Contestazione della misura degli interessi mediante opposizione all’esecuzione: l’onere della prova grava sul creditore opposto
di Maddalena De Leo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. III, 17/11/2021 n. 34812; Pres. Vivaldi; Rel. Rossetti.
Opposizione all’esecuzione – Intervento volontario dei creditori – Contratto di mutuo – Nullità per indeterminabilità dell’oggetto – Prescrizione – Sospensione della prescrizione – Interessi corrispettivi – Interessi moratori – Onere probatorio – artt. 615, 499, 474 c.p.c.; artt. 1346, 1814, 2697, 2943, 2945 c.c.
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando l’opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, è onere di quest’ultimo provare sia l’esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati.
CASO
Nel corso della procedura esecutiva promossa nel 1992 nei confronti dei debitori M.P. e C.G. dal Credito Agrario Bresciano, intervenne nel 1993 la società creditrice BNL Credito Fondiario per un credito scaturente da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel giugno del 1989.
Nel 2008 i due debitori proposero opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., facendo valere, da un lato, la nullità del contratto di mutuo per indeterminabilità del saggio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori e, dall’altro, la sopravvenuta prescrizione del credito per interessi.
Il Tribunale di Brescia rigettò l’opposizione. La Corte d’appello di Brescia, adita dai debitori tramite l’impugnazione della sentenza di primo grado, rigettò il gravame, sostenendo, in primo luogo, che le clausole del contratto di mutuo che determinavano per relationem il saggio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, nonostante l’elevato tecnicismo, non potevano considerarsi nulle per indeterminabilità dell’oggetto; in secondo luogo, che l’eccezione di prescrizione era infondata in quanto l’intervento del creditore nel procedimento di esecuzione forzata aveva determinato la sospensione della prescrizione.
Avverso la sentenza d’appello i debitori ricorsero in Cassazione sulla base di tre motivi. Per quanto qui di interesse, con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il saggio degli interessi corrispettivi previsto nel contratto di mutuo fosse determinabile. Nello specifico, i debitori muovono due diversi ordini di contestazioni: da un lato, sottolineano la indeterminatezza nonché indeterminabilità del saggio degli interessi corrispettivi previsti dal contratto di mutuo; dall’altro, si dolgono del fatto che il Tribunale abbia rigettato l’opposizione nonostante non fosse stato possibile stabilire all’esito del giudizio di opposizione quale fosse il saggio degli interessi corrispettivi.
SOLUZIONE
La Suprema Corte ha ritenuto parzialmente fondato il primo motivo: la censura relativa alla non determinatezza e non determinabilità del saggio degli interessi corrispettivi è stata ritenuta inammissibile, in quanto fondata su questioni di fatto riservate al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto, invece, fondato il secondo ordine di contestazioni: invero, rigettando l’opposizione, nonostante l’impossibilità di stabilire il saggio degli interessi corrispettivi, la Corte d’appello ha invertito l’onere della prova, addossando al debitore l’onere di provare l’esistenza e la misura del credito.
QUESTIONI
All’attenzione degli Ermellini si è posta la questione concernente il riparto dell’onere probatorio tra opponente e opposto in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., con particolare riguardo al caso di contestazione della misura degli interessi corrispettivi.
Come noto, attraverso l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. il debitore contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata della parte istante. Nel caso di specie, i debitori contestano il merito della pretesa esecutiva, l’inesistenza del diritto contenuto nel titolo esecutivo, in forza della nullità del contratto di mutuo per indeterminabilità del saggio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, nonché della sopravvenuta prescrizione del credito per interessi.
Pare opportuno evidenziare le differenze che sussistono tra l’opposizione all’esecuzione fondata su un titolo esecutivo giudiziale e quella fondata su un titolo esecutivo stragiudiziale per quanto riguarda i motivi di opposizione. Come rilevato da costante giurisprudenza, nel caso di opposizione all’esecuzione fondata su un titolo esecutivo di natura giurisdizionale, il debitore non può far valere quelle contestazioni di merito che potevano e dovevano farsi valere in sede del giudizio che ha condotto alla formazione del titolo esecutivo, potendo al più dedurre solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto, successivi alla formazione del titolo stesso (in questi termini di recente si è espressa Cass. n. 22090/2021); diversamente, nel caso di esecuzione forzata basata su titolo stragiudiziale tale limitazione non sussiste: in tale ipotesi il debitore può contrastare la pretesa del creditore con la stessa pienezza di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito (si veda Trib. Castrovillari n. 850/2021).
Ciò premesso, occorre soffermarsi sulla posizione del debitore opponente e del creditore opposto nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., al fine della ripartizione dell’onere probatorio gravante sulle parti.
La Suprema Corte evidenzia che gli opponenti attraverso l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avevano contestato il diritto della banca procedente concernente tanto gli interessi corrispettivi quanto gli interessi moratori, in quanto oggettivamente indeterminabili. Pertanto, al giudice di merito, quale thema decidendum, era stata sottoposta la questione relativa alla correttezza del saggio degli interessi preteso dal creditore procedente con il precetto.
Delineato in questi termini l’oggetto del giudizio, la Corte ritiene che spetti al creditore opposto provare l’esistenza del patto contrattuale fonte dell’obbligazione, nonché la misura della stessa; sul debitore opponente grava invece l’onere di provare il fatto impeditivo, modificativo, estintivo del diritto del creditore.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non sia stata raggiunta la prova della misura dell’obbligazione, nello specifico degli interessi corrispettivi, l’opposizione deve essere accolta in quanto l’onere di provare l’esistenza del patto relativo agli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, nonché la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati grava sul creditore opposto.
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