I tempi di conservazione del contratto di finanziamento da parte della banca
di Fabio Fiorucci, AvvocatoRiguardo ai tempi di conservazione del contratto di finanziamento da parte dell’intermediario creditizio non vi è uniformità di vedute.
Secondo parte della giurisprudenza di merito (Trib. Taranto 17.9.2015; Trib. Sassari 21.12.2015; Trib. Roma 10.4.2015; Trib. Milano 14.2.2017; Trib. La Spezia 18.4.2018; Trib. Lagonegro 13.1.2020; Trib. Chieti 11.9.2020; App. Milano 19.11.2021), la banca è obbligata alla conservazione del contratto soltanto per dieci anni (ex art. 119 TUB) e successivamente non è consentito al giudice pronunciare l’inesistenza del contratto.
In particolare, è osservato che l’art. 119 TUB prevede a carico della banca un obbligo che ha il suo fondamento in esigenze di tutela della clientela e nella professionalità propria della banca. Ciò non esclude che tale obbligo debba essere contenuto entro convenienti limiti di tempo. In questo senso la limitazione entro il termine decennale corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l’espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame; in altre parole sia l’esistenza dell’obbligo di conservazione e di rilascio di copia della documentazione, sia l’applicazione del termine decennale si desumono, con riferimento ai contratti, dall’interpretazione estensiva della disposizione, e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l’obbligo ed escluda al contempo l’applicazione del termine (Trib. Roma 10.4.2015; Trib. Agrigento 11.6.2019; Trib. Chieti 11.9.2020; App. Milano 19.11.2021).
Più persuasivo appare, invero, altro orientamento (App. Milano 22.5.2012; Trib. Lecce 30.6.2014; Trib. Verona 19.12.2017; Trib. Padova 9.11.2018; Trib. Lucca 27.2.2019; Trib. Cosenza 31.1.2021, dott.ssa Savaglio, inedita; Trib. Roma 25.5.2021), in ragione del quale la banca è obbligata alla conservazione del contratto di finanziamento senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto dall’art. 119 TUB per la mera documentazione contabile bancaria poiché a) il limite temporale decennale si applica solo alla richiesta di rilascio di copia della documentazione contabile, che anche secondo il disposto dell’art. 2220 c.c. deve essere conservata per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione; b) il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, TUB costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell’esistenza del rapporto di conto corrente bancario e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati. In difetto di prova scritta in ordine all’esistenza del contratto di conto corrente bancario e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, la banca non avrebbe alcun titolo per addebitare al correntista somma alcuna, sia a titolo di interessi convenzionali eccedenti il tasso legale, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto, anatocismo ove consentito e spese per le operazioni effettuate. Infatti, il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti (nei termini App. Milano 22.5.2012; conf. Trib. Cosenza 31.1.2021, dott.ssa Savaglio, inedita; Trib. Bari 16.11.2021).
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