21 Dicembre 2021

Legittimazione dell’imprenditore agricolo alla procedura di liquidazione del patrimonio ex lege n. 3/2012

di Carlo Trentini, Avvocato

Trib. Mantova 21 ottobre 2021, Est. Gibelli

Parole chiave: legge speciale 27 gennaio 2012, n. 3 – procedura di liquidazione del patrimonio – imprenditore agricolo – legittimazione

Massima: Benché l’art. 7, comma 2-bis, legge 27 gennaio 2012 n. 3 appaia, nella sua formulazione letterale, limitare l’accesso dell’imprenditore agricolo – tra le varie procedure sovraindebitamentarie – alla sola procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, pure l’interpretazione sistematica e teleologicamente orientata dalla legge speciale inducono a ritenere che all’imprenditore agricolo non sia inibito fare ricorso anche alla procedura liquidatoria, giacché, diversamente, si dovrebbe ammettere un’ingiustificata disparità di trattamento tra imprenditori agricoli, da un lato, e imprenditori commerciali e altri debitori sovraindebitati in genere, dall’altro.

Riferimenti normativi: artt. 14-ter, comma 1, e 7, comma 2-bis, L. 27.1.2012 n. 3

Caso e soluzione accolta

Il Tribunale di Mantova, richiesto da un imprenditore agricolo di dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, si pone la questione dell’apparente contrarietà dell’art. 7, comma 2-bis, l. n. 3/2012, che sembra limitare l’accesso dell’imprenditore agricolo alla sola procedura sovraindebitamentaria negoziale di accordo.

Il Tribunale motiva tale opzione interpretativa sulla base di considerazioni, da un lato, ricollegate alla fondamentale ratio ispiratrice della legge speciale, che è quella di consentire la esdebitazione dei sovraindebitati e, dall’altro lato, perché l’interpretazione contraria comporterebbe una disparità di trattamento ritenuta ingiustificata.

Commento

La questione della legittimazione all’accesso alle procedure da sovraindebitamento da parte dell’imprenditore agricolo[1] registra prese di posizione sia in letteratura che in giurisprudenza. La legittimazione dell’imprenditore agricolo alla procedura di accordo di composizione del sovraindebitamento ex lege 3/2012 è espressamente prevista dall’art. 7, comma 2-bis[2], mentre, quanto al concordato minore, la legittimazione è riconosciuta, nel c.c.i.i., dal richiamo dell’art. 74 all’art. 2, comma 1, lett. c) che, nell’elencare i soggetti che possono accedere alle procedure da sovraindebitamento, menziona l’imprenditore agricolo.

Quanto alle procedure ex lege n. 3/2012, l’art. 7, comma 2-bis, della legge speciale[3] si riferisce soltanto all’“accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione” e poiché nella I sezione (dedicata alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento) sono disciplinate la procedura di “accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti” (art. 7, comma 1, primo periodo) e la procedura di “piano del consumatore”, e poiché il piano del consumatore è, per definizione, riservato ai consumatori, e la procedura di “liquidazione del patrimonio” è disciplinata dalla II sezione — ne segue che l’imprenditore agricolo[4] può accedere soltanto alla prima delle tre procedure (quella di accordo)[5] e non al procedimento di liquidazione del patrimonio[6].

Il Tribunale di Mantova accoglie una lettura più ampia, invocando la ratio della legge, nonché l’intento di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento. Ma la tesi non sembra meritare condivisione. Quanto alla finalità della legge, di consentire l’esdebitazione, è dubbio che possa invocarsi la prima[7] ratio della finalità degli istituti sovraindebitamentari[8], posto che agli imprenditori agricoli, quali che siano le loro dimensioni[9] e forma giuridica[10], è accordato di poter conseguire la composizione della crisi tramite una delle due procedure (maggiori) di regolazione della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. ovvero 57 c.c.i.i. Va ricordato che gli accordi di ristrutturazione dei debiti, per giurisprudenza di legittimità oramai più che consolidata[11], sono a tutti gli effetti una procedura concorsuale e che, per espressa previsione normativa a valere nel vigore della legge fallimentare[12], anche gli imprenditori agricoli, quali ne siano le dimensioni, sono ammessi alla procedura di cui all’art. 182-bis l.fall.[13] e, sub c.c.i.i., l’accesso degli stessi alla procedura di accordi di ristrutturazione è previsto dall’art. 57, che legittima ad accedere agli accordi l’“imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore”.

Quanto alla questione della disparità di trattamento, già la sottrazione alla legge fallimentare dell’imprenditore agricolo evidenzia come il legislatore gli applichi un trattamento diverso, e tale disparità è stata ritenuta non incostituzionale[14].

La tesi accolta dal Tribunale di Mantova non pare quindi condivisibile-

Infine, mette conto ricordare che, incombendo al debitore ricorrente fornire la prova della sussistenza dei presupposti che legittimano l’accesso alla procedura da sovraindebitamento, e tale essendo la natura agricola dell’impresa, è sul debitore stesso che ricade l’onere probatorio relativo, diversamente da quello che si ritiene in tema di procedimento per dichiarazione di fallimento, dove la natura agricola dell’impresa non costituisce eccezione in senso stretto, cosicché al tribunale competono poteri istruttori d’ufficio, in ragione della natura pubblicistica propria dei procedimenti di apertura di una procedura concorsuale[15].

[1] Per precedenti di domande di ammissione alla procedura di accordo ad opera di imprenditori agricoli (l’ultima, essendo una s.s.), cfr. Trib. Cremona 14 marzo 2018, in Il Caso.it, p. 24.3.2018; Trib. Fermo 26 ottobre 2015, in Il Caso.it, p. 11.12.2015; Trib. Cremona 17 aprile 2014, in Il Caso.it, p. 9.6.2014. Per la legittimazione all’accesso a procedura di liquidazione del patrimonio (di un ente morale di diritto pubblico esercente una limitata attività economica agricola riconducibile alle finalità istituzionali pubblicistiche), cfr. Trib. Ravenna 15 febbraio 2016, in Il Caso.it, p. 17.3.2017. S’intende che per la qualificazione agricola è necessario che l’imprenditore non svolga contemporaneamente anche attività d’impresa commerciale e che la qualificazione d’impresa agricola per connessione presuppone il riferimento ad un’attività agricola, non commerciale: Trib. Pistoia 14 novembre 2014, in Il Caso.it, p. 20.7.2015. In dottrina: G. Minutoli, Composizione delle crisi da sovraindebitamento, III ed., Milano, 2019, 6; G. M. Nonno, Il presupposto oggettivo di ammissibilità e il contenuto del piano, cit., 2012, 84; secondo lo stesso A., se si aderisce all’orientamento dottrinale secondo cui gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono una procedura concorsuale, poiché agli stessi l’imprenditore agricolo può accedere per espressa previsione normativa, e poiché la soggezione a procedura concorsuale è, di principio, alternativa alle procedure da sovraindebitamento, se ne dovrebbe desumere il difetto di legittimazione per questa figura. Circa il tema della natura agricola dell’impresa, con specifico riferimento alla disamina del caso di un imprenditore florovivaistico che aveva chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (al tribunale di Imperia) e se l’era vista negare sul presupposto della natura agricola della sua attività caratterizzata dalla cura del ciclo biologico, cfr. M. De Cesare, I presupposti per l’accesso alla composizione della crisi da sovraindebitamento dell’impresa agricola, in Il Fallimentarista.it, p. 17.1.2019.

[2] G. Giurdanella, Crisi da sovraindebitamento. Accordo liquidatorio. Trust e contratti di affidamento fiduciario, in Fall. 2015, 147; M. Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile”, in Il Caso.it, p. 2.1.2012 (doc. n. 278/2012), 4; M. Cordopatri, Presupposti di ammissibilità, in F. Di Marzio-F. Macario-G. Terranova, La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, in Il Civilista, Milano, 2013, 22; D. Manente, Gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili – Introduzione alla disciplina della L. 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il c.d. “decreto crescita-bis”, in Dir. fall. 2013, I, 568.

[3] Comma inserito dall’art. 18, comma 1, lett. e), numero 4) D.L. 18.10.2012, n. 179.

[4] La questione della qualificazione agricola dell’imprenditore chiaramente sopravanza i limiti di questa indagine. Per una panoramica sulla questione, con particolare riguardo alle procedure da sovraindebitamento, rimandiamo a M. De Cesare, I presupposti per l’accesso alla composizione della crisi da sovraindebitamento dell’impresa agricola, cit.

[5] B. Armeli, Giustizia digitale e composizione della crisi da sovraindebitamento: una prima lettura, in Il Fallimentarista.it, p. 21.12.2012, 35.

[6] Contra Trib. Lucca 14 novembre 2016, in Il Caso.it, p. 28.11.2017 (per l’ammissibilità alla procedura di liquidazione del patrimonio di un imprenditore esercente attività agricola, di silvicoltura); Trib. Ravenna 15 febbraio 2017, in Juris Data (motivando con l’ammissibilità dell’accesso alla procedura liquidatoria in caso di conversione da procedura di accordo); sempre contra, in dottrina: D. Vattermoli, La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto “oggettivamente” concorsuale, in Dir. fall. 2013, I, 770, pur in assenza di norma espressa; R. Donzelli, Il procedimento di liquidazione del patrimonio. La fase di apertura e la fase di accertamento del passivo, in F. Di Marzio-F. Macario-G. Terranova, La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, cit., 69. In giurisprudenza, in senso favorevole all’accesso, da parte dei soggetti che svolgano attività imprenditoriale agricola, alla liquidazione del patrimonio del debitore, cfr. Trib. Ravenna 15 febbraio 2016, cit., che motiva sulla base della considerazione che l’accesso alla procedura, anche da parte di questi soggetti sarebbe ammissibile in caso di conversione, ed anche a richiesta dello stesso debitore, ex art. 14-quater, cosicché non si ravviserebbero ragioni per escludere l’accesso anche alla terza procedura, in via diretta.

[7] In effetti, agli istituti sovraindebitamentari vanno riconosciute più finalità: innanzi tutto, consentire l’esdebitazione, reimmettere nel ciclo economico-finanziario consumatori e operatori che ne erano stati espulsi, contrastare l’usura, deflazionare le procedure espropriative individuali. Quella che, per usare terminologie anglosassoni, potremmo chiamare la chance of a fresh start è senza dubbio la finalità avvertita come primaria, nell’intentio legis.

[8] Ratio che va individuata nella finalità di comporre la crisi e superare così la situazione di minorità conseguente all’incapacità di contrarre nuovo debito.

[9] Osserva, criticamente, come appaia irrilevante, ai fini dell’esclusione dalle procedure concorsuali della legge fallimentare l’aspetto dimensionale dell’imprenditore agricolo, A. Caiafa, La composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Dir. fall. 2012, I, 420.

[10] Anche una società per azioni avente oggetto esclusivamente agricolo e che esercita soltanto l’attività agricola non è soggetta alla disciplina delle procedure maggiori (anche se, a norma del c.c.i.i., è possibile che venga aperta, anche su istanza del pubblico ministero, la procedura di liquidazione controllata).

[11] Solo per citarne alcune, cfr. Cass. 12 aprile 2018, n. 9087, in Fall. 2018, 984; Cass. 18 gennaio 2018, n. 1182, in Fall. 2018, 285; Cass. 25 gennaio 2018, n. 1896, in Il Caso.it, p. 6.2.2018; Cass. 21 giugno 2018, n. 16347, in Il Caso.it, p. 8.9.2018; sia pure per inquadramento sistematico della decisione su altra specifica questione, v. anche Cass. 22 maggio 2019, n. 13850 (est. P. Vella), in Il Caso.it, p. 7.6.2019. Di particolare importanza, Cass. 8 maggio 2019, n. 12064, in Fall. 2019, 1327, con nota adesiva di C. Trentini, “Saturno contro”: sugli accordi di ristrutturazione dei debiti si rinfocola il contrasto tra legittimità e merito (e non solo).

[12] Tale precisazione si rende necessaria perché la disposizione della legge speciale che lo prevede (art. 23, comma 43, D.L. n. 98/2011, meglio citato nella nota che segue) rientra tra le disposizioni che, all’entrata in vigore del c.c.i.i., saranno espressamente abrogate (cfr. art. 374).

[13] Ex art. 23, comma 43, D.L. 6.7.2011, n. 98 (“disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni in L. 15.7.2011, n. 111. G. M. Nonno, Il presupposto oggettivo di ammissibilità e il contenuto del piano, cit., 84.

[14] Cfr. Corte cost. 20 aprile 2012, n. 104, in Giust. civ. 2012, 1142.

[15] In tal senso M. De Cesare, I presupposti per l’accesso alla composizione della crisi da sovraindebitamento dell’impresa agricola, cit.

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