8 Febbraio 2022

Sulla validità del testamento olografo redatto in stampatello

di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza n. 42124 del 31 dicembre 2021

Successione mortis causa – Grafia – Caratteristiche – Abitualità e normalità – Rilevanza – Stampatello – Valenza – Ruolo del giudice

Massima: “È valido il testamento olografo scritto in stampatello. L’uso dello stampatello non pone un problema di validità del testamento, ma di prova della sua provenienza, e tale valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto che, se esente da vizi logici o giuridici, è incensurabile in Cassazione”. *

* Massima non ufficiale

 Disposizioni applicate

Articoli 602 e 606 cod. civ.

[1] Alla morte di Tizio (privo di discendenti o coniuge), la sua successione era regolata da un testamento olografo con il quale venivano nominati unici eredi il fratello Sempronio e le di lui figlie Caia e Mevia. Sempronio rinunciava all’eredità, che, pertanto, in virtù dell’operare della rappresentazione anche in caso di testamento, si devolveva interamente alle sole Caia e Mevia.

Tizio risultava avere altri due fratelli premorti ed i figli di costoro (che, in caso di apertura della successione legittima, avrebbero vantato diritti sull’eredità per rappresentazione), convenivano in giudizio le proprie cugine, chiedendo che il Giudice accertasse la nullità della scheda testamentaria per difetto di autografia, nonché per mancanza di data e di valida sottoscrizione; in via subordinata chiedevano disporsi l’annullamento del testamento per incapacità del testatore; chiedevano ancora, in ogni caso, dichiararsi l’apertura della successione legittima, con la condanna delle convenute al rilascio dei beni.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea di nullità del testamento, in quanto scritto con caratteri a stampatello, in assenza di prove che lo stampatello fosse il modo normale e abituale di scrivere da parte del testatore.

Veniva adita, da Caia e Mevia, la Corte d’Appello, che riformava la sentenza di primo grado.

Nel merito la Corte riconosceva, in linea di diritto, che il testamento olografo, scritto con il carattere stampatello, non pone un problema di validità, in rapporto ai requisiti dell’olografo, ma un problema di prova in presenza di contestazioni della sua autenticità. Esaminava poi la consulenza grafica espletata nel primo grado e metteva in luce che l’esperto aveva concluso con un giudizio di autenticità espresso in termini di una “elevata probabilità”. Secondo la Corte d’appello la elevata probabilità, ritenuta dall’esperto, poteva assurgere a giudizio di giuridica certezza, essendo presenti in atti documenti che confermavano che, anche in epoca precedente la redazione del testamento, il defunto alternava l’uso del corsivo con lo stampatello. Essa aggiungeva che, secondo i principi generali in materia di accertamento negativo, l’onere di provare la non autenticità dell’olografo è a carico di chi la deduce.

Esaminava, inoltre, la questione relativa alla incapacità del testatore. Richiamate le conclusioni del CTU, si evidenziava che il relativo onere probatorio spettava agli attori, i quali non avevano provato lo stato di incapacità al momento di formazione della scheda.

I soccombenti proponevano ricorso in Cassazione, articolandolo su diversi motivi.

[2] Per quanto di interesse nella presente sede, viene in rilievo, innanzitutto, il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciavano la violazione degli articoli 602 e 606, comma 1, cod. civ.. In particolare, lamentavano come il requisito dell’autografia, richiesto dalla legge per la validità del testamento olografo, non sarebbe compatibile con l’uso dello stampatello. A loro giudizio, i precedenti giurisprudenziali richiamati dal Giudice di secondo grado per sostenere la validità della scheda, suppongono l’abitualità dell’uso dello stampatello, requisito che, nel caso di specie, è stato obliterato dalla Corte d’appello.

La suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato. Gli Ermellini dapprima hanno ricordato come una parte della dottrina ammetta la validità del testamento scritto con caratteri in stampatello purché la scrittura sia riferibile al testatore, escludendo il solo caso in cui vi sia una imitazione schematica dello stampato. “Si ammette, quindi, la validità formale del testamento olografo non solo quando risulti che il testatore usasse scrivere in stampatello, ma anche nel caso in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere, argomentando dall’articolo 602 cod. civ., che non pone fra i requisiti necessari l’abitualità della scrittura, limitandosi ad indicare la sola autografia.” Viene, quindi, richiamato il precedente della Suprema Corte che avrebbe fatto propria tale tesi: secondo Cass. Civ. n. 31457 del 05/12/2018 “l’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 cod. civ., benché assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l’uso dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.”

Il giudice di legittimità sottolineava come il livello di attendibilità raggiunto dalle attuali perizie calligrafiche consente, con buon grado di precisione, di attribuire la paternità dello scritto, anche in caso di utilizzo dello stampatello. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico, il quale aveva evidenziato che lo stampatello presentava caratteristiche “individualizzanti” che consentivano, in termini di elevata probabilità, di riconoscere l’autenticità della scheda. La Corte d’appello ha ritenuto che la minima perplessità espressa dal consulente potesse essere superata sulla base di altri elementi, in particolare quattro cartoline, da cui risultava che anche in tempi precedenti il de cuius usava scrivere a stampatello.

La Suprema Corte concludeva, dunque, che “una volta riconosciuto che l’uso dello stampatello non pone un problema di validità, ma di prova della provenienza, tali considerazioni si risolvono in un apprezzamento di fatto esente da vizi logici o giuridici e perciò incensurabile in questa sede”.

[3] Strettamente connesso al motivo di ricorso testé esaminato, è quello con il quale i ricorrenti lamentavano l’avallo, da parte della Corte d’appello, dell’uso di scritture di comparazione non omogenee, in corsivo e in stampatello, e persino non autentiche.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile evidenziando come la sentenza impugnata affermasse, senza mezzi termini, che il consulente aveva considerato, a fini comparativi, le sole sottoscrizioni autentiche del de cuius. Quando la Corte di merito menziona altri documenti (in particolare le cartoline), non si riferisce a scritture utilizzate dal consulente per la comparazione, ma richiama quei documenti al solo fine di fare emergere che il de cuius usava talvolta scrivere in stampatello.

I ricorrenti hanno, altresì, provato – con il sesto motivo di ricorso – ad ottenere la Cassazione della sentenza di merito denunciando violazione del principio di non contestazione laddove la Corte d’appello ha ritenuto che le scritture prodotte da controparte non fossero state contestate.

Anche tale motivo è stato, tuttavia, ritenuto infondato dalla Cassazione, che si è limitata a sottolineare come la Corte di merito avesse usato ai fini di prova “solo le quattro cartoline, la cui provenienza non è stata tempestivamente contestata dagli attori (…) e ciò anche a volere prescindere dalla ulteriore documentazione – prevalentemente priva di sottoscrizione – depositata in allegato alla comparsa di costituzione ed alla seconda memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6“. Precisando, poi, come non possano ritenersi vera e propria contestazione i rilievi effettuati con la prima memoria ex articolo 183 c.p.c. avverso la produzione di controparte, essendosi limitati i ricorrenti ad evidenziare come le cartoline in oggetto fossero “risalenti nel tempo a ben prima che intervenisse la fine dei rapporti tra il de cuius e la famiglia delle convenute” e, quindi, senza esporre alcuna  “deduzione suscettibile di essere intesa quale negazione della provenienza delle cartoline dal defunto”.

[4] La sentenza in commento fornisce lo spunto per una breve disanima del requisito dell’olografia in tema di testamento, richiesta, a pena di nullità, dal combinato disposto degli artt. 602 e 606 cod.civ..

Come noto, il testamento deve essere interamente scritto (oltre che datato e sottoscritto) di pugno dal testatore. Il legislatore, tuttavia, non specifica quali siano i requisiti che debbono sussistere perché possa riconoscersi come olografa una scrittura. Escludendo, ovviamente, tutte le ipotesi di riproduzione meccanica di un testo – che, finanche riconducibili alla volontà del soggetto disponente, mai potranno riconoscersi quali olografe -, occorre indagare se la grafia utilizzata debba o meno essere riconducibile al testatore.

Un primo punto fermo, nella giurisprudenza di legittimità, è dato dalla considerazione che il testamento debba essere confezionato dal solo testatore, senza alcun intervento da parte di terzi nella materiale scritturazione del documento; e ciò a prescindere da qualunque indagine in ordine all’influenza dell’intervento della mano aliena nella formazione della volontà del disponente.[1]

Meno lineari le questioni in ordine all’abitualità della grafia utilizzata dal testatore.

In dottrina, generalmente, si riporta la considerazione che la scrittura utilizzata dal testatore debba essere quella da lui abitualmente utilizzata; ciò, poiché, la ratio stessa del requisito dell’olografia risiederebbe nella possibilità di ricondurre quello scritto specifico alla mano del testatore: solo la grafia abituale sarebbe in grado di garantirne la paternità. Pertanto, l’adozione dello stampatello viene reputato non condizionante la validità del testamento solo laddove corrisponda ad un utilizzo ordinario di esso da parte del testatore.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione in diverse occasioni.

Già dagli anni Novanta (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8899 del 28/10/1994) si trova affermato che “Tra i requisiti formali del testamento olografo (…) non è compreso quello della regolarità e leggibilità della scrittura, salva la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinché possa essere accertata la volontà del testatore”, con ciò ammettendosi che la scrittura possa anche non essere quella abituale del testatore quando costui, nella consapevolezza della sua pessima grafia abituale, si prodighi nel redigere un testamento comprensibile dai terzi.

Più di recente (la sopra riportata Cass. Civ. n. 31457/2018), gli Ermellini hanno espresso un principio di più ampio respiro, riconoscendo la generale validità del testamento redatto con un carattere che non sia quello abituale, purché l’adozione di una diversa grafia sia giustificata dalle condizioni psico-fisiche o da altre contingenze.

La sentenza in commento ribadisce l’orientamento consolidato della Suprema Corte, sottolineando come si tratti non di una problematica di validità formale del negozio (legata all’utilizzo di una scrittura diversa da quella ordinariamente adoperata), bensì di una questione inerente la prova della riconducibilità della scheda testamentaria al soggetto stesso; scheda che dovrà considerarsi pienamente valida, qualora si riesca a dimostrare che essa- nonostante l’uso di una scrittura non abituale, ma anche solo saltuariamente adottata dal testatore – possa comunque ricondursi al de cuius.

[1] Si veda Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 5505 del 06/03/2017: “la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l’accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze – quali l’effettiva finalità dell’aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell’adiuvato – che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo”. In senso conforme: Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 20703 del 10/09/2013; Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 24882 del 06/11/2013; Cas. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3163 del 17/03/1993.

Non possono, tuttavia, ignorarsi le contrarie opinioni rinvenibili in dottrina e nella giurisprudenza di merito. In dottrina, si veda Cicu, Il testamento, Milano, 1951, pag. 37, a giudizio del quale sarebbe valido il testamento in cui l’intervento del terzo si sia limitato ad accompagnare la mano del testatore per frenarne il tremito.

In giurisprudenza, si veda il provvedimento (certamente innovativo, ma difficilmente condivisibile) del Tribunale di Varese del 12/03/2012 con il quale, in un caso di testamento di un soggetto affetto da SLA, si dispose che “L’amministratore di sostegno può raccogliere le volontà testamentarie del beneficiario affetto da sclerosi laterale amiotrofica, espresse mediante comunicatore oculare, riportandole per iscritto in un atto formale sottoscritto in nome e per conto del beneficiario, con poteri di rappresentanza sostitutiva del medesimo; così operando, l’amministratore diverrà strumento del beneficiario per confezionare un valido testamento olografo.”

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Diritto successorio: questioni attuali e controverse