21 Dicembre 2021

L’accordo dei genitori sul pernottamento del figlio minore può essere disatteso dal giudice

di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 01/12/2021, n. 37790

Accordi sui tempi di frequentazione col minore – Poteri del giudice – Prevalenza interesse del minore

(Art. 337 ter c.c. – Art. 709 ter c.c.)

Non è illegittimo il provvedimento che disattenda le concordi conclusioni rassegnate dal padre e dalla madre del minore, quando le condizioni relative alle frequentazioni col figlio, non siano rispondenti alle esigenze di quest’ultimo.

Nella valutazione del prevalente interesse dei figli minori, il giudice è libero nel giungere al proprio convincimento desumendolo dalle prove che ritiene più attendibili, senza essere obbligato ad accogliere i rilievi emersi in corso di C.T.U.

CASO

Nel procedimento per l’affidamento del figlio minore, i genitori presentano conclusioni congiunte contenenti accordi circa il pernottamento del loro figlio di dieci anni presso il padre, a martedì alternati e tutti i giovedì della settimana.

Il tribunale di Venezia, disattendendo l’intendimento delle parti, esclude la suddetta regolamentazione perché contraria all’interesse del bambino.

La Corte d’appello conferma la decisione del tribunale, rilevando che i giorni di pernotto nella casa paterna erano stati esclusi per agevolare gradualmente la ripresa dei rapporti tra padre e figlio, stante il disagio dallo stesso manifestato nella frequentazione col padre e in ragione dell’elevata conflittualità tra i genitori.

Il padre ricorre in Cassazione, sostenendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo i giudici travisato e disatteso le conclusioni delle parti.

Con il secondo motivo, è denunciata la nullità della sentenza per travisamento di una prova, avendo i giudici disatteso il parere del C.T.U. secondo il quale la riluttanza del minore a stare col padre sarebbe dovuta ai differenti stili di vita dei genitori.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO DELLA CASSAZIONE

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso riaffermando la limitata possibilità di accordi sull’affidamento e tempi di frequentazione del minore con ciascun genitore, che rimangono subordinati al prevalente interesse dello stesso.

L’art. 337 ter c.c. comma 1, prevede che i provvedimenti relativi ai figli minori sono adottati dal giudice “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale” degli stessi e che, in continuità con tale regola, lo stesso giudice prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori “se non contrari agli interessi dei figli”.

Nel caso in esame la Corte di merito ha ben motivato il mancato recepimento della pattuizione in ragione del disagio del bambino nella frequentazione col padre, da riprendere con gradualità.

Quanto alla mancata adesione alla valutazione espressa dal CTU, la sentenza ribadisce il tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice è libero nel giungere al proprio convincimento desumendolo dalle prove che ritiene più attendibili, senza essere obbligato a confutare gli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. Civ. n. 16467/2017).

La Corte chiarisce, con l’occasione, la rilevanza dell’età scolare del figlio riguardo al pernotto alternato tra i due genitori. L’affermazione secondo cui il bambino che frequenta la scuola debba preferibilmente pernottare presso un solo genitore, non viola il principio della bigenitorialità.

La questione deve essere risolta caso per caso, e nello specifico la Corte di appello ha valorizzato la circostanza dell’età scolare, ma ha basato la sua decisione su altri rilievi, ossia la difficoltà del minore nel rapporto col padre.

QUESTIONI

Il diritto alla bigenitorialità è sancito nell’interesse del minore e dei genitori per mantenere intatto il legame con i figli. Tuttavia, nell’individuare le concrete modalità di esercizio del diritto, deve essere utilizzato il criterio del prevalente interesse del minore e valutare accuratamente le circostanze del caso concreto.

L’affidamento condiviso non si traduce automaticamente in tempi di frequentazione paritari, così come non si considera più vigente il criterio della c.d. maternal preference, nello stabilire la collocazione prevalente del minore.

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