1 Febbraio 2022

Composizione negoziata e finanziamenti prededucibili

di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona

Tribunale di Treviso 22.12.2021 

Parole chiave: Composizione negoziata della crisi d’impresa- Professionista esperto – Finanza ponte – Finanza prededucibile – Misure protettive

Massima: “La continuità diretta, resa possibile dalla finanza ponte unitamente agli accordi di ristrutturazione con la nuova finanza, appare la soluzione in grado di offrire la migliore soddisfazione ai creditori, che nella prospettiva del BP potranno beneficiare del recupero di efficienza dell’impresa, della riduzione dell’indebitamento e di un possibile risanamento. Nella continuità indiretta, la cessione unitaria dell’azienda comporterebbe come esito un debito non soddisfatto di 5,213 milioni di euro; la liquidazione atomistica degli elementi disgiunti del patrimonio aziendale, condurrebbe ad un valore del debito non soddisfatto di 28,233 milioni di euro, con una differenza negativa di 23,020 milioni di euro. Si può, quindi, ragionevolmente concludere che l’erogazione della finanza ponte di 7 milioni di euro porterebbe comunque al risultato di assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, anche in caso di mancata definizione e/o omologazione degli accordi di ristrutturazione rispetto all’alternativa della liquidazione atomistica dei beni aziendali.

Disposizioni applicate: art. 10 D.L. 118/2021 – art. 11 D.L. 118/2021

Presenta il Tribunale di Treviso una delle prime fattispecie di gestione dei procedimenti di composizione negoziata della crisi di impresa, a seguito di nomina del professionista esperto, figura individuata e voluta dal decreto n. 118/2021. In particolare, si sofferma ad analizzare quali siano i presupposti affinché la finanza funzionale e definita “ponte” a supporto della risoluzione della crisi, possa definirsi necessaria e, nel rispetto del disposto normativo, possa essere autorizzata quale esposizione finanziaria in prededuzione.

CASO E SOLUZIONE

La società Alfa presentava in data 26.11.2021, depositandola telematicamente sulla piattaforma telematica istituita presso la Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato di Treviso, domanda per la nomina del professionista esperto nella composizione negoziata della crisi dell’impresa, accompagnandola con la richiesta di concessione dell’autorizzazione ad accedere alla finanza ponte necessaria alla continuità d’impresa.

Provvedeva pertanto il Tribunale i primi giorni di dicembre, alla nomina dell’ausiliario del giudice ex art. 68 l.f., affinchè potesse dare riscontro – individuandone i presupposti tecnici – alla richiesta di concessione di finanza prededotta di non poco valore, in uno con la possibilità di risanamento in continuità aziendale, come da Alfa prospettato.

Provvedeva inoltre il Tribunale all’individuazione dei creditori interessati alle trattative, al fine di concedere loro un termine, a seguito della notifica della domanda, per depositare in cancelleria eventuali osservazioni e, fissata la data per il professionista per il deposito di motivato parere, fissava l’udienza del 17.12.2021 in modalità cartolare.

QUESTIONI

Il caso qui in esame con ogni certezza si colloca tra i primi aventi ad oggetto le nuove misure di regolazione della crisi d’impresa, così come volute e delineate dal D.L. 118 del 2021, convertito con la L. 147 del 2021 ed in parte modificato con la L. 233/2021.

Due gli elementi che caratterizzano l’approfondimento giurisprudenziale.

Da una parte l’immediata reazione del Giudice avverso la richiesta avanzata dal ceto bancario di rinvio dell’udienza al fine di poter cautelativamente ed approfonditamente analizzare la domanda proposta dalla società in crisi.

Dall’altra la compiuta e dovuta analisi richiesta al professionista al fine di comprendere non solo l’opportunità di concedere la finanza ponte richiesta, ma altresì di proiettare tale concessione preliminare al miglior soddisfacimento dei creditori.

Quanto al primo profilo, il Tribunale di Treviso ritiene di non poter accogliere la richiesta proveniente dal ceto bancario, seppur preliminarmente e direttamente interessato dall’operazione di risanamento, sia nel rispetto in senso stretto del dettame normativo, che a seguito dell’analisi della qualità del creditore medesimo. Nello specifico, il Giudice ritiene che il differimento dell’udienza richiesto, non possa ritenersi compatibile con la natura di tali procedimenti di regolazione della crisi, che fanno della rapida decisione in merito alla sussistenza di una risoluzione ed a maggior ragione per la concessione della finanza ponte necessaria alla continuità aziendale, il baluardo della tempestività dell’intervento.

In secondo luogo, ritiene il Giudicante, che proprio la struttura bancaria, composta da consulenti ed esperti in materia, capaci di esaminare in poco tempo operazioni di risanamento complesse, non giustifichi alcun rinvio d’udienza.

Incidentalmente rileva che l’eventuale concessione della finanza prededotta da parte del Tribunale in mancanza di accettazione del professionista esperto (di fatto non ancora avvenuta) non pregiudica il corretto svolgimento del procedimento, il quale attribuisce proprio al Tribunale adito dall’imprenditore l’organo destinatario della domanda e della decisione in merito ai finanziamenti, presente o meno il professionista esperto (a differenza dei procedimenti cautelari e protettivi che invece necessitano del parere del professionista nominato).

Quanto al secondo profilo di rilievo della decisione qui in esame, avente ad oggetto la reale funzionalità degli atti alla continuità aziendale, richiesta dall’art. 11 D.L. 118/2021, l’analisi dell’ausiliario risulterebbe approdare ad un esito positivo.

La norma prevede che l’analisi di squisita portata aziendalistica, individui sia la prospettiva di continuità temporanea, che dovrebbe, nel rispetto dell’art. 11, comma 1 lett. a D.L. 118/2021 proiettarsi per un biennio, che l’eventuale prosecuzione dell’attività di impresa al fine di perseguire un risanamento durevole (spazio temporale di un quinquennio). Diversi infatti gli scenari qualora il risultato definitivo dovesse permanere negativo, lasciando spazio a soluzioni concorsuali di richiesta di fallimento in proprio e del neo introdotto concordato semplificato.

Molto più ampio il respiro in caso di continuità aziendale garantita oltre il biennio, capace di accogliere le diverse soluzioni del risanamento dell’attività di impresa o le già note soluzioni rappresentate dal 182 bis l.f. e 182 septies l.f., nonché dal 67 l.f..

Quali gli elementi necessari al fine di comprendere se i finanziamenti oggi richiesti in prededuzione ex art. 111 l.f., possano effettivamente e concretamente ritenersi – nel lungo periodo– funzionali alla ristrutturazione aziendale, senza rappresentare un’ulteriore voce di indebitamento societario. Esaminate, nel rispetto dello schema previsto dal Decreto Dirigenziale del 28.9.2021 le cause della crisi, la portata degli investimenti e le attuali esposizioni, la situazione monetaria e l’andamento economico dell’impresa nell’ultimo triennio, che ha sottolineato come la produzione non avesse margine di redditività, soprattutto a far data dal 2020 in poi, l’ elaborato esamina quale unico indice di rischio e quindi indicatore dell’effettiva necessità dei finanziamenti in prededuzione richiesti, il Margine Operativo Lordo (MOL).

L’analisi del consulente infatti proietta nei due spazi temporali del breve e del lungo periodo l’indice MOL al fine di comprendere come lo stesso, in presenza dei finanziamenti richiesti, si comporti. La proiezione che ne deriva permette di visualizzare, in concerto con le possibili flessioni del mercato che devono costituire parte integrante del business plan che l’imprenditore presenta (crash test di resistenza), come il margine operativo, proprio grazie alla moneta erogata, subisca un immediato aumento, per poi assestarsi in leggero calo su una marginalità capace sia di restituire all’esposizione debitoria di natura finanziaria, che di recuperare quell’andamento positivo di crescita che al momento oggettivamente manca. La presenza di flussi di cassa, concessi dai finanziamenti in prededuzione, permetterebbero infatti all’azienda di approvvigionarsi delle materie prime necessarie alla produzione, senza dover interrompere per omessi pagamenti i rapporti con i fornitori funzionali, proseguire nell’effettiva lavorazione grazie alla presenza di un rapporto stabile con i dipendenti in forza e proseguire nella produzione grazie alla presenza di un mercato che ad oggi non risulterebbe sospeso.

La decisione in esame, letta nell’ottica della novità e dell’attenzione alle nuove forme di contrasto alla crisi d’impresa, sottolinea due elementi funzionali che caratterizzano la nuova procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. Da una parte la tempestività di intervento, declinata non solo nella capacità dell’imprenditore di “correre ai ripari” prima che l’attività di impresa sia completamente erosa dall’aspetto debitorio, ma soprattutto rivolta alla velocità (data dalla capacità e competenza dei professionisti che svolgono sia il ruolo di ausiliario del giudice ex art. 68 l.f., che il professionista esperto o coadiutore dell’imprenditore medesimo) con la quale la situazione viene esaminata, strutturata e ricostruita nel business plan che deve accompagnare la domanda di nomina del professionista esperto. Dall’altra, la fattispecie qui in esame evidenzia quali siano i requisiti stringenti richiesti dalla norma, affinchè la finanza considerata ponte, possa essere concessa ed autorizzata sotto forma di finanziamento in prededuzione senza divenire un’ulteriore fonte di debito, e come la reale erogazione possa portare, quale conseguenza immediata e diretta ad una soluzione per i creditori preferibile rispetto agli altri scenari possibili di cessione del complesso aziendale o di continuità indiretta quale ultimo requisito prima del positivo riscontro alla concessione.

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