È valida la notificazione effettuata al collega di studio del destinatario
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di VeronaCass., sez. II, 15 dicembre 2021, n. 40118, Pres. Manna – Est. Grasso
[1] Notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c. – Consegna dell’atto a soggetto qualificatosi collega di studio del destinatario – Validità – Limiti – Fondamento (artt. 139 c.p.c.)
È valida la notifica eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., nel caso in cui la consegna dell’atto venga effettuata a persona qualificatasi, senza riserve, collega di studio del destinatario (esercente, nella specie, la professione d’ingegnere), presso uffici adibiti anche a sede di una società (nella fattispecie di engineering) della quale è rappresentante legale il medesimo destinatario, spettando a quest’ultimo, ove contesti la ritualità di detta notificazione, dimostrare l’inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega, nonché la casualità della sua presenza nel proprio studio.
CASO
[1] All’esito di una controversia in materia di responsabilità nell’esecuzione di opere di rifacimento di un appartamento facente parte di un edificio condominiale, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda dei soggetti danneggiati, accordando agli stessi il risarcimento dei danni subiti.
La sentenza veniva appellata dal direttore dei lavori – uno dei soccombenti in primo grado -, il quale, tra l’altro, denunciava la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.
L’adita Corte d’Appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta, con decisione che il direttore dei lavori faceva oggetto di ricorso per cassazione.
Ai fini del presente commento occorre soffermarsi sul primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c.
In particolare, veniva rilevato come la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse stata effettuata dall’ufficiale giudiziario presso la sede della società di ingegneria e progettazione di cui il soccombente era legale rappresentante, e consegnata a mani di un collega di studio. Secondo il ricorrente, la notificazione in parola era da reputarsi nulla poiché effettuata presso un soggetto terzo (la società) e non in uno dei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c., a mani di persona qualificatasi collega di studio; di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione della citazione e rimettere la causa al Tribunale.
SOLUZIONE
[1] La Cassazione giudica la doglianza proposta infondata.
Argomenta la Corte che la notificazione è stata effettuata nel luogo in cui il destinatario (ossia, il direttore dei lavori convenuto in primo grado) risultava avere l’ufficio, senza che possa assumere alcuna rilevanza al fine di inficiare la validità del procedimento notificatorio la circostanza che l’ufficio insistesse nel luogo in cui aveva anche sede la società d’ingegneria (della quale, peraltro, tale soggetto era il legale rappresentante). Tali elementi evidenziano, infatti, come il convenuto fosse tutt’altro che estraneo al luogo in cui è avvenuta la notificazione.
La scelta operata dall’ufficiale giudiziario di consegnare l’atto a persona disponibile, qualificatasi collega di studio – e in quanto tale inequivocabilmente collegata all’ufficio professionale del destinatario -, dev’essere conseguentemente ritenuta esente da vizi: infatti, ciò che rileva ai fini della validità della notificazione è che la consegna venga effettuata a mani di persona legata all’ufficio del destinatario da un rapporto fiduciario non occasionale o accidentale il quale, come si può ragionevolmente ritenere, metterà al corrente il diretto interessato (in questo senso, la pronuncia richiama il precedente di cui a Cass., 26 febbraio 2014, n. 4580).
In conclusione, deve ritenersi valida la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c., nel caso in cui la consegna dell’atto venga effettuata a persona qualificatasi senza riserve collega di studio del destinatario, esercente la professione d’ingegnere, presso uffici adibiti anche a sede di una società (nella fattispecie di engineering, della quale era rappresentante legale il medesimo destinatario), spettando al destinatario della detta notificazione, che ne contesti la ritualità, dimostrare l’inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio.
In applicazione di tale principio di diritto, la Corte ha rigettato il ricorso proposto, confermando la decisione di seconde cure.
QUESTIONI
[1] La pronuncia in epigrafe affronta la questione circa la validità della notificazione dell’atto di citazione, introduttivo del primo grado di giudizio, effettuata a mani di un collega di studio del destinatario, presso la sede della società di cui quest’ultimo è legale rappresentante, luogo coincidente con quello dell’ufficio del destinatario.
La notificazione effettuata nel caso di specie è quella disciplinata dall’art. 139 c.p.c. il quale, come noto, prevede che nei casi in cui la notificazione non possa avvenire nelle mani proprie del destinatario, ai sensi del precedente art. 138, la stessa debba essere fatta «nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio»; il 2°co. della norma prosegue specificando che nel caso in cui il destinatario non venga trovato in uno di tali luoghi, «l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace».
La soluzione alla questione che ci occupa dipende allora da ciò, ossia dalla possibilità di ricomprendere tra le persone addette all’ufficio – abilitate, ai sensi dell’art. 139, 2°co., c.p.c., a validamente ricevere la notificazione di un atto – anche il collega di studio del destinatario: una figura, questa, che non pare immediatamente riconducibile a quelle considerate dalla norma, laddove fatta oggetto di interpretazione letterale.
Il quesito naturalmente rimanda al tema, già affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, inerente alla validità della notificazione al procuratore domiciliatario della parte che venga effettuata mediante consegna di copia dell’atto al collega di studio: sul punto, è senz’altro opportuno richiamare la pronuncia di Cass., sez. un., 14 luglio 2005, n. 14792, la quale, valorizzando la ratio normativa sottesa alla disposizione, ha per l’appunto chiarito che “la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte viene validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto al collega di studio, considerato che l’art. 139, 2°co., c.p.c., nell’includere, fra i possibili consegnatari, l’addetto all’ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che, quale quella del professionista che ha in comune col destinatario dell’atto lo stesso studio, faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o subordinazione” (conf., più recentemente, Cass., 6 aprile 2018, n. 8537).
Con la pronuncia che si commenta, la Cassazione ha condivisibilmente scelto di dare continuità a tale indirizzo, affermando la validità della notificazione effettuata, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., al collega di studio del destinatario: correlativamente, spetta al destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l’inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio.
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