anche nei confronti di coobbligato che non si sia avvalso della facoltà di invocare, in altro giudizio di merito, l’estensione ex art. 1306 c.c. del giudicato già conseguito da un diverso debitore solidale” (Cass. civ., sez. VI, 02/07/2012, n.11051).

Ne consegue che l’avvenuta formazione del giudicato non impedisce al condebitore, obbligato in virtù di un decreto ingiuntivo passato in giudicato nei suoi confronti, di dedurre, anche in sede di opposizione all’esecuzione, l’avvenuto integrale pagamento.

Diversamente, si finirebbe per legittimare possibili abusi di diritto da parte dei creditori.

La soluzione così delineata è pure conforme al principio di economia dei mezzi processuali: diversamente opinando, infatti, il pagamento del debito da parte di uno dei condebitori o di un terzo in pendenza del termine per proporre opposizione imporrebbe al condebitore di proporre tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo per dedurre il fatto estintivo ed evitare così di poter essere legittimamente chiamato all’obbligo di adempiere nuovamente l’obbligazione.

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