Liquidazione della quota del socio uscente ex art. 2289 c.c.: decorrenza della prescrizione del diritto di credito
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di BolognaCassazione civile, Sezione VI – 1, Ordinanza n. 1200 del 17 gennaio 2022.
Parole chiave: uscita del socio – socio uscente – recesso – costituzione in mora – prescrizione – interruzione della prescrizione – liquidazione della quota sociale – esigibilità –
Massima: “L’art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale”.
Disposizioni applicate: articolo 2289 c.c.
Tizio, ex socio dalla società Alfa, ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Oristano la medesima società, domandano la condanna di quest’ultima al pagamento della somma a lui dovuta a titolo di liquidazione della quota; l’ex socio ha infatti esposto di essere receduto da Alfa e di aver chiesto la liquidazione della propria quota, che tuttavia non gli è stata erogata.
La società Alfa, nel costituirsi, ha eccepito preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere dall’ex socio con riferimento alla quota sociale, contestando, poi, nel merito, l’ammontare della somma pretesa.
Il Tribunale di Oristano ha rigettato l’eccezione di prescrizione, rilevando che l’attore aveva prodotto una lettera di costituzione in mora in data 30 settembre 2005, avente efficacia interruttiva (tale quindi, da impedire che la prescrizione quinquennale si compisse).
Gli ex soci della società Alfa – nel frattempo cancellata dal registro delle imprese – hanno impugnato la Sentenza di primo grado innanzi alla Corte d’Appello di Cagliari, la quale ha accolto il gravame di Alfa.
Avverso tale pronuncia, Tizio ha proposto ricorso per Cassazione deducendo quale motivo principale la nullità della Sentenza per violazione degli articoli 2394, 2395 e 2289 c. 4 c.c., alla luce del fatto che il credito del socio matura alla scadenza del semestre successivo allo scioglimento del rapporto sociale e, pertanto, (i) il pagamento non avrebbe potuto essere richiesto prima di tale scadenza, né, (ii) tantomeno, la prescrizione avrebbe potuto decorrere prima di tale momento.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di Tizio e cassato la Sentenza della Corte d’Appello con rinvio.
Al riguardo, la Corte ha infatti affermato che il termine di sei mesi previsto dall’art. 2289 c. 4 c.c. deve intendersi a beneficio del debitore e, pertanto, il fatto che la società sia tenuta ad adempiere entro sei mesi dalla data indicata implica che essa abbia la facoltà di eseguire la prestazione fino alla scadenza del termine e che il socio non possa pretendere il pagamento prima di allora.
Nel caso di specie, la società Alfa è stata correttamente costituita in mora dopo la data della scadenza del suddetto termine semestrale (termine che decorre a partire dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto di società; Cass. 17 maggio 1974, n. 1427); ciò sull’evidente presupposto che solo a partire da tale data è maturato il diritto di credito di Tizio ed è diventata esigibile l’obbligazione di Alfa (cfr. Cass. 27 aprile 2011, n. 9397)
La Cass. 14 ottobre 1972, n. 3065 e, più di recente, la Cass. 25 gennaio 2018, n. 1947 hanno poi affermato che la prescrizione inizia il suo corso da quando la prestazione dovuta al creditore diviene esigibile.
Alla luce di tali considerazioni, appare quindi evidente come la prescrizione del diritto di credito di Tizio non abbia potuto iniziare a decorrere prima dell’8 agosto 2002 e, pertanto, non fosse certamente maturata al momento della proposizione della domanda giudiziale (avvenuta nel marzo 2007).
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